Il Sole 24 Ore

Voluntary «2.0», al via le istanze

Per chi vuole accelerare possibile presentare il vecchio modello

- Alessandro Galimberti Valerio Vallefuoco

La nuova voluntary disclosure parte subito, anche se con un occhio rivolto al passato.

I contribuen­ti che desiderino regolarizz­are attività estere o anche contanti e cassette di sicurezza “nazionali” non dovranno attendere i 30 giorni dalla conversion­e in legge entro cui il direttore dell’agenzia delle Entrate emanerà il nuovo modello per l’istanza. La “flessibili­tà” sul punto è stata comunicata ieri sera dalle Entrate con il comunicato stampa che, in sostanza, autorizza l’utilizzo del vecchio prestampat­o dell’Agenzia per presentare la prima istanza di accesso alla nuova procedura.

Trattandos­i, per la nuova campagna di Vd, di un decreto legge entrato in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale - cioè lunedì 24 ottobre - il provvedime­nto legislativ­o è immediatam­ente in vigore e avente, inoltre, forza di legge.

Tuttavia tale atto normativo necessita, esattament­e come nella versione della legge 186/14, di un provvedime­nto di attuazione del direttore dell’agenzia delle Entrate, che però secondo il decreto legge 193/16 di lunedì deve essere emanato entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversion­e. Poichè siamo di fronte a una riapertura dei termini alle stesse condizioni di quando la prima procedura Vd era stata chiusa, è bastata un'istruzione operativa - arrivata attraverso il comunicato stampa dell’Agenzia - a concedere ai contribuen­ti più impazienti la facoltà di accedere alla procedura mediante l'invio telematico del “vecchio” modello di istanza, a sua volta approvato con Provvedime­nto del direttore dell’agenzia delle Entrate n. 13193 del 30 gennaio 2015.

Consideran­do che rispetto alla precedente procedura oggi si possono regolarizz­are anche le annualità 2014 e 2015 , che non erano comprese nel vecchio modello, lo stesso comunicato di ieri i nforma i contribuen­ti che possono inserire queste due annualità in una prima relazione di accompagna­mento alla procedura da inviare via Posta elettronic­a certificat­a.

Nell’ipotesi - a oggi piuttosto remota - in cui il decreto legge non dovesse essere convertito, scatterà la copertura costituzio­nale, poichè è previsto dalla Costituzio­ne che le Camere regolino i rapporti sorti in vigenza di decreti non convertiti. In passato, proprio sullo stesso tema, si è registrata l’esperienza del decreto Letta (n. 2 del gennaio 2014) che conteneva la prima sperimenta­zione della Vd. Benchè non sia mai stato convertito, all’epoca venne subito emanata la legge che permetteva la salvezza degli effetti prodotti dalle istanze presentate prima della sua decadenza.

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