Il dramma degli « azzerati » e i divieti per gli indennizzi
Niente ristori in caso di donazioni tra vivi Il caos delle quattro banche
Le difficoltà che devono fronteggiare i risparmiatori che rimangono loro malgrado coinvolti nei crack e nei dissesti della finanza italiana — come anche di quella internazionale — non sono solo determinate dall’assenza delle norme, ma spesso anche dal fatto che le leggi, i decreti e i regolamenti arrivano tardi, sono lacunosi, rimandano ad provvedimenti attuativi successivi. O addirittura che queste regole vengono scritte, dai legislatori o dall’Esecutivo, in modo impreciso quando non addirittura discriminatorio. Ne è una dimostrazione esemplare la vicenda dei 130mila risparmiatori che hanno visto le azioni e i bond subordinati “azzerati” nella “risoluzione” del 22 novembre 2015 di Popolare Etruria, Banca delle Marche, CariFerrara e CariChieti, i cui strascichi si avvertono ancora oggi.
Nella settimana in cui Papa Francesco ha ricevuto una rappresentanza delle associazioni degli “azzerati”, a 11 mesi da quel “salvataggio” che ha scatenato una crisi di fiducia ancora irrisolta sul mercato delle obbligazioni subordinate emesse da banche italiane, mancano ancora i decreti attuativi per i risparmiatori coinvolti che, invece dell’indennizzo forfetario, intendessero percorrere la strada dell’arbitrato. Ma la strada è tutta in salita anche per coloro che, per soglia di reddito e altri requisiti, rientrano nella sparuta minoranza degli oltre 10mila titolari di obbligazioni “azzerati” (gli azionisti, ricordiamo, sono totalmente esclusi) che possono ottenere l’indennizzo. Si sono create disparità giuridiche che modificano il diritto di accesso all’indennizzo.
Lo spiega l’avvocato Letizia Vescovini, esperta di diritto finanziario e degli investimenti: «Il presupposto dettato dalla legge del “rapporto negozia- le diretto” tra la banca che ha venduto i propri bond subordinati e il risparmiatore che li ha visti azzerare esclude dall’indennizzo diretto chi ha ricevuto le obbligazioni con atto “inter vivos”, cioè attraverso una compravendita o donazione da parte del sottoscrittore iniziale. Questo presupposto impedisce di accedere all’indennizzo a chi ha ottenuto le obbligazioni azzerate anche da un familiare». Ad esempio, continua Vescovini, con atti di donazione tra parenti: «Facciamo l’esempio del nonno che in vita trasferisce i titoli a un nipote: le regole attuali non consentono al nipote di presentare l’istanza di indennizzo; se invece il trasferimento fosse avvenuto per successione, a seguito della morte del nonno, il nipote in qualità di erede potrebbe presentare l’istanza». Non solo: le disparità scattano poi tra i risparmiatori delle diverse banche “risolte”: «Nel caso di CariFerrara, la situazione si complica in quanto ogni volta che vi era un mutamento dei soggetti titolari del deposito titoli veniva attribuito un nuovo numero al rapporto», spiega Vescovini. «Se il bond subordinato fosse di proprietà di un risparmiatore che dopo l’acquisto ha chiuso il proprio conto deposito titoli e si è inserito in un conto deposito titoli già esisten- te di cui erano titolari i familiari, poiché il conto deposito titoli è stato rinumerato,si è determinata una presunzione di contitolarità dell’investimento da parte dei cointestatari del conto deposito titoli che coinvolge anche quel bond di sua esclusiva proprietà. Così è venuto meno il “rapporto negoziale diretto”».
Come uscire da questo ginepraio? Secondo l’avvocato Vescovini «si potrebbe ritenere comunque sussistente il rapporto negoziale diretto nei casi in cui il trasferimento successivo all’investimento iniziale sia intervenuto tra persone fisiche e non con un intermediario creditizio». È necessario cercare di risolvere questa impasse anche in funzione dell’(auspicato) avvio dell’arbitrato: «Se si interpreta la legge nella formulazione attuale», conclude Vescovini, «il rischio è che anche per l’arbitrato venga ritenuta necessaria la sussistenza del requisito del “rapporto negoziale diretto” tra banca emittente e sottoscrittore dei bond subordinati azzerati. Se così fosse, chi avesse ricevuto i titoli da un altro soggetto in vita all’epoca del trasferimento, come nel caso della donazione da nonno a nipote dell’esempio, resterebbe come unica strada percorribile quella della causa», conclude Vescovini.
Su questo fronte sarà esiziale la modalità con cui la Consob darà vita all’Arbitro per le controversie finanziarie (Acf), a lungo atteso. All’Acf, sulla falsariga dell’Arbitro bancario e finanziario (che si occupa solo di contratti bancari) spetterà la risoluzione delle controversie in materia di investimenti con un limite di importo di 500mila euro. Il 15 ottobre su questo fronte è divenuta operativa la delibera Consob 19.729 del 21 settembre con cui è stato istituito l’Ufficio di segreteria tecnica dell’Acf. La Commissione nazionale per le società e la Borsa con la stessa delibera ha poi approvato i compiti e le attività che l’Ufficio di segreteria tecnica dell’Acf e le regole di interazione del nuovo ufficio con le altre unità organizzative.