Se la gara è saltata l’impresa va risarcita
La Pa che ritarda la gara fino a perdere i finanziamenti deve risarcire l’impresa aggiudicataria provvisoria in caso di revoca del bando: è il cosiddetto danno da «contatto sociale», la lesione dell’obiettiva possibilità di stipula pur in assenza di un obbligo di prestazione. La tutela deve però tener conto della posizione di tale soggetto, non più «mero concorrente».
Lo chiarisce il Tar di Napoli - sentenza 4300/ 2016, Prima sezione, 14 settembre – accogliendo il ricorso di un consorzio stabile, aggiudicatario provvisorio di alcuni lavori di riqualificazione banditi da un Comune secondo l’offerta economicamente più vantaggiosa. L’ente aveva revocato la gara poiché, per carenza di personale, aveva fatto slittare la pubblicazione del bando, i termini per parteciparvi e i tempi esaminare le offerte, non riuscendo così ad avviare i lavori entro la scadenza fissata per ottenere i fondi regionali.
Inoltre, il progetto non era finanziabile con risorse interne (se non con debiti a bilancio) e aveva «macroscopiche anomalie, tali da sconsigliare la realizzazione». Secondo i giudici, causando tali «incontestate criticità e ritardi», per la Pa vi è «un’ipotesi di responsabilità da contatto qualificato, attualmente ricadente nella figura generale di cui all’articolo 2043 del codice civile, specificamente come paradigma di cattiva gestione dei tempi e dell’organizzazione del procedimento», posto il «nesso di causalità» tra la mancata conclusione della gara e la perdita della possibilità di stipula. In questi casi però è «peculiare e necessario» valutare il risarcimento del danno patrimoniale in base alla maggior rilevanza dell’aggiudicatario provvisorio rispetto agli altri concorrenti, rivestendo «una posizione procedimentale di aspettativa più prossima al bene della vita, costituito dall’utilità finale che dal punto di vista del lato interno dell’interesse legittimo è data dal divenire aggiudicatario definitivo».