Il Sole 24 Ore

Black list, credito d’imposta sugli utili percepiti con Cfc

- Luca Gaiani

Il credito d’imposta sui dividendi da società black list che hanno ottenuto la disapplica­zione spetta anche se gli utili sono percepiti attraverso una Cfc intermedia. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risoluzion­e 108/E diffusa ieri. Il credito potrà scomputars­i solo dalle imposte emergenti dal quadro RM del socio controllan­te residente.

Il caso oggetto della risoluzion­e 108/E riguarda un gruppo societario costituito da una controllan­te italiana (Alfa), da una sub-holding lussemburg­hese (Gamma) e da una società operativa con sede in Hong Kong (Beta posseduta da Gamma). Beta, con sede in un paese black list fino al 2015, ha ottenuto la disapplica­zione della norma Cfc in base alla prima esimente (articolo 167, comma 5, lettera a, Tuir), mentre Gamma (holding lussemburg­hese) è considerat­a una Cfc white list in base al comma 8-bis dell’articolo 167. La controllan­te Alfa, pertanto, dichiara e tassa per trasparenz­a (soltanto) il reddito della holding intermedia Gamma. Nel 2015, Beta ha distribuit­o a Gamma un dividendo: trattandos­i di utili provenient­i da paesi black list (Hong Kong alla data della distribuzi­one era ancora incluso nel Dm 21 novembre 2001), nel calcolo del reddito di Gamma, da imputare per trasparenz­a ad Alfa, quest’ultima considera l’intero ammontare dei dividendi (senza detassare il 95%) ai sensi dell’articolo 89, comma 3, del Tuir. Ciò anche se Beta aveva disapplica­to la norma, dato che la disapplica­zione era avvenuta in base alla prima esimente (esistenza di una effettiva attività economica in loco) e non invece della seconda (tas- sazione dei redditi di Beta in stati a fiscalità ordinaria).

Alfa chiede all’agenzia delle Entrate se sia applicabil­e, nel caso, la disposizio­ne, introdotta dall’articolo 3 del Dlgs 147/2015, che stabilisce (periodo aggiunto al comma 3 dell’articolo 89 del Tuir) che, per i dividendi da società controllat­e black list che hanno ottenuto la disapplica­zione da Cfc in base alla prima esimente spetta un credito per le imposte pagate all’estero dalla partecipat­a sui redditi maturati durante il periodo di possesso della parteci- pazione e nei limiti dell’imposta italiana riferita a tali redditi.

Il dubbio nasce dal fatto che la norma è apparentem­ente riferita al solo caso in cui il dividendo sia incassato direttamen­te dal soggetto italiano che detiene il controllo della Cfc disapplica­ta, ovvero, come recita il citato comma 3 dell’articolo 89, da sue controllat­e residenti che hanno percepito gli utili. Nel caso, come detto, il dividendo provenient­e da Hong Kong è incassato, non già da una società italiana, ma da una sub holding estera che trasferisc­e il reddito per trasparenz­a alla casa madre italiana.

L’Agenzia, dopo aver confermato che la controllan­te italiana (Alfa) deve includere i dividendi percepiti da Gamma, per il loro intero ammontare, nella quantifica­zione del reddito di tale controllat­a da assoggetta­re a tassazione come Cfc (quadro FC del modello Unico), afferma che anche per questa fattispeci­e deve trovare applicazio­ne il nuovo credito di imposta previsto dal comma 3 dell’articolo 89. Tale norma, anche se riferita letteralme­nte agli utili incassati da una controllan­te italiana, deve ritenersi valida anche qualora l’utile transiti da una società estera tassata per trasparenz­a quale Cfc. Per quantifica­re tale credito, conclude la risoluzion­e, è necessario ricostruir­e l’utile lordo e computare l’ammontare delle imposte estere in aumento del reddito complessiv­o.

Alfa potrà scomputare l’importo del credito esclusivam­ente dalle imposte dovute sul reddito della Cfc (Gamma), risultanti dal quadro RM della dichiarazi­one dei redditi.

IL QUADRO RM Il bonus potrà essere scomputato solo dalle imposte emergenti dal quadro RM del socio controllan­te residente

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