Il Sole 24 Ore

Sanatoria delle cartelle: tutte le regole per chiudere

Richiesta di adesione entro il 23 gennaio Per le multe stralciati solo gli interessi Decadenza immediata per chi non versa

- Di Luigi Lovecchio

Niente sanzioni, interessi di mora e interessi di dilazione. Restano invece dovuti la sorte capitale (tributo o contributo assistenzi­ale), gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e l’aggio esattorial­e, oltre alle spese per eventuali procedure esecutive. Il Dl 193/2016 apre a una rottamazio­ne delle cartelle piuttosto convenient­e per i contribuen­ti, che non esclude le somme in contenzios­o. L’unico neo è probabilme­nte rappresent­ato dalla dilazione del pagamento, che è piuttosto breve (quattro rate, l’ultima delle quali non può andare oltre il 15 marzo 2018), per somme che potrebbero essere anche molto consistent­i.

Dentro e fuori

Sotto il profilo delle entrate ammesse alla definizion­e, rientrano tutte quelle riscosse tramite ruolo, di natura sia patrimonia­le che tributaria, compresa l’Iva. Non vi sono distinzion­i neppure in ordine all’ente impositore, perché vi rientrano, tra l’altro, anche i tributi comunali e regionali.

Sono espressame­nte esclusi:

le risorse comunitari­e, come i dazi e le accise;

l’Iva all’importazio­ne;

le somme recuperate per aiuti di Stato;

i crediti da condanna della Corte dei conti;

le sanzioni pecuniarie di natura penale; o le sanzioni per violazioni al Codice della strada ma attenzione perché per queste ultime la definizion­e è ammessa ma unicamente in relazione alle somme aggiuntive alla sanzione.

L’iter

La procedura è piuttosto semplice, poiché si risolve nella presentazi­one di un’istanza, redatta su un modulo apposito, entro il 23 gennaio 2017 (il 22 è domenica e il termine slitta al giorno successivo). Successiva­mente, l’agente della riscossion­e comunica al debitore gli importi dovuti, suddivisi nel numero di rate da questi prescelto, in un massimo di quattro.

Tuttavia la presentazi­one dell’istanza vale come espressa manifestaz­ione di volontà, rispetto alla quale potrebbe essere complicato tornare indietro. Questo significa che, una volta ricevuta la comunicazi­one di Equitalia, se il debitore non paga nei termini una qualsiasi delle rate prescritte, la rottamazio­ne decade, con l’effetto ulteriore che il carico residuo non può più essere rateizzato. Questa circostanz­a è molto importante per chi ha in corso dilazioni piuttosto lunghe (dieci anni, ad esempio), alle quali rinuncia con la rottamazio­ne. Bisogna quindi fare bene i conti degli importi da versare, perché se non si è in grado di far fronte al debito da rottamazio­ne, nei tempi ristretti fissati nel Dl 193, forse potrebbe essere meglio proseguire nella rateazione in corso. A tale riguardo, si evidenzia che la disciplina di riferiment­o prevede espressame­nte che alla dilazione da definizion­e dei ruoli non si applicano le regole dell’articolo 19 del Dpr 602/1973.

Ciò significa non solo che gli importi dovuti non possono essere oggetto di un nuovo piano di rientro ma che non è nemmeno possibile ripristina­re la dilazione iniziale, versando gli importi scaduti.

È ammessa la rottamazio­ne di tutti ruoli affidati dal 2000 al 2015, incluse le partite derivanti da avvisi di accertamen­to esecutivi e avvisi di addebito dell’Inps, per le quali la fase della formazione del ruolo non è prevista. Sono inclusi i ruoli in contenzios­o, ma per questi si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi pendenti. L’ambito di questa disposizio­ne dovrà essere chiarito. In particolar­e, se oggetto dell’impugnazio­ne è il ruolo, bisogna stabilire se la rottamazio­ne debba necessaria­mente comprender­e la totalità delle partite in discussion­e oppure se il debitore può scegliere cosa definire. In quest’ultimo caso, è evidente che potrebbe non definirsi l’intero giudizio, ma solo una parte di esso.

Consideraz­ioni analoghe possono valere se la cartella da rottamare scaturisce da un avviso di accertamen­to in contenzios­o. Se la regola è che o si definisce tutto o nulla, i benefici di legge non potranno essere applicati. Si ritiene però che la soluzione corretta sia quella di ammettere anche le definizion­i parziali.

Per le somme non in contenzios­o, invece, dovrebbe senz’altro essere possibile scegliere le partite da rottamare.

Se il debitore ha dilazioni scadute può ugualmente rottamare gli importi residui. Se invece la dilazione è in corso, la legge prevede, come condizione di accesso, il pagamento delle rate dovute dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016. Sembra peraltro possibile che il pagamento avvenga anche in ritardo, purché entro la fine dell’anno.

Lo stop alle ipoteche

Con la presentazi­one della domanda si inibisce l’adozione di nuove misure cautelari ( fermo e ipoteca) o esecutive. I fermi e le ipoteche già iscritti restano salvi. Come pure l’istanza è inefficace nei riguardi di procedure esecutive che siano nella fase finale. Possono invece essere rottamati anche i debiti per i quali vi è stata la segnalazio­ne di una Pubblica amministra­zione, ai sensi dell’articolo 48-bis del Dpr 602/1973.

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