Abbuono limitato agli interessi, sanzioni immutate
Per i debiti compresi nella rottamazione delle cartelle, i benefici riguardano sia le sanzioni sia gli interessi. L’unica eccezione riguarda le multe stradali: per esse, l’articolo 6, comma 11, del decreto fiscale (Dl 193/2016) abbuona solo gli interessi. Una scelta che pare legata a questioni di opportunità ed equità. Ma che in qualche caso può penalizzare anche cittadini destinatari di cartelle a loro volta di dubbia opportunità.
Il trattamento meno favorevole delle multe stradali non pagate è giustificato dalla loro natura diversa rispetto a quella degli debiti compresi nella sanatoria. Nel caso di questi ultimi, la somma dovuta è solitamente un tributo, cui si aggiungono le sanzioni legate al mancato pagamento; per le multe stradali, invece, la somma dovuta è essa stessa una sanzione. Ridurre quest’ultima, dunque, è parso quantomeno inopportuno (se non addirittura a rischio di incostituzionalità).
Va però detto che in realtà, per la stragrande maggioranza delle infrazioni stradali, la somma dovuta a titolo di sanzione è già di per sé molto aumentata rispetto a quella originaria: il Codice della strada stabilisce che chi non paga entro 60 giorni dalla notifica subisce un raddoppio dell’importo “base”. Anche se quest’ultimo è tecnicamente concepito come un «pagamento in misura ridotta», cioè una sorta di sconto che spetta se si paga presto e senza iniziare un contenzioso, per cui l’entità nominale della sanzione è proprio quella doppia.
Più forte è un’altra obiezione: alcune cartelle sono state spedite anche a cittadini che, secondo il più recente orientamento della Cassazione (sentenza n. 9507/2014), non avrebbero dovuto riceverne. Accade quando la multa viene
IL CASO Tra gli addebiti ci sono anche quelli infondati spediti a chi ha solo omesso le spese di notifica
pagata, ma si dimentica di aggiungere nel versamento le spese di notifica e accertamento. Per la Cassazione, visto che la sanzione viene pagata, va considerata estinta e l’ente impositore può recuperare le spese con una procedura privatistica (e a volte può bastare anche un semplice avviso bonario). Senonché la prassi consolidata in questi anni ha fatto sì che venissero spedite cartelle anche in questi casi.