Comunicazione al debitore sui carichi affidati nel 2016
Il calendario della rottamazione delle cartelle di pagamento diventa definitivo. Le domande vanno presentate entro la fine di marzo 2017, la comunicazione di accettazione di Equitalia arriva entro il 31 maggio dell’anno prossimo e il pagamento delle rate, in un numero massimo di 5, inizia a luglio 2017 e termina non oltre settembre 2018. L’importo complessivo va versato per il 70% entro l’anno prossimo e per il residuo 30% nel 2018.
La definizione agevolata si arricchisce inoltre dei regolamenti dei comuni che riscuotono con ingiunzione. In questo caso, la disciplina applicativa, che prevede l’abbuono delle sole sanzioni, è rimessa alle decisioni delle amministrazioni che hanno solo 60 giorni per provvedervi.
La legge di conversione ha esteso la rottamazione ai ruoli affidati a Equitalia sino alla fine del 2016. A questo riguardo, poiché ben potrebbe verificarsi il caso di carichi trasmessi a Equitalia dei quali il contribuente non è ancora a conoscenza, è stabilito che quest’ultima ne informi il debitore con comunicazione inviata per posta ordinaria entro la fine di febbraio 2017.
In ogni caso, le informazioni su esistenza e quantificazione dei carichi definibili debbano essere messe a disposizione presso gli uffici del concessionario e sull’area dedicata del relativo sito istituzionale.
I dati della società di riscossione sono peraltro necessari innanzitutto per accertare la data di affidamento del ruolo, che non è desumibile dalla cartella di pagamento. È possibile scegliere di definire singole partite iscritte a ruolo, anche se contenute nella medesima cartella o nello stesso atto di affidamento. Non è quindi obbligatorio regolarizzare tutti i debiti. È ammessa alla definizione la totalità delle entrate iscritte a ruolo, con le eccezioni specificamente stabilite dalla legge. Queste sono: i dazi e le accise; l’Iva all’importazione; le somme derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; gli importi costituenti recuperi di aiuti di Stato; le sanzioni di carattere penale; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni fiscali o di carattere contributivo. Con riferimento alle multe stradali la definizione riguarda unicamente gli interessi.
Il beneficio della rottamazione consiste nell’annullamento delle sanzioni e degli interessi di mora. Restano invece dovuti gli interessi affidati a Equitalia, gli aggi che maturano sulle somme derivanti dalla definizione agevolata e le spese per procedure esecutive, incluso il costo di notifica della cartella di pagamento. Le somme versate a titolo di san- zioni, interessi di mora e interessi di dilazione non sono in alcun caso ripetibili e quindi non si possono sottrarre dall’ammontare della sanatoria.
Sono ammessi alla definizione agevolata anche i debitori che hanno ottenuto dilazioni con Equitalia, sia scadute e che in corso. I soggetti che hanno rateazioni in essere sono ammessi alla rottamazione a condizione che versino le rate in scadenza da ottobre a dicembre 2016. A tale riguardo, per i debiti inclusi nella domanda di definizione sono sospesi i pagamenti di tutte le rate in scadenza tra il 1° gennaio 2017 e il termine di pagamento della prima o unica rata della definizione. In caso di ruoli oggetto di contenzioso, con la presentazione della domanda si assume l’impegno a rinunciare ai giudizi in corso.
La comunicazione ufficiale delle somme da pagare, nel numero di rate indicate dal debitore, viene effettuata da Equitalia entro la fine di maggio dell’anno prossimo.
La definizione si perfeziona solo con il pagamento integrale e puntuale dell’importo dovuto. In caso di omesso, tardivo o insufficiente pagamento anche di una sola rata, infatti, la sanatoria decade. Di conseguenza, riprendono le azioni di recupero di Equitalia e il debito residuo non può più essere rateizzato.