Se la correzione è in «ritardo» il credito si usa l’anno dopo
pLa soluzione legislativa arrivata con il Dl fiscale 193/2016 varato dal Governo per le dichiarazioni rettificative a favore del contribuente presenta degli aspetti operativi che vanno analizzati.
Il momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione rettificativa a favore riguardo le imposte dirette, Irap e i sostituti d’im- posta impatta sulle modalità con cui il credito che ne scaturisce può essere utilizzato in compensazione ex articolo 17 del Dlgs 241/1997. Se la rettificativa a favoreè presentata entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’ imposta successivo( quindi nello stesso termine breve che er aprima disciplinato dal comma 8- bis ora abrogato), il credito può essere uti- lizzato in compensazione secondo le regole ordinarie. Nel caso in cui, invece, la dichiarazione rettificati va a favore del contribuente è presentata oltre tale termine ed entro quello di accertamento, il credito che ne scaturisce può comunque essere usato in compensazione ma solo per eseguirei l versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’ imposta successivo a quello in cui èstat apre sen- tata l’integrativa. La nuova disposizione prevede inoltre che nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione rettificativa, il contribuente è tenuto a indicare il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dall’integrativa nonché l’ammontare dello stesso credito eventualmente già utilizzato in compensazione. La peculiarità della procedura sta, quindi, nel fatto che in caso di presentazione di una dichiarazione rettificativa a favore oltre il termine “breve”, il credito che ne scaturisce sconta una possibilità di compensazione differita. È da ritenere che la motivazione di tale postergazione e l’obbligo in capo al contribuente di tracciare la maturazione e la consumazione del credito nella dichiarazione, sia da ricercare nella necessità di consentire al sistema automatizzato di controllo del fisco di monitorare correttamente tale valore in modo da evitare l’invio di eventuali comunicazione di irregolarità errate. Anche se la disposizione non lo prevede espressamente resta, ovviamente, salvo il diritto del contribuente a chiedere il rimborso del credito che scaturisce dalla rettificativa a favore. Le regole che abbiamo tracciato dovrebbero operare anche nel caso in cui l’integrazione a favore si traduca nell’evi- denza di una maggior perdita fiscale.
Il nuovo comma 8 del Dpr 322/1998 si applica a decorrere dall’entrata in vigore del Dl ma nulla di esplicito viene detto dalla disposizione in merito alla decorrenza delle nuove regole con riguardo ai periodi d’imposta emendabili. Si ritiene che la nuova procedura possa già essere utilizzata per procedere a rettificare a favore del contribuente le dichiarazioni riferite a periodi d’imposta pregressi presupponendo che la prossima modulistica 2017 sarà predisposta per recepire le informazioni necessarie per il monitoraggio del credito e del relativo utilizzo.