Mancata trasparenza, sanzioni più estese
L’Anac estende il raggio di azione sulle sanzioni legate al mancato rispetto degli obblighi di trasparenza degli enti pubblici. Saranno comminate dall’Anticorruzione anche le multe - comprese tra un minimo di 500 e un massimo di 10mila euro - legate alla mancata pubblicazione dei dati relativi alle società partecipate (dalla ragione sociale ai compensi degli amministratori nominati dagli enti controllanti negli organi di governo delle aziende) e quelle, del medesimo valore, applicabili alle società pubbliche che dovessero "dimenticarsi" di pubblicare sul proprio sito i criteri di selezione del personale e i provvedimenti presi in nome dell'obiettivo il contenimento delle spese di funzionamento, secondo quanto previsto dal Testo unico delle società a partecipazione pubblica (Dlgs 165/2016) in vigore dallo scorso 23 settembre.
L'ampliamento del perimetro di intervento, sulla base delle novità introdotte dal Dlgs 97/2016, è messo nero su bianco nel nuovo regolamento sulle sanzioni in materia di trasparenza (articolo 47 del Dlgs 33/2013) approvato dall'Anticorruzione il 16 novembre. Il provvedimento, appena diffuso, manda in pensione il regolamento varato a luglio 2015 che già prevedeva l'intervento dell'Authority nel caso di mancata pubblicazione delle informazioni (dal curriculum ai compensi) dei titolari di incarichi politici di livello statale, regionale e locale.
L'altra novità del regolamento è che non viene più previsto l'intervento del Prefetto, come in passato, quando all'Anac era attribuito il potere di comminare le sanzioni in misura ridotta, mentre spettava al Prefetto la competenza sulla sanzione definitiva.
Il nuovo procedimento, inoltre, tende ad agevolare l'accertamento della violazione, coinvolgendo i Responsabili per la trasparenza e gli Organismi indipendenti di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe. L'altro obiettivo è quello di semplificare l’istruttoria volta all'irrogazione della sanzione, senza comprimere gli spazi per il contraddittorio. In questo senso, oltre alla possibilità di pagare in 60 giorni la sanzione in misura ridotta, il soggetto cui viene contestata la violazione avrà la possibilità (comunicata insieme all'avvio del procedimento) di presentare memorie e documenti a difesa, insieme alla richiesta di essere sentito di persona. Una volta trascorsi questi trenta giorni scatterà il conto alla rovescia di altri 120 giorni per la chiusura del procedimento.
Il nuovo regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.