Singapore, scambio dati dal 2017
È stato firmato il 3 novembre 2016 tra l’Italia e Singapore l’accordo sullo scambio automatico di informazioni finanziarie tra autorità fiscali per migliorare la tax compliance internazionale. Secondo il nuovo accordo le informazioni finanziarie dovranno essere scambiate dal 2017 e saranno sostituite entro nove mesi dalla fine dell’anno civile al quale le informazioni si riferiscono. L’accordo si inserisce quale strumento attuativo del Common reporting standard (Crs) ossia il modello previsto dall’Ocse per lo scambio automatico di informazioni. Nel testo si trovano le definizioni e il linguaggio condiviso dagli Stati affinché la comunicazione automatica possa avvenire secondo standard così da evitare incomprensioni su una materia così delicata come quella dello scambio di informazioni finanziarie ai fini fiscali. Ad esempio viene specificato che il termine «conto italiano da segnalare» si intende un conto finanziario che è gestito da un istituto finanziario di Singapore, tenuto da una o più persone italiane o da un soggetto passivo nonfinanziario la cui entità sia soggetta al controllo di una o più persone che sono persone italiane suscettibili di essere segnalate. Invece il termine “Tin” (acronimo di Tax identification number ) e in particolare “Tin italiano” individua il codice fiscale di un contribuente italiano.
Nell’accordo sono individuate altresì specificatamente le informazioni da scambiare, con riferimento a ciascun conto soggetto alla comunicazione rispetto al quale l’istituto finanziario di riferimento ha agito come un custode, broker, mandatario, o comunque come un agente per il titolare del conto. Tali informazioni sono: nome, indirizzo, Tin e la data e luogo di nascita di ogni persona che è un titolare del conto e, nel caso di qualsiasi entità che è titolare di un conto e che, dopo l’applicazione delle procedure di due diligence coerenti con il Common reporting standard, è identificata come avente uno o più controlli dalle persone italiane, il nome, l’indirizzo, e Tin dell’entità e il nome, l’indirizzo, Tin (s) e la data e il luogo di nascita di ogni persona oggetto di informativa. Il numero di conto (o equivalente funzionale in assenza di un numero di conto), il nome e il numero identificativo dell’istituto finanziario di riferimento; il saldo del conto o il valore (tra cui, nel caso di un contratto d’assicurazione il valore di riscatto o di rendita) a partire dalla fine dell’anno civile o altro periodo di riferimento appropriato o, se il conto è stato chiuso durante tale anno o periodo, la chiusura del conto.
L’accordo che dovrà essere ratificato dai rispettivi Paesi completa la possibilità di accedere alle informazioni finanziarie detenute a Singapore dai contribuenti italiani già accessibili su specifica richiesta dell’Amministrazione Finanziaria italiana in virtù di un accordo sullo scambio di informazioni su richiesta in vigore dal 2012. In questo caso anche i contribuenti più recalcitranti che confidavano in una mancata specifica richiesta, dal 2017 per evitare un accertamento non potranno che procedere alla regolarizzazione dei loro capitali attraverso la Voluntary Disclosure appena riaperta