Black list, credito d’imposta sugli utili percepiti con Cfc
Il credito d’imposta sui dividendi da società black list che hanno ottenuto la disapplicazione spetta anche se gli utili sono percepiti attraverso una Cfc intermedia. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risoluzione 108/E diffusa ieri. Il credito potrà scomputarsi solo dalle imposte emergenti dal quadro RM del socio controllante residente.
Il caso oggetto della risoluzione 108/E riguarda un gruppo societario costituito da una controllante italiana (Alfa), da una sub-holding lussemburghese (Gamma) e da una società operativa con sede in Hong Kong (Beta posseduta da Gamma). Beta, con sede in un paese black list fino al 2015, ha ottenuto la disapplicazione della norma Cfc in base alla prima esimente (articolo 167, comma 5, lettera a, Tuir), mentre Gamma (holding lussemburghese) è considerata una Cfc white list in base al comma 8-bis dell’articolo 167. La controllante Alfa, pertanto, dichiara e tassa per trasparenza (soltanto) il reddito della holding intermedia Gamma. Nel 2015, Beta ha distribuito a Gamma un dividendo: trattandosi di utili provenienti da paesi black list (Hong Kong alla data della distribuzione era ancora incluso nel Dm 21 novembre 2001), nel calcolo del reddito di Gamma, da imputare per trasparenza ad Alfa, quest’ultima considera l’intero ammontare dei dividendi (senza detassare il 95%) ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Tuir. Ciò anche se Beta aveva disapplicato la norma, dato che la disapplicazione era avvenuta in base alla prima esimente (esistenza di una effettiva attività economica in loco) e non invece della seconda (tas- sazione dei redditi di Beta in stati a fiscalità ordinaria).
Alfa chiede all’agenzia delle Entrate se sia applicabile, nel caso, la disposizione, introdotta dall’articolo 3 del Dlgs 147/2015, che stabilisce (periodo aggiunto al comma 3 dell’articolo 89 del Tuir) che, per i dividendi da società controllate black list che hanno ottenuto la disapplicazione da Cfc in base alla prima esimente spetta un credito per le imposte pagate all’estero dalla partecipata sui redditi maturati durante il periodo di possesso della parteci- pazione e nei limiti dell’imposta italiana riferita a tali redditi.
Il dubbio nasce dal fatto che la norma è apparentemente riferita al solo caso in cui il dividendo sia incassato direttamente dal soggetto italiano che detiene il controllo della Cfc disapplicata, ovvero, come recita il citato comma 3 dell’articolo 89, da sue controllate residenti che hanno percepito gli utili. Nel caso, come detto, il dividendo proveniente da Hong Kong è incassato, non già da una società italiana, ma da una sub holding estera che trasferisce il reddito per trasparenza alla casa madre italiana.
L’Agenzia, dopo aver confermato che la controllante italiana (Alfa) deve includere i dividendi percepiti da Gamma, per il loro intero ammontare, nella quantificazione del reddito di tale controllata da assoggettare a tassazione come Cfc (quadro FC del modello Unico), afferma che anche per questa fattispecie deve trovare applicazione il nuovo credito di imposta previsto dal comma 3 dell’articolo 89. Tale norma, anche se riferita letteralmente agli utili incassati da una controllante italiana, deve ritenersi valida anche qualora l’utile transiti da una società estera tassata per trasparenza quale Cfc. Per quantificare tale credito, conclude la risoluzione, è necessario ricostruire l’utile lordo e computare l’ammontare delle imposte estere in aumento del reddito complessivo.
Alfa potrà scomputare l’importo del credito esclusivamente dalle imposte dovute sul reddito della Cfc (Gamma), risultanti dal quadro RM della dichiarazione dei redditi.
IL QUADRO RM Il bonus potrà essere scomputato solo dalle imposte emergenti dal quadro RM del socio controllante residente