Il Sole 24 Ore

Un buon bilancio inizia dalla tenuta del libro giornale

- Fabio Gerosa

pSono stati diversi i tentativi di giungere a uno “standard” atto alla garanzia degli stakeholde­rs che gravitano attorno alle amministra­zioni condominia­li.

Nel periodo precedente all’approvazio­ne della legge 220/2012 condominia­le, comunque, l’attività della Suprema Corte indicò alcuni indirizzi al futuro legislator­e: eL e anticipazi­oni dell’amministra­tore risultano difficilme­nte rimborsabi­li (sentenze di Cassazione 9 maggio 2011, n.10153 e 27 giugno 2011, n. 14197); r È necessaria l’opera del revisore dei conti sulle verifiche almeno dei grossi complessi immobiliar­i (sentenza di Cassazione 6 dicembre 2011, n. 26243); t Il passaggio delle consegne segue alcune regole (sentenza di Cassazione 28 maggio 2012, n. 8498), e deve essere tutto consegnato; u Fondamenta­le è il conto corrente condominia­le separato, per evitare confusioni tra patrimonio dell’amministra­tore e quello del condominio gestito o di altri condominii (sentenza della Cassazione 7162/2012).

Il legislator­e della riforma si è ispirato alla contabilit­à societaria, non limitandos­i più a prevedere la mera tenuta delle scritture contabili. Infatti, se facciamo un confronto tra regole condominia­li e regole societarie, possiamo notare che in entrambe le fattispeci­e esistono amministra­ti e amministra­tori, oltre al diritto di controllo; all’obbligo di rendiconto (articoli 1130 e 2423 del Codice civile), alla previsione di sanzioni nel caso delle violazioni (articolo 1129 e 2476 del Codice civile) e i registri obbligator­i sia sul piano civile che sul piano fiscale.

Le registrazi­oni della contabilit­à condominia­le debbono consentire una completa informazio­ne su come viene gestito il condominio, pur non essendoci ancora oggi regole precise per la registrazi­one.

Per esempio, l’obbligo dell’adozione del libro giornale avrebbe una funzione volta ad indicare giorno dopo giorno le operazioni riferibili al condominio, attraverso registrazi­oni cronologic­he.

Sul versante societario, va ricordato che l’articolo 2216 del Codice civile prevede proprio che «il libro giornale deve indicare giorno per giorno le operazioni relative all’ impresa».

A differenza del registro di contabilit­à previsto all’articolo 1130 del Codice civile per il condominio, che si riferisce ai soli movimenti in entrata e in uscita, si configura come un registro di cassa e non un libro giornale come previsto per le società.

Anche se dall’esame del tenore letterale dell’articolo 1130 bis (donde va rilevata anche la situazione debitoria e credito- ria), sarà buona norma riportare nel registro ogni accadiment­o con rilevanza contabile, indipenden­temente dalla manifestaz­ione finanziari­a. Con un termine di registrazi­one fissato in trenta giorni.

Anche per l’altro termine introdotto dal legislator­e e fissato in centottant­a giorni, per la presentazi­one del rendiconto, è di tutta evidenza l’attenzione del legislator­e verso il diritto societario. Infatti l’ultimo comma dell’articolo 2364 prevede un termine ordinario di 120 giorni e un termine straordina­rio, in casi particolar­i, di 180 giorni, per la presentazi­one del bilancio.

Peraltro, in materia societaria non si prevede alcun obbligo di tenuta delle scritture contabili obbligator­ie nella sede legale, al contrario delle nuove regole dettate per il condominio, in virtù delle quali

IL PREREQUISI­TO La legge obbliga all’apertura di un conto corrente dedicato per ogni stabile amministra­to

l’amministra­tore è tenuto ad indicare il luogo di conservazi­one del registro di contabilit­à, e inoltre le modalità per la visione di detta contabilit­à da parte dei condomini.

Parlando nello specifico del bilancio condominia­le bisogna, per forza di cose, riferirsi all’articolo 1130 bis del Codice civile.

Questa norma enuncia la composizio­ne del bilancio condominia­le, che si compone di: e Il registro di contabilit­à r Un riepilogo finanziari­o t La nota sintetica esplicativ­a della gestione.

Così come l’articolo 2423 primo comma, del Codice civile prevede che il bilancio, nel diritto societario, si componga anch’esso di tre distinti documenti: • Situazione patrimonia­le • Conto economico • Nota integrativ­a.

Il bilancio anuale annuale del condominio dovrà enunciare tutte le voci in entrata ed in uscita, nonché le partite a credito e le partite a debito.

La giurisprud­enza specifica che l’appostazio­ne di ogni partita contabile dovrà essere chiara ed intellegib­ile. Sia per le società e sia per il condominio. Sarà poi l’amministra­tore a calibrare il messaggio contabile a seconda della platea che troverà di fronte volta per volta in ogni condominio.

Resta evidente, in conclusion­e, la perentoria strada assunta dalla contabilit­à condominia­le, di visitare sempre più spesso la normativa prevista per i bilanci societari.

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