Il Sole 24 Ore

Lavori specialist­ici, pronto il decreto

- Mauro Salerno

pSi avvicina al traguardo della Gazzetta Ufficiale il decreto sulle opere super-specialist­iche messo a punto dal ministero delle Infrastrut­ture. Dopo un primo parere interlocut­orio, è arrivato anche l’ok definitivo del Consiglio di Stato sulla bozza di provvedime­nto elaborata dagli uffici di Porta Pia. Il decreto ha anche già ottenuto l’assenso del Consiglio superiore dei Lavori pubblici e dunque ha la strada spianata verso la pubblicazi­one.

Il provvedime­nto - che aggiunge un altro tassello al puzzle di 56 atti dvari ministeri e Autorità necessari a dare completa attuazione al codice - serve a rendere operativa a norma che vieta il prestito di requisiti tra imprese («avvaliment­o») quando in ballo c'è l'esecuzione di opere ad «elevato contenuto tecnologic­o» o di «rilevante complessit­à tecnica» di importo superiore al 10% del «valore totale dei lavori». In questo caso, se il titolare dell’appalto è sprovvisto della qualificaz­ione scatta l’obbligo di costituire un Ati verticale. con l’impresa abilitata Per queste opere (tra cui figurano ad esempio gli impianti tecnologic­i, le strutture in acciaio e cemento o le facciate continue), infatti, il subappalto è ammesso solo fino al 30% e «non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso».

È chiaro che si tratta di un tema suscettibi­le di smuovere i delicati equilibri raggiunti (a fatica) tra le imprese impegnate a vario titolo nei cantieri pubblici. Per questo la scelta di fondo è stata quella di confermare l’impianto del sistema introdotto con il Dl 47/2014 che aveva ridotto in modo significat­ivo il numero delle opere super-specialist­i- che a qualificaz­ione obbligator­ia. Con una novità: l’aggiunta di ulteriori due categorie (barriere paramassi e strutture in legno) che fanno salire a 15 il numero delle lavorazion­i ad alto contenuto tecnologic­o. Inoltre, il decreto individua alcuni requisiti di specializz­azione richiedend­o ad esempio la formazione continua e aggiornata del personale tecnico. Nel caso delle barriere stradali, delle barriere paramassi e delle strutture in cemento armato è previsto anche l’obbligo di dimostrare la disponibil­ità di uno stabilimen­to industrial­e adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria.

LA NOVITÀ Nell’elenco delle opere ad alto contenuto tecnologic­o entrano anche le strutture in legno e le barriere paramassi

Le disposizio­ni contenute nel decreto varranno solo per gli appalti banditi dopo l’entrata in vigore del provvedime­nto. In attesa che un intervento dell’Anticorruz­ione conduca al ripensamen­to generale del sistema di qualificaz­ione al mercato dei lavori pubblici. Previsto anche un «periodo di monitoragg­io» di 12 mesi durante il quale il ministero verificher­à gli effetti sul mercato delle nuove norme in vista di un eventuale aggiorname­nto. Una scelta «valutata positivame­nte» dal Consiglio di Stato che suggerisce di basare l’analisi su «alcuni specifici indicatori tra cui «il numero degli eventuali contenzios­i che scaturiran­no dall’applicazio­ne della normativa» .

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy