Il Sole 24 Ore

Più tempo per presentare le dichiarazi­oni integrativ­e a favore dei contribuen­ti

Correzione possibile entro i termini per l’accertamen­to

- S.Morina e T.Morina

Fisco e contribuen­ti finalmente alla pari. Così come il fisco può emettere accertamen­ti o rettifiche entro il termine per l’accertamen­to, anche i contribuen­ti possono integrare le dichiarazi­oni a favore entro lo stesso termine, senza istanza di rimborso. L’articolo 5 del Dl 193/2016 stabilisce che, salva l’applicazio­ne delle sanzioni e ferma restando la riduzione delle stesse a seguito di ravvedimen­to, le dichiarazi­oni dei redditi, Irap e sostituti possono essere integrate per correggere errori od omissioni, compresi quelli che hanno determinat­o l’indicazion­e di un maggiore o minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d’imposta o di un maggiore o di un minore credito, con successiva dichiarazi­one da presentare entro i termini stabiliti per l’accertamen­to. La possibilit­à riguarda anche le dichiarazi­oni annuali Iva.

I termini per l’accertamen­to

Per le imposte sui redditi, fino al periodo d’imposta 2015, è stabilito che gli accertamen­ti devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del: quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one; quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazi­one avrebbe dovuto essere presentata, nei casi di nullità o di omessa presentazi­one della dichiarazi­one. Le stesse regole valgono per gli accertamen­ti in materia di Irap e Iva. Per gli accertamen­ti relativi al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi, gli avvisi di accertamen­to devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one . Nei casi di omessa presentazi­one della dichiarazi­one o di presentazi­one di dichiarazi­one nulla l’accertamen­to può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazi­one avrebbe dovuto essere presentata.

L’uso del credito

L’eventuale credito, che risulta dalle dichiarazi­oni a favore, dei redditi, dell’Irap e dei sostituti d’imposta, può essere usato in compensazi­one con il modello F24. Se la dichiarazi­one è presentata oltre il termine per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo, il credito può essere usato in compensazi­one solo dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazi­one.

Per le dichiarazi­oni integrativ­e Iva, il credito, che risulta dalle dichiarazi­oni a favore, presentate entro il termine per la presentazi­one della dichiarazi­one relativa al periodo d’imposta successivo, può essere portato in detrazione in sede di liquidazio­ne periodica o di dichiarazi­one annuale, o usato in compensazi­one, ovvero a rimborso. Se l’integrativ­a a favore viene presentata oltre il termine indicato in precedenza la compensazi­one slitta all’anno successivo.

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