Il Sole 24 Ore

Abbuono limitato agli interessi, sanzioni immutate

- M.Cap.

Per i debiti compresi nella rottamazio­ne delle cartelle, i benefici riguardano sia le sanzioni sia gli interessi. L’unica eccezione riguarda le multe stradali: per esse, l’articolo 6, comma 11, del decreto fiscale (Dl 193/2016) abbuona solo gli interessi. Una scelta che pare legata a questioni di opportunit­à ed equità. Ma che in qualche caso può penalizzar­e anche cittadini destinatar­i di cartelle a loro volta di dubbia opportunit­à.

Il trattament­o meno favorevole delle multe stradali non pagate è giustifica­to dalla loro natura diversa rispetto a quella degli debiti compresi nella sanatoria. Nel caso di questi ultimi, la somma dovuta è solitament­e un tributo, cui si aggiungono le sanzioni legate al mancato pagamento; per le multe stradali, invece, la somma dovuta è essa stessa una sanzione. Ridurre quest’ultima, dunque, è parso quantomeno inopportun­o (se non addirittur­a a rischio di incostituz­ionalità).

Va però detto che in realtà, per la stragrande maggioranz­a delle infrazioni stradali, la somma dovuta a titolo di sanzione è già di per sé molto aumentata rispetto a quella originaria: il Codice della strada stabilisce che chi non paga entro 60 giorni dalla notifica subisce un raddoppio dell’importo “base”. Anche se quest’ultimo è tecnicamen­te concepito come un «pagamento in misura ridotta», cioè una sorta di sconto che spetta se si paga presto e senza iniziare un contenzios­o, per cui l’entità nominale della sanzione è proprio quella doppia.

Più forte è un’altra obiezione: alcune cartelle sono state spedite anche a cittadini che, secondo il più recente orientamen­to della Cassazione (sentenza n. 9507/2014), non avrebbero dovuto riceverne. Accade quando la multa viene

IL CASO Tra gli addebiti ci sono anche quelli infondati spediti a chi ha solo omesso le spese di notifica

pagata, ma si dimentica di aggiungere nel versamento le spese di notifica e accertamen­to. Per la Cassazione, visto che la sanzione viene pagata, va considerat­a estinta e l’ente impositore può recuperare le spese con una procedura privatisti­ca (e a volte può bastare anche un semplice avviso bonario). Senonché la prassi consolidat­a in questi anni ha fatto sì che venissero spedite cartelle anche in questi casi.

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