Convenienza da pesare per le violazioni al Codice della strada
Sanabili tutte le violazioni amministrative, anche quelle gravi
Convenienza da pesare per la rottamazione delle cartelle esattoriali relative alle violazioni al Codice della strada. La definizione agevolata consentirà, infatti, di ottenere uno sconto solo sugli interessi.
Convenienza limitata, anche se un po’ superiore rispetto alla sanatoria precedente. E ambito di applicazione abbastanza ampio: sono inclusi i verbali di qualsiasi corpo di polizia, nazionale o locale, probabilmente anche relativi a infrazioni ad alcune leggi specifiche, come quelle sull’autotrasporto, diverse dal Codice della strada. Restano fuori soltanto le violazioni di carattere penale (come la guida in stato di ebbrezza media e grave o sotto l’effetto di droghe). Per le multe stradali (che per gran parte sono tecnicamente sanzioni amministrative e non penali, come invece suggerirebbe la parola «multa», rimasta nell’uso comune), la rottamazione dei ruoli esattoriali disegnata dalla manovra finanziaria di fine anno col decreto fiscale (Dl 193/2016) si presenta così.
La convenienza è limitata perché i n materia di multe stradali il beneficio consiste nel solo fatto di non dover pagare gli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11. Quindi - contrariamente agli altri debiti compresi nella sanatoria - non c’è alcuno sconto sull’entità della sanzione. D’altra parte, le multe stradali sono un caso particolare (si veda l’articolo a destra).
La rottamazione delle cartelle, comunque, prevede l’abbuono di tutti gli interessi. Quindi non solo di quelli di mora (dovuti su base semestrale per il periodo che l’interessato lascia trascorrere dopo la scadenza dei 60 giorni che ha a partire dalla notifica della cartella per pagare la somma richiesta), ma anche della maggiorazione imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministrative (un decimo per ogni semestre compiuto, a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore). La sanatoria precedente a quella attuale (legge 147/2013), invece, non riguardava la maggiorazione ex articolo 27.
Quanto all’ambito di applicazione, l’articolo 6, comma 10, lettera d), del Dl 193/2016 esclude «le multe, le ammende e le