Il Sole 24 Ore

DOMANDE & RISPOSTE

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Vorrei sapere se posso fruire della rottamazio­ne per una cartella di pagamento notificata nel 1999.

No: l’articolo 6, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 ammette alla definizion­e agevolata, cosiddetta rottamazio­ne cartelle, i «carichi inclusi in ruolo, affidati agli agenti della riscossion­e negli anni dal 2000 al 2015». Salvo modifiche del decreto in sede di conversion­e in legge, al momento, la definizion­e agevolata è esclusa per le cartelle di pagamento notificate prima del 2000.

Ho in corso il pagamento rateale di una cartella e sono in difficoltà per pagare la rata di novembre. Vorrei fruire della rottamazio­ne ma mi è stato detto che, se non pago la rata in scadenza il 30 novembre 2016, potrei essere escluso dal beneficio della rottamazio­ne.

L’esclusione “paventata” dal lettore è prevista dalla legge. È esattament­e il comma 8 dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 193, a stabilire che la definizion­e agevolata «può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmen­te, anche a seguito di provvedime­nti di dilazione emessi dall’agente della riscossion­e, le somme dovute relativame­nte ai carichi» affidati agli agenti della riscossion­e negli anni dal 2000 al 2015 «e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016». In verità, questa norma potrebbe complicare la definizion­e, perché escludereb­be i contribuen­ti, com’è il caso del lettore, che omettono di pagare qualche rata nel periodo ottobre – dicembre 2016, ammettendo al beneficio, invece, i contribuen­ti che magari non hanno pagato nulla.

Sarà possibile pagare le somme dovute per la rottamazio­ne in unica soluzione?

La risposta è affermativ­a. La norma, articolo 6, comma 3, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, dispone che le somme dovute a seguito della rottamazio­ne cartelle dovranno essere pagate in 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, di cui le prime due rate ciascuna pari a un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari a un sesto delle somme dovute; inoltre, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Nulla vieta di pagare in unica soluzione, anche per risparmiar­e gli interessi.

Mi sono accorto che, in base alla rottamazio­ne cartelle, ho pagato più di quanto previsto dalla definizion­e agevolata. Chiedo se sarà perciò possibile ottenere la restituzio­ne di quanto pagato in più.

La risposta è negativa. Per determinar­e l’ammontare delle somme da versare per la definizion­e agevolata: si tiene conto esclusivam­ente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella; restano definitiva­mente acquisite e non sono rimborsabi­li le somme versate, anche anteriorme­nte alla definizion­e, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenzi­ali. È inoltre stabilito che il debitore, se per effetto di pagamenti parziali ha già integralme­nte corrispost­o quanto dovuto per la rottamazio­ne, per beneficiar­e della definizion­e agevolata deve comunque presentare la relativa dichiarazi­one entro il 23 gennaio 2017.

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