Lavori specialistici, pronto il decreto
pSi avvicina al traguardo della Gazzetta Ufficiale il decreto sulle opere super-specialistiche messo a punto dal ministero delle Infrastrutture. Dopo un primo parere interlocutorio, è arrivato anche l’ok definitivo del Consiglio di Stato sulla bozza di provvedimento elaborata dagli uffici di Porta Pia. Il decreto ha anche già ottenuto l’assenso del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e dunque ha la strada spianata verso la pubblicazione.
Il provvedimento - che aggiunge un altro tassello al puzzle di 56 atti dvari ministeri e Autorità necessari a dare completa attuazione al codice - serve a rendere operativa a norma che vieta il prestito di requisiti tra imprese («avvalimento») quando in ballo c'è l'esecuzione di opere ad «elevato contenuto tecnologico» o di «rilevante complessità tecnica» di importo superiore al 10% del «valore totale dei lavori». In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto della qualificazione scatta l’obbligo di costituire un Ati verticale. con l’impresa abilitata Per queste opere (tra cui figurano ad esempio gli impianti tecnologici, le strutture in acciaio e cemento o le facciate continue), infatti, il subappalto è ammesso solo fino al 30% e «non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso».
È chiaro che si tratta di un tema suscettibile di smuovere i delicati equilibri raggiunti (a fatica) tra le imprese impegnate a vario titolo nei cantieri pubblici. Per questo la scelta di fondo è stata quella di confermare l’impianto del sistema introdotto con il Dl 47/2014 che aveva ridotto in modo significativo il numero delle opere super-specialisti- che a qualificazione obbligatoria. Con una novità: l’aggiunta di ulteriori due categorie (barriere paramassi e strutture in legno) che fanno salire a 15 il numero delle lavorazioni ad alto contenuto tecnologico. Inoltre, il decreto individua alcuni requisiti di specializzazione richiedendo ad esempio la formazione continua e aggiornata del personale tecnico. Nel caso delle barriere stradali, delle barriere paramassi e delle strutture in cemento armato è previsto anche l’obbligo di dimostrare la disponibilità di uno stabilimento industriale adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.
LA NOVITÀ Nell’elenco delle opere ad alto contenuto tecnologico entrano anche le strutture in legno e le barriere paramassi
Le disposizioni contenute nel decreto varranno solo per gli appalti banditi dopo l’entrata in vigore del provvedimento. In attesa che un intervento dell’Anticorruzione conduca al ripensamento generale del sistema di qualificazione al mercato dei lavori pubblici. Previsto anche un «periodo di monitoraggio» di 12 mesi durante il quale il ministero verificherà gli effetti sul mercato delle nuove norme in vista di un eventuale aggiornamento. Una scelta «valutata positivamente» dal Consiglio di Stato che suggerisce di basare l’analisi su «alcuni specifici indicatori tra cui «il numero degli eventuali contenziosi che scaturiranno dall’applicazione della normativa» .