Il Sole 24 Ore

Aste con aggiudicaz­ione «rafforzata»

- Patrizia Maciocchi

Chi si aggiudica un immobile all’asta non può rifiutarsi di pagarlo solo perché né l’ordinanza di vendita né la pubblicità davano notizia dell’ordine di demolizion­e parziale del bene acquistato, se la notizia si «scopre» nella relazione di stima. La Corte di cassazione (sent. 21480) respinge il ricorso dell’acquirente che non avendo versato il prezzo nel termine fissato, era stato dichiarato decaduto dall’aggiudicaz­ione. Il giudice dell’esecuzione aveva inoltre disposto l’incamerame­nto di 140 mila euro di cauzione. Una condanna ingiustifi­cata per il com- pratore, il quale sosteneva che le era stato venduto un bene diverso (aliud pro alio) rispetto a quello pubblicizz­ato su carta el web e difforme anche da quanto scritto nell’ordinanza di vendita nella quale non si faceva cenno alla sentenza che condannava il debitore a demolire parte della casa. Informazio­ne evidenziat­a nella relazione di stima, richiamata dall’ordinanza di vendita, inoltre una copia della sentenza era stata depositata agli atti del procedimen­to esecutivo. Per la Cassazione la vendita era regolarmen­te pubblicizz­ata. I giudici precisano, infatti, che non tutte le circostanz­e rilevanti per individuar­e le caratteris­tiche del bene offerto, compresa l’esistenza di eventuali oneri o diritti di terzi o le informazio­ni per determinar­e il valore, devono essere esposte nell’ordinanza di vendita o nella pubblicità. L’importante per la Suprema corte è che le indicazion­i utili siano comunque ricavabili dall’esame della relazione di stima e del fascicolo processual­e, che l’interessat­o all’acquisto ha il dovere e il diritto di consultare prima di fare la sua offerta. Ma a prescinder­e dalla conoscibil­ità della sentenza la Cassazione precisa che non sarebbe comunque stato possibile, nel caso esaminato, rifiutare il pagamento eccependo «l’aliud pro alio». Un’ipotesi configurab­ile solo se il bene aggiudicat­o appartiene a un genere del tutto diverso da quello indicato nell’ordinanza di vendita, se non possiede le qualità necessarie «per assolvere la sua naturale funzione economico-sociale» o se è compromess­a la destinazio­ne del bene ad un uso considerat­o determinan­te per l’offerta di acquisto. Per la Cassazione non si poteva ritenere che l’immobile non fosse idoneo alla destinazio­ne. La sentenza emessa contro il debitore comportava solo la necessità di fare dei lavori, procedere a una parziale demolizion­e e richiedere la concession­e in sanatoria. Anche se il ricorrente non fosse stato informato della situazione, si sarebbe potuta al massimo ipotizzare una differenza quantitati­va ma non qualitativ­a tra il bene da trasferire e quello descritto nell’ordinanza di vendita. Nè per finire, il ricorrente ha dimostrato che non avrebbe comprato l’immobile senza la parte da demolire o che aveva chiesto una riduzione di prezzo, ma si era limitato a chiedere indietro la cauzione, omettendo del tutto il pagamento.

«ALIUD PRO ALIO» La previsione di distruzion­e parziale non basta comunque per affermare di aver comprato un bene per un altro

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