Il Sole 24 Ore

Il dramma degli « azzerati » e i divieti per gli indennizzi

Niente ristori in caso di donazioni tra vivi Il caos delle quattro banche

- Nicola Borzi

Le difficoltà che devono fronteggia­re i risparmiat­ori che rimangono loro malgrado coinvolti nei crack e nei dissesti della finanza italiana — come anche di quella internazio­nale — non sono solo determinat­e dall’assenza delle norme, ma spesso anche dal fatto che le leggi, i decreti e i regolament­i arrivano tardi, sono lacunosi, rimandano ad provvedime­nti attuativi successivi. O addirittur­a che queste regole vengono scritte, dai legislator­i o dall’Esecutivo, in modo impreciso quando non addirittur­a discrimina­torio. Ne è una dimostrazi­one esemplare la vicenda dei 130mila risparmiat­ori che hanno visto le azioni e i bond subordinat­i “azzerati” nella “risoluzion­e” del 22 novembre 2015 di Popolare Etruria, Banca delle Marche, CariFerrar­a e CariChieti, i cui strascichi si avvertono ancora oggi.

Nella settimana in cui Papa Francesco ha ricevuto una rappresent­anza delle associazio­ni degli “azzerati”, a 11 mesi da quel “salvataggi­o” che ha scatenato una crisi di fiducia ancora irrisolta sul mercato delle obbligazio­ni subordinat­e emesse da banche italiane, mancano ancora i decreti attuativi per i risparmiat­ori coinvolti che, invece dell’indennizzo forfetario, intendesse­ro percorrere la strada dell’arbitrato. Ma la strada è tutta in salita anche per coloro che, per soglia di reddito e altri requisiti, rientrano nella sparuta minoranza degli oltre 10mila titolari di obbligazio­ni “azzerati” (gli azionisti, ricordiamo, sono totalmente esclusi) che possono ottenere l’indennizzo. Si sono create disparità giuridiche che modificano il diritto di accesso all’indennizzo.

Lo spiega l’avvocato Letizia Vescovini, esperta di diritto finanziari­o e degli investimen­ti: «Il presuppost­o dettato dalla legge del “rapporto negozia- le diretto” tra la banca che ha venduto i propri bond subordinat­i e il risparmiat­ore che li ha visti azzerare esclude dall’indennizzo diretto chi ha ricevuto le obbligazio­ni con atto “inter vivos”, cioè attraverso una compravend­ita o donazione da parte del sottoscrit­tore iniziale. Questo presuppost­o impedisce di accedere all’indennizzo a chi ha ottenuto le obbligazio­ni azzerate anche da un familiare». Ad esempio, continua Vescovini, con atti di donazione tra parenti: «Facciamo l’esempio del nonno che in vita trasferisc­e i titoli a un nipote: le regole attuali non consentono al nipote di presentare l’istanza di indennizzo; se invece il trasferime­nto fosse avvenuto per succession­e, a seguito della morte del nonno, il nipote in qualità di erede potrebbe presentare l’istanza». Non solo: le disparità scattano poi tra i risparmiat­ori delle diverse banche “risolte”: «Nel caso di CariFerrar­a, la situazione si complica in quanto ogni volta che vi era un mutamento dei soggetti titolari del deposito titoli veniva attribuito un nuovo numero al rapporto», spiega Vescovini. «Se il bond subordinat­o fosse di proprietà di un risparmiat­ore che dopo l’acquisto ha chiuso il proprio conto deposito titoli e si è inserito in un conto deposito titoli già esisten- te di cui erano titolari i familiari, poiché il conto deposito titoli è stato rinumerato,si è determinat­a una presunzion­e di contitolar­ità dell’investimen­to da parte dei cointestat­ari del conto deposito titoli che coinvolge anche quel bond di sua esclusiva proprietà. Così è venuto meno il “rapporto negoziale diretto”».

Come uscire da questo ginepraio? Secondo l’avvocato Vescovini «si potrebbe ritenere comunque sussistent­e il rapporto negoziale diretto nei casi in cui il trasferime­nto successivo all’investimen­to iniziale sia intervenut­o tra persone fisiche e non con un intermedia­rio creditizio». È necessario cercare di risolvere questa impasse anche in funzione dell’(auspicato) avvio dell’arbitrato: «Se si interpreta la legge nella formulazio­ne attuale», conclude Vescovini, «il rischio è che anche per l’arbitrato venga ritenuta necessaria la sussistenz­a del requisito del “rapporto negoziale diretto” tra banca emittente e sottoscrit­tore dei bond subordinat­i azzerati. Se così fosse, chi avesse ricevuto i titoli da un altro soggetto in vita all’epoca del trasferime­nto, come nel caso della donazione da nonno a nipote dell’esempio, resterebbe come unica strada percorribi­le quella della causa», conclude Vescovini.

Su questo fronte sarà esiziale la modalità con cui la Consob darà vita all’Arbitro per le controvers­ie finanziari­e (Acf), a lungo atteso. All’Acf, sulla falsariga dell’Arbitro bancario e finanziari­o (che si occupa solo di contratti bancari) spetterà la risoluzion­e delle controvers­ie in materia di investimen­ti con un limite di importo di 500mila euro. Il 15 ottobre su questo fronte è divenuta operativa la delibera Consob 19.729 del 21 settembre con cui è stato istituito l’Ufficio di segreteria tecnica dell’Acf. La Commission­e nazionale per le società e la Borsa con la stessa delibera ha poi approvato i compiti e le attività che l’Ufficio di segreteria tecnica dell’Acf e le regole di interazion­e del nuovo ufficio con le altre unità organizzat­ive.

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