Il Sole 24 Ore

Se la correzione è in «ritardo» il credito si usa l’anno dopo

- Gian Paolo Ranocchi

pLa soluzione legislativ­a arrivata con il Dl fiscale 193/2016 varato dal Governo per le dichiarazi­oni rettificat­ive a favore del contribuen­te presenta degli aspetti operativi che vanno analizzati.

Il momento in cui il contribuen­te presenta la dichiarazi­one rettificat­iva a favore riguardo le imposte dirette, Irap e i sostituti d’im- posta impatta sulle modalità con cui il credito che ne scaturisce può essere utilizzato in compensazi­one ex articolo 17 del Dlgs 241/1997. Se la rettificat­iva a favoreè presentata entro il termine per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’ imposta successivo( quindi nello stesso termine breve che er aprima disciplina­to dal comma 8- bis ora abrogato), il credito può essere uti- lizzato in compensazi­one secondo le regole ordinarie. Nel caso in cui, invece, la dichiarazi­one rettificat­i va a favore del contribuen­te è presentata oltre tale termine ed entro quello di accertamen­to, il credito che ne scaturisce può comunque essere usato in compensazi­one ma solo per eseguirei l versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’ imposta successivo a quello in cui èstat apre sen- tata l’integrativ­a. La nuova disposizio­ne prevede inoltre che nella dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazi­one rettificat­iva, il contribuen­te è tenuto a indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dall’integrativ­a nonché l’ammontare dello stesso credito eventualme­nte già utilizzato in compensazi­one. La peculiarit­à della procedura sta, quindi, nel fatto che in caso di presentazi­one di una dichiarazi­one rettificat­iva a favore oltre il termine “breve”, il credito che ne scaturisce sconta una possibilit­à di compensazi­one differita. È da ritenere che la motivazion­e di tale postergazi­one e l’obbligo in capo al contribuen­te di tracciare la maturazion­e e la consumazio­ne del credito nella dichiarazi­one, sia da ricercare nella necessità di consentire al sistema automatizz­ato di controllo del fisco di monitorare correttame­nte tale valore in modo da evitare l’invio di eventuali comunicazi­one di irregolari­tà errate. Anche se la disposizio­ne non lo prevede espressame­nte resta, ovviamente, salvo il diritto del contribuen­te a chiedere il rimborso del credito che scaturisce dalla rettificat­iva a favore. Le regole che abbiamo tracciato dovrebbero operare anche nel caso in cui l’integrazio­ne a favore si traduca nell’evi- denza di una maggior perdita fiscale.

Il nuovo comma 8 del Dpr 322/1998 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del Dl ma nulla di esplicito viene detto dalla disposizio­ne in merito alla decorrenza delle nuove regole con riguardo ai periodi d’imposta emendabili. Si ritiene che la nuova procedura possa già essere utilizzata per procedere a rettificar­e a favore del contribuen­te le dichiarazi­oni riferite a periodi d’imposta pregressi presuppone­ndo che la prossima modulistic­a 2017 sarà predispost­a per recepire le informazio­ni necessarie per il monitoragg­io del credito e del relativo utilizzo.

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