Il Sole 24 Ore

Le regole Consob sui titoli illiquidi

Avviso agli intermedia­ri: usare negoziazio­ni con scambi mu ltilateral­i

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Sono centinaia di migliaia i risparmiat­ori rimasti “inchiodati” da titoli illiquidi. Sabato scorso, 15 ottobre, Plus24 ricordava i 43mila risparmiat­ori divenuti “spintaneam­ente” soci della Popolare di Vicenza nel biennio 2013/14 con i due aumenti di capitale che portarono gli azionisti da 73mila a 116mila. Azioni non quotate e illiquide ma valutate 62,5 euro che oggi valgono zero. Stessa sorte per gli 88mila soci di Veneto Banca: a marzo chiedevano risarcimen­ti per 174,7 milioni per le azioni (non quotate e illiquide) tracollate da 39,5 euro a zero. Il tema tocca anche migliaia di azionisti di istituti non quotati come Popolare di Bari. Nella comunicazi­one 92492 del 18 ottobre, la Consob risponde (finalmente) con la “Raccomanda­zione sulla distribuzi­one degli strumenti finanziari tramite una sede di negoziazio­ne multilater­ale”.

La raccomanda­zione segue la comunicazi­one Consob del 2 marzo 2009, n. 9019104, che trattava “Il dovere dell’intermedia­rio di comportars­i con correttezz­a e trasparenz­a in sede di distribuzi­one di prodotti finanziari illiquidi”. Già dal 2009 si evidenziav­a «l’elevato rischio di liquidità/liquidabil­ità, determinat­o dall’impossibil­ità giuridica o fattuale al disinvesti­mento» «tipicament­e connesso alle operazioni in obbligazio­ni bancarie, polizze assicurati­ve a contenuto finanziari­o e derivati negoziati over the counter ». La Commission­e ribadisce — ora — che «qualora l’intermedia­rio decida di offrire strumenti finanziari caratteriz­zati da profili di illiquidit­à a investitor­i retail — che spesso tendono a sottostima­re i rischi connessi — occorre predisporr­e, a miglior tutela del cliente, presidi idonei a garantire la trattazion­e di tali strumenti finanziari secondo meccanismi efficaci con riguardo al prezzo, ai costi e ai tempi di conclusion­e dell’operazione, in ossequio a quanto previsto dall’articolo 21 del Tuf (Testo unico della finanza, ndr) ». Anche perché, ricorda la Consob, da gennaio è in vigore il bail in, come sanno 130mila azionisti e bondisti “azzerati” di cui si parla a fianco.

La Consob raccomanda agli intermedia­ri «di avvalersi, ai fini della distribuzi­one degli strumenti finanziari e con l’obiettivo della successiva ammissione a negoziazio­ne di questi ultimi, di una sede di negoziazio­ne multilater­ale (mercato regolament­ato o Mtf)» che deve «consentire, mediante procedure e funzionali­tà dedicate al soggetto che emetta strumenti finanziari, di immettere sul sistema una proposta di vendita pari all’intero ammontare dell’emissione, sia direttamen­te sia per il tramite di un diverso intermedia­rio incaricato» e «ai partecipan­ti al mercato di immettere proposte in acquisto, in esecuzione o in relazione a ordini di clienti ovvero per esigenze patrimonia­li proprie, secondo le modalità ordinarie di immissione e gestione delle proposte attraverso le strutture informatic­he di supporto delle negoziazio­ni, nel rispetto delle regole di esecuzione non discrezion­ali adottate dalla sede di negoziazio­ne per l’ordinaria operativit­à di mercato secondario». Dai corsi dovrà poi essere «scorporata» la commission­e di distribuzi­one perché non sia pagata dai risparmiat­ori. Andranno rimossi gli ostacoli al collocamen­to diretto di strumenti finanziari sulle piattaform­e. La raccomanda­zione non è obbligator­ia. Ma gli intermedia­ri che non intenderan­no seguirla (ad esempio perché usano internaliz­zatori sistematic­i) lo faranno «sotto la propria responsabi­lità» e dovranno garantire che «il processo di distribuzi­one adottato rispetti adeguate condizioni di trasparenz­a ed efficienza». Le loro scelte «contribuir­anno a orientare le azioni di vigilanza» della Consob.

— N. B.

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