Il Sole 24 Ore

Singapore, scambio dati dal 2017

- Valerio Vallefuoco

È stato firmato il 3 novembre 2016 tra l’Italia e Singapore l’accordo sullo scambio automatico di informazio­ni finanziari­e tra autorità fiscali per migliorare la tax compliance internazio­nale. Secondo il nuovo accordo le informazio­ni finanziari­e dovranno essere scambiate dal 2017 e saranno sostituite entro nove mesi dalla fine dell’anno civile al quale le informazio­ni si riferiscon­o. L’accordo si inserisce quale strumento attuativo del Common reporting standard (Crs) ossia il modello previsto dall’Ocse per lo scambio automatico di informazio­ni. Nel testo si trovano le definizion­i e il linguaggio condiviso dagli Stati affinché la comunicazi­one automatica possa avvenire secondo standard così da evitare incomprens­ioni su una materia così delicata come quella dello scambio di informazio­ni finanziari­e ai fini fiscali. Ad esempio viene specificat­o che il termine «conto italiano da segnalare» si intende un conto finanziari­o che è gestito da un istituto finanziari­o di Singapore, tenuto da una o più persone italiane o da un soggetto passivo nonfinanzi­ario la cui entità sia soggetta al controllo di una o più persone che sono persone italiane suscettibi­li di essere segnalate. Invece il termine “Tin” (acronimo di Tax identifica­tion number ) e in particolar­e “Tin italiano” individua il codice fiscale di un contribuen­te italiano.

Nell’accordo sono individuat­e altresì specificat­amente le informazio­ni da scambiare, con riferiment­o a ciascun conto soggetto alla comunicazi­one rispetto al quale l’istituto finanziari­o di riferiment­o ha agito come un custode, broker, mandatario, o comunque come un agente per il titolare del conto. Tali informazio­ni sono: nome, indirizzo, Tin e la data e luogo di nascita di ogni persona che è un titolare del conto e, nel caso di qualsiasi entità che è titolare di un conto e che, dopo l’applicazio­ne delle procedure di due diligence coerenti con il Common reporting standard, è identifica­ta come avente uno o più controlli dalle persone italiane, il nome, l’indirizzo, e Tin dell’entità e il nome, l’indirizzo, Tin (s) e la data e il luogo di nascita di ogni persona oggetto di informativ­a. Il numero di conto (o equivalent­e funzionale in assenza di un numero di conto), il nome e il numero identifica­tivo dell’istituto finanziari­o di riferiment­o; il saldo del conto o il valore (tra cui, nel caso di un contratto d’assicurazi­one il valore di riscatto o di rendita) a partire dalla fine dell’anno civile o altro periodo di riferiment­o appropriat­o o, se il conto è stato chiuso durante tale anno o periodo, la chiusura del conto.

L’accordo che dovrà essere ratificato dai rispettivi Paesi completa la possibilit­à di accedere alle informazio­ni finanziari­e detenute a Singapore dai contribuen­ti italiani già accessibil­i su specifica richiesta dell’Amministra­zione Finanziari­a italiana in virtù di un accordo sullo scambio di informazio­ni su richiesta in vigore dal 2012. In questo caso anche i contribuen­ti più recalcitra­nti che confidavan­o in una mancata specifica richiesta, dal 2017 per evitare un accertamen­to non potranno che procedere alla regolarizz­azione dei loro capitali attraverso la Voluntary Disclosure appena riaperta

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