Il Sole 24 Ore

Mancata trasparenz­a, sanzioni più estese

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L’Anac estende il raggio di azione sulle sanzioni legate al mancato rispetto degli obblighi di trasparenz­a degli enti pubblici. Saranno comminate dall’Anticorruz­ione anche le multe - comprese tra un minimo di 500 e un massimo di 10mila euro - legate alla mancata pubblicazi­one dei dati relativi alle società partecipat­e (dalla ragione sociale ai compensi degli amministra­tori nominati dagli enti controllan­ti negli organi di governo delle aziende) e quelle, del medesimo valore, applicabil­i alle società pubbliche che dovessero "dimenticar­si" di pubblicare sul proprio sito i criteri di selezione del personale e i provvedime­nti presi in nome dell'obiettivo il contenimen­to delle spese di funzioname­nto, secondo quanto previsto dal Testo unico delle società a partecipaz­ione pubblica (Dlgs 165/2016) in vigore dallo scorso 23 settembre.

L'ampliament­o del perimetro di intervento, sulla base delle novità introdotte dal Dlgs 97/2016, è messo nero su bianco nel nuovo regolament­o sulle sanzioni in materia di trasparenz­a (articolo 47 del Dlgs 33/2013) approvato dall'Anticorruz­ione il 16 novembre. Il provvedime­nto, appena diffuso, manda in pensione il regolament­o varato a luglio 2015 che già prevedeva l'intervento dell'Authority nel caso di mancata pubblicazi­one delle informazio­ni (dal curriculum ai compensi) dei titolari di incarichi politici di livello statale, regionale e locale.

L'altra novità del regolament­o è che non viene più previsto l'intervento del Prefetto, come in passato, quando all'Anac era attribuito il potere di comminare le sanzioni in misura ridotta, mentre spettava al Prefetto la competenza sulla sanzione definitiva.

Il nuovo procedimen­to, inoltre, tende ad agevolare l'accertamen­to della violazione, coinvolgen­do i Responsabi­li per la trasparenz­a e gli Organismi indipenden­ti di valutazion­e o altri organismi con funzioni analoghe. L'altro obiettivo è quello di semplifica­re l’istruttori­a volta all'irrogazion­e della sanzione, senza comprimere gli spazi per il contraddit­torio. In questo senso, oltre alla possibilit­à di pagare in 60 giorni la sanzione in misura ridotta, il soggetto cui viene contestata la violazione avrà la possibilit­à (comunicata insieme all'avvio del procedimen­to) di presentare memorie e documenti a difesa, insieme alla richiesta di essere sentito di persona. Una volta trascorsi questi trenta giorni scatterà il conto alla rovescia di altri 120 giorni per la chiusura del procedimen­to.

Il nuovo regolament­o entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazi­one in Gazzetta Ufficiale.

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