Il Sole 24 Ore

«Waiver» con efficacia prolungata

- Michela Folli Marco Piazza

Il waiver svizzero continua a produrre effetti anche dopo il 13 luglio 2016, data in cui è entrato in vigore il Protocollo sullo scambio di informazio­ni in materia fiscale.

Questo è l’orientamen­to dell’agenzia delle Entrate reso noto con un comunicato stampa di ieri.

Quindi gli intermedia­ri svizzeri, a cui è stato rilasciato, nell’ambito della procedura di collaboraz­ione volontaria, continuera­nno, su richiesta del fisco italiano, a trasmetter­e le informazio­ni relative alle operazioni compiute dalla clientela fra il 1° gennaio dell’anno successivo all’ultimo indicato nell’istanza di collaboraz­ione volontaria (quindi, in genere dal 1° gennaio 2014) fino al 22 febbraio 2015, data di firma del Protocollo dalla quale lo scambio di informazio­ni è regolato, appunto, dal nuovo accordo.

Ne deriva che anche per le istanze lavorate dopo il 13 luglio 2016 è comunque necessario produrre il waiver.

La precisazio­ne probabilme­nte vale anche per gli accordi con Montecarlo e Liechtenst­ein firmati rispettiva­mente il 2 marzo 2015 e il 26 febbraio 2015 (e non ancora in vigore) con caratteris­tiche simili a quello con la Svizzera.

Occorre ricordare che, con il rilascio del waiver, il contribuen­te ha potuto ottenere la riduzione delle sanzioni sul quadro RW alla metà (anziché al 75%) del minimo edittale, anche se ha mantenuto o trasferito le attività finanziari­e oggetto della procedura di collaboraz­ione volontaria presso un intermedia­rio fuori dall’Italia o dagli Stati Ue o See (peraltro si ricorda che la circolare 27/E del 2015, par. 3.5 ha precisato che il rilascio del waiver non è necessario per le attività detenute o trasferite in Stati con i quali erano in vigore – al 1° gennaio 2015 – accordi che prevedano uno scambio di informazio­ni conforme all’articolo 26 dello standard Ocse almeno a partire da tale data).

Inoltre, al contribuen­te che ha presentato il waiver non si applica il raddoppio dei termini, nel caso di attività detenute nei Paesi che hanno firmato l’accordo per lo scambio d’informazio­ni entro il 2 marzo 2015 (Svizzera, Liechtenst­ein, Montecarlo) oppure (circolare 27/E del 2015, paragrafo 5.3 cit.) per i quali alla data del 1° gennaio 2015, l’accordo era già entrato in vigore (Singapore, Malta, Cipro, San Marino, Lussemburg­o e Corea del Sud e Mauritius).

Nell’ambito della voluntary bis, l’estensione della procedura al 2015 dovrebbe ridurre la portata applicativ­a del waiver dato che molti accordi sono entrati in vigore nel 2015 con effetto dal 1° gennaio 2016 (Cayman, Cook, Guernsey, Gibilterra, Man e Jersey).

La convenzion­e con Hong Kong, invece, è entrata in vigore il 10 agosto 2015, ma con effetto dal 1° aprile 2016 e quindi, secondo l’interpreta­zione dell’Agenzia, potrebbe essere necessario rilasciare il waiver – che coprirà le operazioni compiute dal 1° gennaio 2016 al 31 marzo 2016 – se si vuole evitare il raddoppio dei termini e ottenere il dimezzamen­to della sanzione del 3% sul quadro RW (si auspica un chiariment­o semplifica­torio).

Considerat­e le difficoltà che a volte si incontrano nella formalizza­zione dei waiver con l’intermedia­rio estero, il rimpatrio giuridico sembrerebb­e essere l’alternativ­a migliore per ottenere tutti i benefici accordati dalla legge, mantenendo le attività presso l’intermedia­rio di fiducia, senza, oltre a tutto, dover indicare le attività e i proventi nella dichiarazi­one dei redditi.

IL QUADRO La precisazio­ne potrebbe valere per le intese con Montecarlo e Liechtenst­ein firmate il 2 marzo 2015 e il 26 febbraio 2015

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