Più interventi in «edilizia libera»
Via libera definitiva del governo al decreto legislativo cosiddetto « Scia 2 », cioè la seconda puntata del riordino e semplificazione della "Segnalazione certificata di inizio attività" (attività soggette alla regolamentazione pubblica, ma per cui basta un'auto-certificazione che attesti i requisiti di legge o regolamento). La Scia esiste dal 2010, ed è normalmente applicata in edilizia, ma l'obiettivo dei due decreti è chiarire meglio la casistica, dettare norme uniche nazionali, diffondere ancora di più lo strumento.
Il decreto approvato ieri contiene (Allegato A) un maxi tabellone con l'elenco dettagliato di tutte le attività soggette ad assenso pubblico in materia di: commercio ( su aree private, su aree pubbliche, alimenti e bevande, strutture ricettive, etc..), edilizia privata (dalle manutenzioni ai grandi interventi), ambiente (Via, Aia, rifiuti, dighe, etc..). La tabella è il cuore del provvedimento e indica, per ogni attività, se è libera, se serve una comunicazione, una Scia, un provveddimento espresso e se scatta il silenzioassenso. In gran parte è una ricognizione di leggi esistenti, ma l'obiettivo è fare chiarezza e obbligare tutte le Pa ad applicare senza scuse la Scia, ove ammessa. Regioni e Comuni sono tenuti ad adeguarsi al Dlgs entro il 30 giugno 2017, ma nel frattempo le norme saranno in vigore (dopo la pub- blicazione in Gazzetta).
In materia edilizia, inoltre, il dlgs introduce alcune novità al Testo unico (Dpr 380/2001): vengono semplificati i regimi abilitativi edilizi, che dopo i tre iniziali del 2001 (attività libera, Dia e permesso di costruire) erano via via saliti a sette: libera, libera con comunicazione (Cil), libera con comunicazione assseverata (Cila), Scia, SuperDia, permesso, permesso in alternativa alla Scia. Ora con le modifiche approvate ieri si torna a cinque regimi: libera, Cila, Scia, permesso, permesso in alternativa alla Scia.
Nel merito, tre casistiche di interventi edilizi minori potranno essere fatti in attività libera, senza alcuna comunicazione (oggi serve invece la Cil): opere di pavimentazione e finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, entro l'indice di permeabilità; installazione di pannelli solari e fotovoltaici a servizio degli edifici (fuori dai centri storici); aree ludiche senza fini di lucro ed elementi di arredo nelle aree pertinenziali degli edifici. Nella prima versione del decreto c'erano anche le «opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee», ma nel testo finale è stato re-inserito un'obbligo di comunicazione.
Sempre in edilizia, viene modificato il criterio di residualità: gli interventi non definiti dalla legge (e dal tabellone) si fanno con Cil, e non più con Scia, semplificando un po' le cose per casi residuali o in caso di dubbio.
Resta la norma "antiMcDonald's", e cioè la possibilità dei Comuni (previa intesa con la Regione e sentito il Soprintendente) di i ndividuare zone o aree della città nelle quali l'esercizio di una o più attività è soggetta ad autorizzazione, a scopo di limitarle o vietarle in quanto non compatibili con il particolare valore archoeologico, culturale, storico, artistico o paesaggistico delle aree indicate. «La norma - sostiene Federdistribuzione - serve a legittimare un regolamento fatto dal sindaco Nardella a Firenze per bloccare il McDonald's e altri esercizi ritenuti incongrui con il centro storico di Firenze. La norma per noi è contraria ai principi di liberalizzazione delle attività economiche e presenta profili di incostituzionalità. Faremo ricorso».
Previsto infine un glossario unico in edilizia, per spiegare anche ai non addetti ai lavori quale procedura serve per i singoli e pratici casi di piccoli lavori (apertura finestra, copertura terrazzo, ect...). Sarà il ministero delle Infrastrutture a farlo per decreto, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del Dlgs, previa intesa con la conferenza unificata.