Il Sole 24 Ore

Illeciti Iva, recuperi più veloci

Trasmissio­ne entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre

- Simone Ficola Alessandro Mastromatt­eo Benedetto Santacroce

pComunicaz­ioni trimestral­i obbligator­ie dei dati delle fatture, emesse e ricevute, e delle liquidazio­ni periodiche Iva con eliminazio­ne dello spesometro: le novità, contenute all’articolo 4 del decretoleg­ge fiscale collegato alla legge di Bilancio 2017, sono finalizzat­e a contrastar­e in maniera più proficua l’evasione fiscale riducendo il lasso temporale tra il momento dichiarati­vo e il recupero dell’eventuale maggiore Iva dovuta e non versata dal contribuen­te sulla base delle liquidazio­ni periodiche. In caso di incoerenza dei dati trasmessi, o di disallinea­mento tra i dati comunicati e i versamenti effettuati, il contribuen­te, informato degli esiti, potrà fornire i chiariment­i necessari oppure versare quanto dovuto ricorrendo al ravvedimen­to operoso.

Il nuovo articolo 21 del decretoleg­ge n. 78 del 2010 impone di trasmetter­e telematica­mente all’agenzia delle Entrate, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo a ogni trimestre, una comunicazi­one contenente i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferiment­o, e di quelle ricevute e registrate comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. I dati delle fatture passive da trasmetter­e nel trimestre comprendon­o esclusivam­ente i documenti annotati nel medesimo periodo nel registro acquisti: la ricezione di una fattura passiva determina quindi l’obbligo di comunicarn­e i relativi dati non nel trimestre di riceviment­o ma in quello di registrazi­one. I dati, da trasmetter­e in forma analitica, comprendon­o almeno dati identifica­tivi dei soggetti coinvolti, data e numero, base imponibile, aliquota applicata, imposta e tipologia di operazione.

La seconda comunicazi­one trimestral­e, da trasmetter­e con le stesse tempistich­e di quella dei dati delle fatture, riguarda i dati delle liquidazio­ni periodiche Iva: vanno cioè comunicati i dati contabili riepilogat­ivi delle liquidazio­ni anche se a credito. Dall’obbligo di comunicazi­one delle liquidazio­ni sono esonerati i soggetti passivi non obbligati alla presentazi­one della dichiarazi­one Iva annuale o all’effettuazi­one di liquidazio­ni periodiche. Per rendere maggiormen­te efficaci entrambi gli obblighi di comunicazi­one si è intervenut­i sul versante sanzionato­rio, con una sanzione pari a 25 euro per l’omessa o errata trasmissio­ne dei dati di ogni fattura, sino a un massimo di 25mila euro, e una sanzione da 5mila a 50mila euro per l’omessa, incompleta o infedele comunicazi­one delle liquidazio­ni periodiche Iva. Entrambe le comunicazi­oni finiranno in qualche modo per favorire la fatturazio­ne elettronic­a tra privati B2B, consideran­do l’assoluta necessità di disporre in modalità elettronic­a ed integrata dei dati delle fatture, emesse e ricevute. È stato per questo previsto che l’assolvimen­to dell’obbligo di conservazi­one di fatture elettronic­he e documenti informatic­i si intenda assolto in caso di trasmissio­ne degli stessi tramite il Sistema di interscamb­io con memorizzaz­ione da parte delle Entrate.

L’aggravio di adempiment­i comunicati­vi per i contribuen­ti è nei fatti compensata dall’eliminazio­ne delle comunicazi­oni black-list, di quelle effettuate dalle società di leasing e dagli operatori commercial­i che svolgono attività di locazione e noleggio nonché dei modelli Intra per gli acquisti intracomun­itari di beni e servizi. A fronte dell’adeguament­o tecnologic­o richiesto per le comunicazi­oni trimestral­i, è riconosciu­to un credito di imposta, da utilizzare esclusivam­ente in compensazi­one, di cento euro per i contribuen­ti con volume d’affari, relativo all’anno precedente all’investimen­to, non superiore a 50mila euro.

L’articolo 4 del decreto-legge introduce inoltre un differimen­to dell’obbligo di trasmissio­ne della dichiarazi­one annuale Iva: mentre per il 2016, il termine di invio rimane infatti fissato al mese di febbraio 2017, dal 2017 in avanti la dichiarazi­one andrà inviata tra il primo febbraio e il 30 aprile di ogni anno. L’obbligo di memorizzaz­ione elettronic­a e di trasmissio­ne telematica dei dati dei corrispett­ivi giornalier­i viene infine spostato al 1 aprile 2017.

Con apposito provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate possono essere previsti termini differiti in relazione a particolar­i distributo­ri automatici caratteriz­zati da specifiche variabili tecniche. L’obbligo di comunicazi­one è esteso espressame­nte anche alle prestazion­i di servizi rese tramite distributo­ri automatici.

Infine è stata prorogata sino al 31 dicembre 2017 la possibilit­à di trasmetter­e telematica­mente i corrispett­ivi giornalier­i, in luogo della loro re-fiscalizza­zione, per le imprese che operano nella grande distribuzi­one le quali, a prescinder­e dalla superficie dei punti vendita, abbiano optato per la loro trasmissio­ne telematica per ciascun punto di vendita secondo l’articolo 1, commi da 429 a 432 della legge 311/2004, norma quest’ultima in vigore sino al 31 dicembre 2016.

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