DOMANDE & RISPOSTE
Vorrei sapere se posso fruire della rottamazione per una cartella di pagamento notificata nel 1999.
No: l’articolo 6, comma 1, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 ammette alla definizione agevolata, cosiddetta rottamazione cartelle, i «carichi inclusi in ruolo, affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015». Salvo modifiche del decreto in sede di conversione in legge, al momento, la definizione agevolata è esclusa per le cartelle di pagamento notificate prima del 2000.
Ho in corso il pagamento rateale di una cartella e sono in difficoltà per pagare la rata di novembre. Vorrei fruire della rottamazione ma mi è stato detto che, se non pago la rata in scadenza il 30 novembre 2016, potrei essere escluso dal beneficio della rottamazione.
L’esclusione “paventata” dal lettore è prevista dalla legge. È esattamente il comma 8 dell’articolo 6, comma 1, del decreto legge n. 193, a stabilire che la definizione agevolata «può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall’agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi» affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2015 «e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016». In verità, questa norma potrebbe complicare la definizione, perché escluderebbe i contribuenti, com’è il caso del lettore, che omettono di pagare qualche rata nel periodo ottobre – dicembre 2016, ammettendo al beneficio, invece, i contribuenti che magari non hanno pagato nulla.
Sarà possibile pagare le somme dovute per la rottamazione in unica soluzione?
La risposta è affermativa. La norma, articolo 6, comma 3, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, dispone che le somme dovute a seguito della rottamazione cartelle dovranno essere pagate in 4 rate, sulle quali sono dovuti gli interessi del 4,5% annuo, di cui le prime due rate ciascuna pari a un terzo e la terza e la quarta ciascuna pari a un sesto delle somme dovute; inoltre, la scadenza della terza rata non può superare il 15 dicembre 2017 e la scadenza della quarta rata non può superare il 15 marzo 2018. Nulla vieta di pagare in unica soluzione, anche per risparmiare gli interessi.
Mi sono accorto che, in base alla rottamazione cartelle, ho pagato più di quanto previsto dalla definizione agevolata. Chiedo se sarà perciò possibile ottenere la restituzione di quanto pagato in più.
La risposta è negativa. Per determinare l’ammontare delle somme da versare per la definizione agevolata: si tiene conto esclusivamente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi inclusi nei carichi affidati, nonché di aggio e rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella; restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e di sanzioni e somme aggiuntive per i contributi previdenziali. È inoltre stabilito che il debitore, se per effetto di pagamenti parziali ha già integralmente corrisposto quanto dovuto per la rottamazione, per beneficiare della definizione agevolata deve comunque presentare la relativa dichiarazione entro il 23 gennaio 2017.