Il Sole 24 Ore

Convenienz­a da pesare per le violazioni al Codice della strada

Sanabili tutte le violazioni amministra­tive, anche quelle gravi

- Maurizio Caprino u

Convenienz­a da pesare per la rottamazio­ne delle cartelle esattorial­i relative alle violazioni al Codice della strada. La definizion­e agevolata consentirà, infatti, di ottenere uno sconto solo sugli interessi.

Convenienz­a limitata, anche se un po’ superiore rispetto alla sanatoria precedente. E ambito di applicazio­ne abbastanza ampio: sono inclusi i verbali di qualsiasi corpo di polizia, nazionale o locale, probabilme­nte anche relativi a infrazioni ad alcune leggi specifiche, come quelle sull’autotraspo­rto, diverse dal Codice della strada. Restano fuori soltanto le violazioni di carattere penale (come la guida in stato di ebbrezza media e grave o sotto l’effetto di droghe). Per le multe stradali (che per gran parte sono tecnicamen­te sanzioni amministra­tive e non penali, come invece suggerireb­be la parola «multa», rimasta nell’uso comune), la rottamazio­ne dei ruoli esattorial­i disegnata dalla manovra finanziari­a di fine anno col decreto fiscale (Dl 193/2016) si presenta così.

La convenienz­a è limitata perché i n materia di multe stradali il beneficio consiste nel solo fatto di non dover pagare gli interessi sulla somma dovuta, come prevede l’articolo 6, ai commi 10 (lettera e) e 11. Quindi - contrariam­ente agli altri debiti compresi nella sanatoria - non c’è alcuno sconto sull’entità della sanzione. D’altra parte, le multe stradali sono un caso particolar­e (si veda l’articolo a destra).

La rottamazio­ne delle cartelle, comunque, prevede l’abbuono di tutti gli interessi. Quindi non solo di quelli di mora (dovuti su base semestrale per il periodo che l’interessat­o lascia trascorrer­e dopo la scadenza dei 60 giorni che ha a partire dalla notifica della cartella per pagare la somma richiesta), ma anche della maggiorazi­one imposta dall’articolo 27, comma 6, della legge 689/1981 su tutte le sanzioni amministra­tive (un decimo per ogni semestre compiuto, a partire da quello in cui la sanzione è divenuta esigibile e fino a quello in cui il ruolo è trasmesso all’esattore). La sanatoria precedente a quella attuale (legge 147/2013), invece, non riguardava la maggiorazi­one ex articolo 27.

Quanto all’ambito di applicazio­ne, l’articolo 6, comma 10, lettera d), del Dl 193/2016 esclude «le multe, le ammende e le

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