L’avvocato, le banche ed il comma «sparito»
«Abrogare l’obbligo di consegnare le carte al clienti è uno sbaglio»
Tra la selva di norme, direttive, decreti, regolamenti attuativi e interpretativi può capitare che a saltare all’occhio sia una regola che non c’è. Oppure che non ci sia più. Il primo caso riguarda i diamanti (analizzato nell’editoriale di Plus24) il secondo caso riguarda i clienti di banche e Sim.
«Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute». Era l’articolo 28 comma 5 del regolamento 11.522.
«Però ora l’hanno abrogato». A parlare è Carlo Emilio Esini, avvocato civilista, esperto di risparmio tradito, che si occupa attivamente dei due casi recenti di banche finite nei guai la BpVi e la Veneto Banca. Ed Esini prosegue: «Da allora non esiste più una norma che prevede espressamente il diritto del cliente di ottenere la copia integrale dei documenti e delle registrazioni» . Per i rapporti bancari esiste l’articolo 119, comma 4, del Tub che però ha limiti di oggetto e di tempo (max 10 anni) e prevede che la banca abbia fino a 90 giorni per consegnare i documenti. «Sì però - replica Esini - nella prassi la maggior parte delle banche tratta la richiesta documenti come se fosse un qualunque reclamo; hanno una policy nella sua trattazione che prevede 90 giorni come tempo di risposta (è il vecchio termine previsto per i reclami non più in vigore, ma viene adottato per abitudine). E nulla vieta che fissino un termine anche maggiore. E - insiste Esini-quasi tutte le banche consegnano i documenti a spese del cliente (qualcuno pretende anche ben più delle sole spese di co- pia) ma non c’è mai la certezza che li abbiano interamente consegnati perché niente certifica che non vi sia altro. Nella mia esperienza un esempio virtuoso è quello della BpVi che consegna tutto rapidamente e senza costi». E se non consegnano, o ritardano? «Il cliente deve andare dal giudice a chiedere un decreto ingiuntivo per consegna dei documenti e qui cominciava il problema sino a qualche tempo fa: non essendoci una norma specifica, gli avvocati le hanno provate tutte: dall’invocazione dell’articolo 119 del Tub, alla normativa sulla privacy. Oggi si fonda il ricorso sul dovere di informativa dell’intermediario (art. 21 Tuf) e molti tribunali accolgono la domanda. Consiglio ai clienti e agli avvocati di richiedere i documenti in modo dettagliato altrimenti le banche eccepiscono che la richiesta è generica ed esplorativa. Quindi bisogna sapere quello che si fa altrimenti si perde tempo. Esempio: se chiedo i contratti mi danno solo i contratti, ma magari si tengono la profilatura Mifid». Conclude Esini: « In altri termini, secondo me la Consob ha deciso di eliminare una norma importante per la tutela del cliente che oggi ci mette mesi a ottenere i documenti che gli spettano. Anche perché i tempi della finanza e quelli della giustizia non sono di per sé esattamente sincronici».