«Waiver» con efficacia prolungata
Il waiver svizzero continua a produrre effetti anche dopo il 13 luglio 2016, data in cui è entrato in vigore il Protocollo sullo scambio di informazioni in materia fiscale.
Questo è l’orientamento dell’agenzia delle Entrate reso noto con un comunicato stampa di ieri.
Quindi gli intermediari svizzeri, a cui è stato rilasciato, nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria, continueranno, su richiesta del fisco italiano, a trasmettere le informazioni relative alle operazioni compiute dalla clientela fra il 1° gennaio dell’anno successivo all’ultimo indicato nell’istanza di collaborazione volontaria (quindi, in genere dal 1° gennaio 2014) fino al 22 febbraio 2015, data di firma del Protocollo dalla quale lo scambio di informazioni è regolato, appunto, dal nuovo accordo.
Ne deriva che anche per le istanze lavorate dopo il 13 luglio 2016 è comunque necessario produrre il waiver.
La precisazione probabilmente vale anche per gli accordi con Montecarlo e Liechtenstein firmati rispettivamente il 2 marzo 2015 e il 26 febbraio 2015 (e non ancora in vigore) con caratteristiche simili a quello con la Svizzera.
Occorre ricordare che, con il rilascio del waiver, il contribuente ha potuto ottenere la riduzione delle sanzioni sul quadro RW alla metà (anziché al 75%) del minimo edittale, anche se ha mantenuto o trasferito le attività finanziarie oggetto della procedura di collaborazione volontaria presso un intermediario fuori dall’Italia o dagli Stati Ue o See (peraltro si ricorda che la circolare 27/E del 2015, par. 3.5 ha precisato che il rilascio del waiver non è necessario per le attività detenute o trasferite in Stati con i quali erano in vigore – al 1° gennaio 2015 – accordi che prevedano uno scambio di informazioni conforme all’articolo 26 dello standard Ocse almeno a partire da tale data).
Inoltre, al contribuente che ha presentato il waiver non si applica il raddoppio dei termini, nel caso di attività detenute nei Paesi che hanno firmato l’accordo per lo scambio d’informazioni entro il 2 marzo 2015 (Svizzera, Liechtenstein, Montecarlo) oppure (circolare 27/E del 2015, paragrafo 5.3 cit.) per i quali alla data del 1° gennaio 2015, l’accordo era già entrato in vigore (Singapore, Malta, Cipro, San Marino, Lussemburgo e Corea del Sud e Mauritius).
Nell’ambito della voluntary bis, l’estensione della procedura al 2015 dovrebbe ridurre la portata applicativa del waiver dato che molti accordi sono entrati in vigore nel 2015 con effetto dal 1° gennaio 2016 (Cayman, Cook, Guernsey, Gibilterra, Man e Jersey).
La convenzione con Hong Kong, invece, è entrata in vigore il 10 agosto 2015, ma con effetto dal 1° aprile 2016 e quindi, secondo l’interpretazione dell’Agenzia, potrebbe essere necessario rilasciare il waiver – che coprirà le operazioni compiute dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016 – se si vuole evitare il raddoppio dei termini e ottenere il dimezzamento della sanzione del 3% sul quadro RW (si auspica un chiarimento semplificatorio).
Considerate le difficoltà che a volte si incontrano nella formalizzazione dei waiver con l’intermediario estero, il rimpatrio giuridico sembrerebbe essere l’alternativa migliore per ottenere tutti i benefici accordati dalla legge, mantenendo le attività presso l’intermediario di fiducia, senza, oltre a tutto, dover indicare le attività e i proventi nella dichiarazione dei redditi.
IL QUADRO La precisazione potrebbe valere per le intese con Montecarlo e Liechtenstein firmate il 2 marzo 2015 e il 26 febbraio 2015