Il Sole 24 Ore

Stop alle sanzioni e agli interessi di mora e dilazione

All’importo va aggiunto l’interesse del 4,5%

- Salvina Morina e Tonino Morina u

La rottmazion­e delle cartelle esattorial­i consente di chiudere i conti senza versare le sanzioni e gli interessi dovuti, sia quelli di mora che quelli di dilazioni per chi ha piani di rateazione in corso.

Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 contiene le regole per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati agli agenti della riscossion­e negli anni dal 2000 al 2015. Per agenti della riscossion­e si intendono, oltre ad Equitalia, anche gli altri agenti della riscossion­e che operano sul territorio, come, ad esempio, Riscossion­e Sicilia, per i contribuen­ti siciliani.

I benefici maggiori della rottamazio­ne cartelle riguardano la cancellazi­one delle sanzioni, degli interessi di mora e delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenzi­ali.

I soggetti ammessi

Possono avvalersi della rottamazio­ne anche i contribuen­ti che hanno già pagato, a seguito di provvedime­nti di dilazione emessi dall’agente della riscossion­e, parte delle somme dovute relativame­nte ai carichi affidati agli agenti della riscossion­e negli anni dal 2000 al 2015, e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In verità, questa norma complica la definizion­e, perché escludereb­be i contribuen­ti che omettono di pagare qualche rata, ammettendo al beneficio, invece, i contribuen­ti che magari non hanno pagato nulla.

Il costo

Per determinar­e l’ammontare delle somme da versare per la definizion­e agevolata:

si tiene conto esclusivam­ente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella; restano definitiva­mente acquisite e non sono rimborsabi­li le somme versate, anche anteriorme­nte alla definizion­e, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenzi­ali.

Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizion­e determina, limitatame­nte ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedente­mente accordata dall’agente della riscossion­e.

È inoltre stabilito che il debitore, se per effetto di pagamenti parziali ha già integralme­nte corrispost­o quanto dovuto per la rottamazio­ne, per beneficiar­e degli effetti della definizion­e agevolata,deve comunque manifestar­e la sua volontà di aderirvi, presentand­o la dichiarazi­one entro il 23 gennaio 2017.

No a nuove azioni esecutive

Dopo la presentazi­one della dichiarazi­one l’agente della riscossion­e, relativame­nte ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive, o iscrivere nuovi fermi amministra­tivi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministra­tivi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazi­one della dichiarazi­one, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedente­mente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazio­ne, o non sia stato già emesso provvedime­nto di assegnazio­ne dei crediti pignorati.

Le esclusioni

Sono esclusi dalla definizion­e agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossion­e recanti:

le risorse proprie tradiziona­li;

l’Iva riscossa all’importazio­ne;

le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;

le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedime­nti e sentenze penali di condanna;

le sanzioni per violazioni al Codice della strada, per le quali la definizion­e agevolata opera limitatame­nte agli interessi.

Per fruire della rottamazio­ne, il contribuen­te dovrà eseguire il pagamento integrale, anche dilazionat­o, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo:

delle somme affidate all’agente della riscossion­e a titolo di capitale e interessi;

degli aggi maturati a favore dell’agente della riscossion­e;

del rimborso delle spese per le procedure esecutive e del rimborso delle spese di notifica.

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