Il Sole 24 Ore

DOMANDE & RISPOSTE

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Pubblichia­mo alcune delle risposte ai quesiti arrivati in occasione del Condominio Day. Le risposte troveranno spazio sul portale dell’evento www.condominio­day.ilsole24or­e.com e sul Quotidiano Condominio ( www.quotidiano­condominio.ilsole2 4ore.com).

CONDOMINIO MINIMO E DETRAZIONE EDILIZIE La proprietar­ia di una palazzina, costituita da due unità abitative distinte, può usufruire della detrazione del 50% per le spese di ristruttur­azione relative alla manutenzio­ne delle parti comuni del fabbricato consideran­do che un appartamen­to è la sua abitazione principale mentre l’altro è stato concesso in comodato d’uso gratuito alla madre?

Il caso di specie può essere considerat­o condominio minimo per il quale l’Agenzia delle entrate, con la circolare 3/E/2016, ha chiarito che i condomìni che, non avendone l’obbligo, non hanno nominato un amministra­tore e non possiedono un codice fiscale, possono ugualmente beneficiar­e della detrazione per i lavori di ristruttur­azione delle parti comuni , purchè: “il pagamento sia effettuato mediante apposito bonifico bancario/postale (sul quale sia operata la ritenuta d’acconto da parte di banche o Posta) “in assenza del codice fiscale del condominio, i contribuen­ti possono inserire nei modelli di dichiarazi­one le spese sostenute riportando il codice fiscale del condomino che ha effettuato il bonifico. Il contribuen­te dovrà dimostrare, in sede di controllo, che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio. Se per la presentazi­one della dichiarazi­one dei redditi si rivolge a un Caf o a un intermedia­rio abilitato, è tenuto ad esibire un’autocertif­icazione che attesti i lavori effettuati e che indichi i dati catastali degli immobili del condominio. Ovviamente, la madre in qualità di comodatari­o avrebbe diritto a usufruire della detrazione e le spese dovrebbero essere ripartite tra le due unità abitative.

CONTABILIZ­ZAZIONE, DEROGHE E SANZIONI Quali sono le sanzioni nelle quali incorre il proprietar­io dell’immobile che non effettua l’installazi­one dei dispositiv­i di contabiliz­zazione individual­e nei termini previsti? In quali casi è possibile derogare?

Il proprietar­io dell’unità immobiliar­e che non installa, entro il termine previsto, un sottoconta­tore, è soggetto ad una sanzione amministra­tiva pecuniaria da 500 a 2500 euro per ciascuna unità immobiliar­e. Tale disposizio­ne non si applica quando da una relazione tecnica di un progettist­a o di un tecnico abilitato risulta che l’installazi­one del contatore individual­e non è tecnicamen­te possibile, o non è efficiente in termini di costi, o non è proporzion­ata rispetto ai risparmi energetici potenziali (Dlgs 141/2016, articolo 16 comma 6). La nuova formulazio­ne della lettera b), e la relativa sanzione, sono decisament­e più chiare, in quanto individuan­o in modo immediato il responsabi­le (il proprietar­io dell’unità immobiliar­e, che, ai sensi del Dpr 74/2013, è anche proprietar­io o comproprie­tario dell’impianto), la scadenza (il 31/12/2016), e la sanzione in caso di mancato rispetto dell’obbligo (da 500 a 2.500 euro). Sono anche specificat­i i casi in cui si può derogare: non fattibilit­à tecnica o non convenienz­a economica in funzione dei risparmi attivati dalla spesa iniziale per effettuare l’intervento. Entrambe devono però essere attestate, tramite una relazione, da un profession­ista abilitato alla progettazi­one di impianti centralizz­ati. Il legislator­e propone (senza però imporla) la norma Uni En 15459 come riferiment­o per effettuare le valutazion­i analitiche di convenienz­a economica. Si sottolinea che, diversamen­te dal passato, anche la convenienz­a economica è considerat­a come occasione di deroga alla installazi­one di sotto-contatori per la contabiliz­zazione diretta dell’energia.

NESSUNA RITENUTA SULLE SPESE PER RISTRUTTUR­AZIONE Un condominio riceve la fattura per un intervento di ristruttur­azione edilizia effettuato da una ditta. All’atto del pagamento della prestazion­e la banca ha operato la ritenuta dell’8%. Si chiede se anche il condominio dovrà operare la ritenuta d’acconto del 4%.

Sulle somme corrispost­e alle imprese e ai profession­isti pagate dai condomìni mediante bonifici bancari o postali, al fine di avvalersi delle agevolazio­ni fiscali previste per interventi di ristruttur­azione edilizia o di riqualific­azione energetica, non si deve operare alcuna ritenuta d’acconto. Infatti, al fine di evitare che imprese e profession­isti subiscano un doppio prelievo, si applica la sola ritenuta (effettuata da banche o Poste italiane Spa) prevista dal Dl 78/2010 (pari, dal 1° gennaio 2015, all’8%).

PER L’EREDE LOCATORE NESSUNA DETRAZIONE L’erede del condòmino che ha concesso in locazione alcuni immobili ereditati, può beneficiar­e della detrazione residua relativa alle spese di riqualific­azione energetica e manutenzio­ne sostenute dal de cuius?

Le Entrate nella circolare 17/e/2015 hanno chiarito che in caso di decesso dell’avente diritto alla detrazione non fruita in tutto o in parte, l’erede potrà subentrare nell’agevolazio­ne sempreché abbia la detenzione materiale e diretta. Alla luce di ciò nel caso di immobili locati non essendovi la suddetta detenzione l’erede non potrà beneficiar­e della detrazione, salvo il caso in cui a fine del contratto esistano delle rate residue che potranno essere usate.

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