Sui dividendi competenza ordinaria
La controversia in società di persone non va al tribunale delle imprese
pCon ordinanza n. 21422/2016, depositata ieri, la Sezione Sesta-I della Cassazione ha confermato la nullità delle clausole compromissorie non conformi al dlgs 5/2003 e ha stabilito che il giudice competente per le controversie inerenti la distribuzione dei dividendi nelle società di persone va determinato applicando le ordinarie regole codicistiche (articoli 18 e seguenti del Codice di procedura civile).
La controversia trae origine da un decreto ingiuntivo concesso dal tribunale di Milano a favore dell’usufruttuario di una quota sociale che lamentava il mancato pagamento degli utili da parte della società ingiunta. Quest’ultima eccepisce tuttavia l’incompetenza del giudice ambrosiano in forza di clausola compromissoria statutaria. Il tribunale accoglie l’eccezione dichiarando nullo il decreto ingiuntivo.
Investita della vicenda con regolamento di competenza, la Suprema Corte – premessa la natura rituale dell’arbitrato previsto dallo statuto sociale – censura la pronuncia del tribunale per non aver rilevato, ai sensi dell’art. 34 dlgs. 5/2003, la nullità della clausola compromissoria, risalente al 1996, che riservava alle parti in lite la nomina dell’arbitro.
Si tratta di un principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, mentre spesso, ancora oggi, fra i giudici di merito trova accoglimento l'opposta tesi del «doppio binario», secondo la quale le clausole «tradizionali», non conformi al meccanismo della eterodesignazione, sono valide e danno origine ad un arbitrato non societario (si veda l’articolo pubblicato sul Sole 24 Ore il 3 agosto scorso).
Esclusa la competenza arbitrale, i giudici di piazza Cavour esaminano l’eccezione di incompetenza del tribunale di Milano, sollevata dalla società ingiunta, la quale invoca la competenza del tribunale di Livorno nel cui circondario ha sede legale. Poiché la controversia ha ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, la Corte conclude per l’applicabilità alternativa del foro generale delle persone giuridiche (luogo della sede sociale: articolo 20 del Codice di procedura civile) e dei fori facoltativi in materia di obbligazioni (luogo ove è sorta l'obbligazione oppure ove deve essere eseguita: articolo 20). E poiché – in mancanza di diversa specificazione – le obbligazioni relative a somme di denaro determinate ed esigibili vanno adempiute al domicilio del creditore (articolo 1182 del Codice civile), che nel ca- so di specie risiede a Milano, la Cassazione conferma la competenza del tribunale ambrosiano.
L’ordinanza applica correttamente le disposizioni vigenti: la competenza funzionale del tribunale delle imprese è limitata alle sole società di capitali e cooperative, mentre per le liti che investano rapporti societari nelle società di persone permangono gli ordinari criteri codicistici. Si tratta, tuttavia, di una soluzione di discutibile efficacia in chiave di efficienza della giustizia: opportunamente il Ddl Berruti, ora in Commissione al Senato, propone di ricondurre nell’alveo della giurisdizione specializzata del tribunale delle imprese anche le società di persone; una scelta condivisibile, che contribuirebbe alla creazione di una giustizia davvero specializzata in ambito imprenditoriale.