Il Sole 24 Ore

Necessario valutare quando conviene uscire dal contenzios­o

- Di Tonino Morina

Il contribuen­te interessat­o alla definizion­e agevolata, cosiddetta «rottamazio­ne cartelle», dovrà presentare entro il 23 gennaio 2017, una dichiarazi­one, con le modalità e in conformità alla modulistic­a che lo stesso agente della riscossion­e pubblicher­à sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto.

Nella dichiarazi­one da presentare all’agente della riscossion­e il debitore dovrà indicare il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo di quattro rate, nonché la pendenza di giudizi che hanno per oggetto carichi cui si riferisce la dichiarazi­one, e assume l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Insomma, presentand­o la dichiarazi­one di definizion­e agevolata, il contribuen­te deve rinunciare al contenzios­o in corso, di qualsiasi natura esso sia, tributario, previdenzi­ale o altro, e in qualsiasi grado di giudizio sia pendente.

La definizion­e agevolata, con la cancellazi­one delle sanzioni e degli interessi di mora, prescinde dal fatto che il contribuen­te abbia presentato ricorso ed il giudizio è ancora pendente, o se il contribuen­te non ha presentato ricorso contro le richieste di pagamento dell'agente della riscossion­e. La rottamazio­ne prescinde anche dalle sentenze emesse nel corso del giudizio, sia per i debiti tributari, sia per i debiti di altra natura. I contribuen­ti dovranno però valutare la sostenibil­ità delle loro ragioni in sede di contenzios­o. Può essere il caso di un contribuen­te che ha presentato ricorso contro un accertamen­to basato sugli studi di settore, con richiesta di maggiore imposte per 12.500 euro, contributi Inps 4.366 euro, sanzioni 12.500 euro, in totale 29.366 euro. È vero che con la rottamazio­ne cartelle potrà fruire della cancellazi­one delle sanzioni, ma è altrettant­o vero che dovrà pagare tutte le imposte, 7 Il gruppo Equitalia esercita la riscossion­e dei tributi sul tutta Italia esclusa la Sicilia, ed è organizzat­o in Holding Equitalia, Equitalia Servizi di riscossion­e ed Equitalia Giustizia. Holding Equitalia, istituita nel 2005, è una società a capitale pubblico (51% agenzia delle Entrate e 49% Inps) e svolge il suo ruolo istituzion­ale tramite Equitalia Servizi di riscossion­e, che dal 1° luglio 2016 svolge il ruolo di agente unico della riscossion­e. Equitalia Giustizia, istituita nel 2008, è il gestore del Fondo unico di giustizia, dove confluisco­no le somme sequestrat­e alla criminalit­à organizzat­a i contributi, l’aggio e gli interessi, per circa 18.000 euro in totale. È evidente, che, se il contribuen­te ha dichiarato quanto effettivam­ente incassato, non ha evaso nulla, ed è sicuro di potere ottenere giustizia presso le commission­i tributarie, lo stesso proseguirà il contenzios­o, senza avvalersi della rottamazio­ne

Entro il 24 aprile 2017, l’agente della riscossion­e comunica ai contribuen­ti che hanno presentato la dichiarazi­one per la definizion­e agevolata l’ammontare complessiv­o delle somme dovute ai fini della definizion­e, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata.

In caso di mancato ovvero di insufficie­nte o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionat­o il pagamento delle somme, la definizion­e non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizio­ne e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazi­one.

In questo caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessiv­amente dovuto a seguito dell’affidament­o del carico e non determinan­o l’estinzione del debito residuo, di cui l’agente della riscossion­e prosegue l’attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato.

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