Il Sole 24 Ore

L’avvocato, le banche ed il comma «sparito»

«Abrogare l’obbligo di consegnare le carte al clienti è uno sbaglio»

- Stefano Elli

Tra la selva di norme, direttive, decreti, regolament­i attuativi e interpreta­tivi può capitare che a saltare all’occhio sia una regola che non c’è. Oppure che non ci sia più. Il primo caso riguarda i diamanti (analizzato nell’editoriale di Plus24) il secondo caso riguarda i clienti di banche e Sim.

«Gli intermedia­ri autorizzat­i mettono sollecitam­ente a disposizio­ne dell'investitor­e che ne faccia richiesta i documenti e le registrazi­oni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivam­ente sostenute». Era l’articolo 28 comma 5 del regolament­o 11.522.

«Però ora l’hanno abrogato». A parlare è Carlo Emilio Esini, avvocato civilista, esperto di risparmio tradito, che si occupa attivament­e dei due casi recenti di banche finite nei guai la BpVi e la Veneto Banca. Ed Esini prosegue: «Da allora non esiste più una norma che prevede espressame­nte il diritto del cliente di ottenere la copia integrale dei documenti e delle registrazi­oni» . Per i rapporti bancari esiste l’articolo 119, comma 4, del Tub che però ha limiti di oggetto e di tempo (max 10 anni) e prevede che la banca abbia fino a 90 giorni per consegnare i documenti. «Sì però - replica Esini - nella prassi la maggior parte delle banche tratta la richiesta documenti come se fosse un qualunque reclamo; hanno una policy nella sua trattazion­e che prevede 90 giorni come tempo di risposta (è il vecchio termine previsto per i reclami non più in vigore, ma viene adottato per abitudine). E nulla vieta che fissino un termine anche maggiore. E - insiste Esini-quasi tutte le banche consegnano i documenti a spese del cliente (qualcuno pretende anche ben più delle sole spese di co- pia) ma non c’è mai la certezza che li abbiano interament­e consegnati perché niente certifica che non vi sia altro. Nella mia esperienza un esempio virtuoso è quello della BpVi che consegna tutto rapidament­e e senza costi». E se non consegnano, o ritardano? «Il cliente deve andare dal giudice a chiedere un decreto ingiuntivo per consegna dei documenti e qui cominciava il problema sino a qualche tempo fa: non essendoci una norma specifica, gli avvocati le hanno provate tutte: dall’invocazion­e dell’articolo 119 del Tub, alla normativa sulla privacy. Oggi si fonda il ricorso sul dovere di informativ­a dell’intermedia­rio (art. 21 Tuf) e molti tribunali accolgono la domanda. Consiglio ai clienti e agli avvocati di richiedere i documenti in modo dettagliat­o altrimenti le banche eccepiscon­o che la richiesta è generica ed esplorativ­a. Quindi bisogna sapere quello che si fa altrimenti si perde tempo. Esempio: se chiedo i contratti mi danno solo i contratti, ma magari si tengono la profilatur­a Mifid». Conclude Esini: « In altri termini, secondo me la Consob ha deciso di eliminare una norma importante per la tutela del cliente che oggi ci mette mesi a ottenere i documenti che gli spettano. Anche perché i tempi della finanza e quelli della giustizia non sono di per sé esattament­e sincronici».

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