Le regole Consob sui titoli illiquidi
Avviso agli intermediari: usare negoziazioni con scambi mu ltilaterali
Sono centinaia di migliaia i risparmiatori rimasti “inchiodati” da titoli illiquidi. Sabato scorso, 15 ottobre, Plus24 ricordava i 43mila risparmiatori divenuti “spintaneamente” soci della Popolare di Vicenza nel biennio 2013/14 con i due aumenti di capitale che portarono gli azionisti da 73mila a 116mila. Azioni non quotate e illiquide ma valutate 62,5 euro che oggi valgono zero. Stessa sorte per gli 88mila soci di Veneto Banca: a marzo chiedevano risarcimenti per 174,7 milioni per le azioni (non quotate e illiquide) tracollate da 39,5 euro a zero. Il tema tocca anche migliaia di azionisti di istituti non quotati come Popolare di Bari. Nella comunicazione 92492 del 18 ottobre, la Consob risponde (finalmente) con la “Raccomandazione sulla distribuzione degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazione multilaterale”.
La raccomandazione segue la comunicazione Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104, che trattava “Il dovere dell’intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi”. Già dal 2009 si evidenziava «l’elevato rischio di liquidità/liquidabilità, determinato dall’impossibilità giuridica o fattuale al disinvestimento» «tipicamente connesso alle operazioni in obbligazioni bancarie, polizze assicurative a contenuto finanziario e derivati negoziati over the counter ». La Commissione ribadisce — ora — che «qualora l’intermediario decida di offrire strumenti finanziari caratterizzati da profili di illiquidità a investitori retail — che spesso tendono a sottostimare i rischi connessi — occorre predisporre, a miglior tutela del cliente, presidi idonei a garantire la trattazione di tali strumenti finanziari secondo meccanismi efficaci con riguardo al prezzo, ai costi e ai tempi di conclusione dell’operazione, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 21 del Tuf (Testo unico della finanza, ndr) ». Anche perché, ricorda la Consob, da gennaio è in vigore il bail in, come sanno 130mila azionisti e bondisti “azzerati” di cui si parla a fianco.
La Consob raccomanda agli intermediari «di avvalersi, ai fini della distribuzione degli strumenti finanziari e con l’obiettivo della successiva ammissione a negoziazione di questi ultimi, di una sede di negoziazione multilaterale (mercato regolamentato o Mtf)» che deve «consentire, mediante procedure e funzionalità dedicate al soggetto che emetta strumenti finanziari, di immettere sul sistema una proposta di vendita pari all’intero ammontare dell’emissione, sia direttamente sia per il tramite di un diverso intermediario incaricato» e «ai partecipanti al mercato di immettere proposte in acquisto, in esecuzione o in relazione a ordini di clienti ovvero per esigenze patrimoniali proprie, secondo le modalità ordinarie di immissione e gestione delle proposte attraverso le strutture informatiche di supporto delle negoziazioni, nel rispetto delle regole di esecuzione non discrezionali adottate dalla sede di negoziazione per l’ordinaria operatività di mercato secondario». Dai corsi dovrà poi essere «scorporata» la commissione di distribuzione perché non sia pagata dai risparmiatori. Andranno rimossi gli ostacoli al collocamento diretto di strumenti finanziari sulle piattaforme. La raccomandazione non è obbligatoria. Ma gli intermediari che non intenderanno seguirla (ad esempio perché usano internalizzatori sistematici) lo faranno «sotto la propria responsabilità» e dovranno garantire che «il processo di distribuzione adottato rispetti adeguate condizioni di trasparenza ed efficienza». Le loro scelte «contribuiranno a orientare le azioni di vigilanza» della Consob.
— N. B.