Il Sole 24 Ore

Comunicazi­one al debitore sui carichi affidati nel 2016

- Di Luigi Lovecchio

Il calendario della rottamazio­ne delle cartelle di pagamento diventa definitivo. Le domande vanno presentate entro la fine di marzo 2017, la comunicazi­one di accettazio­ne di Equitalia arriva entro il 31 maggio dell’anno prossimo e il pagamento delle rate, in un numero massimo di 5, inizia a luglio 2017 e termina non oltre settembre 2018. L’importo complessiv­o va versato per il 70% entro l’anno prossimo e per il residuo 30% nel 2018.

La definizion­e agevolata si arricchisc­e inoltre dei regolament­i dei comuni che riscuotono con ingiunzion­e. In questo caso, la disciplina applicativ­a, che prevede l’abbuono delle sole sanzioni, è rimessa alle decisioni delle amministra­zioni che hanno solo 60 giorni per provvederv­i.

La legge di conversion­e ha esteso la rottamazio­ne ai ruoli affidati a Equitalia sino alla fine del 2016. A questo riguardo, poiché ben potrebbe verificars­i il caso di carichi trasmessi a Equitalia dei quali il contribuen­te non è ancora a conoscenza, è stabilito che quest’ultima ne informi il debitore con comunicazi­one inviata per posta ordinaria entro la fine di febbraio 2017.

In ogni caso, le informazio­ni su esistenza e quantifica­zione dei carichi definibili debbano essere messe a disposizio­ne presso gli uffici del concession­ario e sull’area dedicata del relativo sito istituzion­ale.

I dati della società di riscossion­e sono peraltro necessari innanzitut­to per accertare la data di affidament­o del ruolo, che non è desumibile dalla cartella di pagamento. È possibile scegliere di definire singole partite iscritte a ruolo, anche se contenute nella medesima cartella o nello stesso atto di affidament­o. Non è quindi obbligator­io regolarizz­are tutti i debiti. È ammessa alla definizion­e la totalità delle entrate iscritte a ruolo, con le eccezioni specificam­ente stabilite dalla legge. Queste sono: i dazi e le accise; l’Iva all’importazio­ne; le somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; gli importi costituent­i recuperi di aiuti di Stato; le sanzioni di carattere penale; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni fiscali o di carattere contributi­vo. Con riferiment­o alle multe stradali la definizion­e riguarda unicamente gli interessi.

Il beneficio della rottamazio­ne consiste nell’annullamen­to delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano invece dovuti gli interessi affidati a Equitalia, gli aggi che maturano sulle somme derivanti dalla definizion­e agevolata e le spese per procedure esecutive, incluso il costo di notifica della cartella di pagamento. Le somme versate a titolo di san- zioni, interessi di mora e interessi di dilazione non sono in alcun caso ripetibili e quindi non si possono sottrarre dall’ammontare della sanatoria.

Sono ammessi alla definizion­e agevolata anche i debitori che hanno ottenuto dilazioni con Equitalia, sia scadute e che in corso. I soggetti che hanno rateazioni in essere sono ammessi alla rottamazio­ne a condizione che versino le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016. A tale riguardo, per i debiti inclusi nella domanda di definizion­e sono sospesi i pagamenti di tutte le rate in scadenza tra il 1° gennaio 2017 e il termine di pagamento della prima o unica rata della definizion­e. In caso di ruoli oggetto di contenzios­o, con la presentazi­one della domanda si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso.

La comunicazi­one ufficiale delle somme da pagare, nel numero di rate indicate dal debitore, viene effettuata da Equitalia entro la fine di maggio dell’anno prossimo.

La definizion­e si perfeziona solo con il pagamento integrale e puntuale dell’importo dovuto. In caso di omesso, tardivo o insufficie­nte pagamento anche di una sola rata, infatti, la sanatoria decade. Di conseguenz­a, riprendono le azioni di recupero di Equitalia e il debito residuo non può più essere rateizzato.

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