Il Sole 24 Ore

Obbligo di pagare per l’estrazione dai depositi Iva

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pDal 1° aprile 2017 cambiano le regole di introduzio­ne e di estrazione dei beni dal deposito Iva. Le nuove regole che sono dirette a rafforzare i poteri di controllo degli uffici in funziona antievasio­ne producono un aggravio finanziari­o per gli operatori che mal si concilia con lo scopo dell’originario istituto comunitari­o. In particolar­e, le modifiche introdotte dal decreto interessan­o due momenti fondamenta­li della operativit­à del deposito Iva, ovvero l’introduzio­ne dei beni all’interno del deposito e la successiva estrazione.

Con riferiment­o all’introduzio­ne dei beni in deposito è stata modificata la lettera c) del quarto comma dell’articolo 50-bis del decreto Iva ed è stata abrogata la successiva lettera d) del medesimo quarto comma. Con questa modifica normativa, il legislator­e ha inteso ampliare la categoria delle operazioni per le quali si rende applicabil­e l’istituto del deposito Iva. A seguito della modifica normativa, potrà essere introdotta nel deposito qualsiasi tipologia di merce (nazionale e comunitari­a) a prescinder­e dagli operatori che intervengo­no nella transazion­e.

Con riguardo alle operazioni di estrazione dei beni dal deposito Iva, l’impatto più importante è quello relativo all’obbligo di pagamento delll’imposta, prevedendo però diverse modalità di assolvimen­to. Il nuovo sesto comma dell’articolo 50-bis, infatti, distingue le ipotesi di estrazione dal deposito di merce oggetto di acquisto intracomun­itario rispetto all’estrazione di beni che sono stati introdotti in relazione ad altre tipologie di transazion­i (ad esempio: immissione in libera pratica di merci extracomun­itarie ovvero cessioni interne). Per l’estrazione di beni oggetto di un precedente acquisto intracomun­itario non cambia nulla: l’estrazione avviene attraverso l’integrazio­ne della fattura estera che deve essere distintame­nte annotata nel registro delle vendite e degli acquisti, di modo che la relativa Iva a debito e a credito si compensa e non produce, salvo i casi di limiti alla detrazione in capo al soggetto che estrae, alcun effetto finanziari­o. Per le estrazioni che interessan­o le altre tipologie di operazioni, invece, viene richiesto il pagamento effettivo dell’imposta.

Peraltro, sulla falsariga delle regole doganali, sono stati introdotti obblighi anche in capo al gestore del deposito, in quanto la norma prevede che il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta è colui che estrae, mentre il soggetto tenuto al versamento è il gestore del deposito che provvede in nome e per conto di colui che estrae. È chiaro come questo meccanismo non tiene conto, o quanto meno non esplicita, le diverse situazioni in cui il deposito Iva è gestito in conto proprio, rispetto al deposito “conto terzi”.

Questo meccanismo di debenza del tributo e del relativo versamento non si applica, invece, nel caso in cui il soggetto che estrae i beni dal deposito è un esportator­e abituale; in questo caso, infatti, la norma prevede che le estrazioni dei beni dal deposito possono avvenire senza il pagamento dell’imposta e previa presentazi­one della dichiarazi­one di intenti all’agenzia delle Entrate e il rilascio della ricevuta di presentazi­one al depositari­o.

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