Obbligo di pagare per l’estrazione dai depositi Iva
pDal 1° aprile 2017 cambiano le regole di introduzione e di estrazione dei beni dal deposito Iva. Le nuove regole che sono dirette a rafforzare i poteri di controllo degli uffici in funziona antievasione producono un aggravio finanziario per gli operatori che mal si concilia con lo scopo dell’originario istituto comunitario. In particolare, le modifiche introdotte dal decreto interessano due momenti fondamentali della operatività del deposito Iva, ovvero l’introduzione dei beni all’interno del deposito e la successiva estrazione.
Con riferimento all’introduzione dei beni in deposito è stata modificata la lettera c) del quarto comma dell’articolo 50-bis del decreto Iva ed è stata abrogata la successiva lettera d) del medesimo quarto comma. Con questa modifica normativa, il legislatore ha inteso ampliare la categoria delle operazioni per le quali si rende applicabile l’istituto del deposito Iva. A seguito della modifica normativa, potrà essere introdotta nel deposito qualsiasi tipologia di merce (nazionale e comunitaria) a prescindere dagli operatori che intervengono nella transazione.
Con riguardo alle operazioni di estrazione dei beni dal deposito Iva, l’impatto più importante è quello relativo all’obbligo di pagamento delll’imposta, prevedendo però diverse modalità di assolvimento. Il nuovo sesto comma dell’articolo 50-bis, infatti, distingue le ipotesi di estrazione dal deposito di merce oggetto di acquisto intracomunitario rispetto all’estrazione di beni che sono stati introdotti in relazione ad altre tipologie di transazioni (ad esempio: immissione in libera pratica di merci extracomunitarie ovvero cessioni interne). Per l’estrazione di beni oggetto di un precedente acquisto intracomunitario non cambia nulla: l’estrazione avviene attraverso l’integrazione della fattura estera che deve essere distintamente annotata nel registro delle vendite e degli acquisti, di modo che la relativa Iva a debito e a credito si compensa e non produce, salvo i casi di limiti alla detrazione in capo al soggetto che estrae, alcun effetto finanziario. Per le estrazioni che interessano le altre tipologie di operazioni, invece, viene richiesto il pagamento effettivo dell’imposta.
Peraltro, sulla falsariga delle regole doganali, sono stati introdotti obblighi anche in capo al gestore del deposito, in quanto la norma prevede che il soggetto tenuto al pagamento dell’imposta è colui che estrae, mentre il soggetto tenuto al versamento è il gestore del deposito che provvede in nome e per conto di colui che estrae. È chiaro come questo meccanismo non tiene conto, o quanto meno non esplicita, le diverse situazioni in cui il deposito Iva è gestito in conto proprio, rispetto al deposito “conto terzi”.
Questo meccanismo di debenza del tributo e del relativo versamento non si applica, invece, nel caso in cui il soggetto che estrae i beni dal deposito è un esportatore abituale; in questo caso, infatti, la norma prevede che le estrazioni dei beni dal deposito possono avvenire senza il pagamento dell’imposta e previa presentazione della dichiarazione di intenti all’agenzia delle Entrate e il rilascio della ricevuta di presentazione al depositario.