Sanatoria delle cartelle: ecco quanto si risparmia
Il decreto fiscale in vigore da ieri: entro il 22 gennaio la domanda a Equitalia per la rottamazione Più vantaggi per i ruoli meno recenti - Multe: sconto fino a un terzo del dovuto
I benefici economici per la rottamazione delle cartelle possono arrivare al 35%: é questo lo “sconto” che si ricava dal decreto fiscale, dl 193/2016 in vigore da ieri, in base a una serie di esempi. La domanda a Equitalia andrà presentata entro il 22 genaio e ci saranno più vantaggi per i ruoli meno recenti.
pNella definizione agevolata dei ruoli l’aggio della riscossione va comunque pagato. È quanto emerge dal decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 249 di ieri. I benefici economici per la rottamazione dei ruoli possono arrivare al 35% circa, come dimostrano gli esempi a lato. I benefici maggiori sono per i ruoli più vecchi. Possono essere rottamati tutti i ruoli relativi a imposte, compresa l’Iva, ai tributi, nonché a contributi previdenziali e assistenziali affidati rispettivamente dall’agenzia delle Entrate e dall’Inps o Inail all’agente della riscossione dal 2000 al 2015. Rientrano nella sanatoria anche i ruoli relativi a sanzioni derivanti da violazioni del Codice della strada. Anche i ruoli emessi da Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni, relativi per esempio all’Ici o alla tassa sui rifiuti, rientrano automaticamente nella rottamazione. Inoltre, chi ha già in corso una dilazione con Equitalia potrà accedere alla rottamazione, a condizione pe- rò che le rate in scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016 vengano pagate. In tal caso, comunque, non saranno rimborsate né compensate le somme già versate a titolo di sanzioni e interessi di mora non più dovuti a seguito della definizione. Restano fuori dalla nuova procedura agevo- lata i ruoli relativi all’Iva riscossa all’importazione, al recupero di aiuti di Stato, ai crediti da danno erariale per sentenze di condanna della Corte dei Conti, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute per provvedimenti e sentenze penali di condanna.
Ai debitori viene data la possibilità di estinguere il debito senza corri- spondere le sanzioni incluse in tali carichi, gli interessi di mora nonché le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi previdenziali. L’unico importo richiesto è, dunque, costituito: e dalle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale (ossia vale a dire, a titolo di imposte e tributi, e/o contributi previdenziali e assistenziali Inps e Inail); r dagli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; t dalle somme maturate a favore dell’agente della riscossione, a titolo di aggio da calcolare però solo sul capitale e sugli interessi da ritardata iscrizione a ruolo; u dalle spese per le procedure esecutive; i dalle spese di notifica della cartella di pagamento. Nel caso invece di contravvenzioni stradali, occorrerà versare per intero la multa, nonché l’aggio della riscossione commisurato però soltanto a tale importo, le eventuali spese di esecuzione e le spese di notifica della cartella, mentre saranno stralciate le eventuali maggiorazioni irrogate ai sensi della legge 689/81 e gli interessi di mora.
I contribuenti che intendono avvalersi della rottamazione dovranno presentare l’istanza a Equitalia entro il 22 gennaio 2017 (e cioè entro 90 giorni dalla pubblicazione del Dl in Gazzetta Ufficiale), indicando la modalità di pagamento scelta (domiciliazione bancaria, bollettini precompilati o allo sportello). Il mancato, insufficiente o tardivo pagamento dell’unica rata o anche di una sola di esse determinerà la decadenza dalla definizione e tutto torna come prima, con la ripresa automatica delle misure cautelari e/o esecutive sulle somme residue ancora dovute e l’esclusione da una nuova rateazione.
All’interno
Alle pagine 33, 34 e 35 focus sugli effetti della dichiarazione integrativa, i nuovi controlli sull’Iva e la voluntary disclosure
IL VANTAGGIO I debitori possono estinguere o chiudere i ruoli relativi a tributi, contributi e multe senza pagare sanzioni e interessi di mora