Stop alle sanzioni e agli interessi di mora e dilazione
All’importo va aggiunto l’interesse del 4,5%
La rottmazione delle cartelle esattoriali consente di chiudere i conti senza versare le sanzioni e gli interessi dovuti, sia quelli di mora che quelli di dilazioni per chi ha piani di rateazione in corso.
Il decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 contiene le regole per estinguere i debiti delle cartelle di pagamento e dei ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015. Per agenti della riscossione si intendono, oltre ad Equitalia, anche gli altri agenti della riscossione che operano sul territorio, come, ad esempio, Riscossione Sicilia, per i contribuenti siciliani.
I benefici maggiori della rottamazione cartelle riguardano la cancellazione delle sanzioni, degli interessi di mora e delle altre sanzioni e delle somme aggiuntive, cioè degli accessori dovuti sui ritardati od omessi pagamenti dei contributi previdenziali.
I soggetti ammessi
Possono avvalersi della rottamazione anche i contribuenti che hanno già pagato, a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, parte delle somme dovute relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015, e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In verità, questa norma complica la definizione, perché escluderebbe i contribuenti che omettono di pagare qualche rata, ammettendo al beneficio, invece, i contribuenti che magari non hanno pagato nulla.
Il costo
Per determinare l’ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata:
si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella; restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali.
Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell’eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall’agente della riscossione.
È inoltre stabilito che il debitore, se per effetto di pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per beneficiare degli effetti della definizione agevolata,deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi, presentando la dichiarazione entro il 23 gennaio 2017.
No a nuove azioni esecutive
Dopo la presentazione della dichiarazione l’agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili, non può avviare nuove azioni esecutive, o iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo, o non sia stata presentata istanza di assegnazione, o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.
Le esclusioni
Sono esclusi dalla definizione agevolata i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:
le risorse proprie tradizionali;
l’Iva riscossa all’importazione;
le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;
i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
le sanzioni per violazioni al Codice della strada, per le quali la definizione agevolata opera limitatamente agli interessi.
Per fruire della rottamazione, il contribuente dovrà eseguire il pagamento integrale, anche dilazionato, entro il limite massimo di quattro rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo:
delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
degli aggi maturati a favore dell’agente della riscossione;
del rimborso delle spese per le procedure esecutive e del rimborso delle spese di notifica.