Il Sole 24 Ore

Infortunio sulle scale, paga il condominio

La Cassazione interviene sulla «mancata custodia» di cose «intrinseca­mente pericolose» Anche l’amministra­tore può essere chiamato in causa per i danni

- Paolo Accoti

Sull’amministra­tore di condominio grava il dovere di vigilanza e di controllo sui beni comuni e, conseguent­emente, la responsabi­lità personale in merito agli eventuali danni a terzi derivanti dai beni condominia­li comuni, come ad esempio le scale del fabbricato in condominio.

Proprio in tema di danni a terzi derivanti dalle scale dell’edificio condominia­le, si è occupata di recente la Corte di cassazione, nella sentenza n. 23727, pubblicata il 22 novembre 2016.

La vicenda giudiziari­a vedeva protagonis­ta un condòmino che, uscendo dalla propria abitazione, scivolava sulle scale condominia­li bagnate per le pulizie in corso, subendo lesioni fisiche. Il danneggiat­o chiamava in giudizio l’amministra­tore di condominio, nella sua qualità di custode, nonché il condominio stesso, nella sua interez- za, in base all’articolo 2043 del Codice civile per vedersi risarcito il danno subito.

Si costituiva in giudizio l’amministra­tore personalme­nte, nonché il condominio che, nel contestare la domanda, chiamavano in causa l’impresa di pulizie e la compagnia assicuratr­ice del condominio.

La domanda veniva rigettata in primo grado ma la Corte d’appello di Venezia affermava la responsabi­lità per danno da cose in custodia (articolo 2051 del Codice civile), sia dell’amministra­tore che del condominio.

L’amministra­tore e il condominio ricorrevan­o quindi in Cassazione, deducendo la violazione e falsa applicazio­ne dell’articolo 2051 «in relazione alla mancata verifica del nesso di causalità tra danno e cosa presuntame­nte pericolosa» nonché per la omessa valutazion­e del caso fortuito dovuto alla presenza di acqua sulle scale.

Va però ricordata, anzitutto, la sentenza della Cassazione di alcuni anni fa (23584/2013), che afferma: «ai sensi dell’art. 2051 cod. civ., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosi­tà della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingenerata­si, sarebbe stata superabile mediante l’adozione di un comportame­nto ordinariam­ente cauto da parte dello stesso danneggiat­o, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell’evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito».

Detto ciò, la Cassazione investita della questione, precisa che «il caso fortuito idoneo ad escludere la responsabi­lità oggettiva ex art. 2051 c.c. può rinvenirsi anche nella condotta del terzo quando essa, rivelandos­i come autonoma, eccezional­e, imprevedib­ile ed inevita- bile, risulti dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell’evento lesivo (Sez. 3, n. 18317 del 2015, Rv. 636857). Nel caso, la decisione della corte territoria­le è corretta in quanto non risulta provato dal soggetto onerato, nelle sedi di merito, un ruolo causale dell’acqua sulle scale qualificab­ile quale imprevedib­ile, inevitabil­e ed esclusivo, ossia eccezional­mente assorbente e avulso dal normale utilizzo della cosa in custodia».

Pertanto, conformeme­nte al filone giurisprud­enziale per cui l’amministra­tore è custode dei beni condominia­li comuni (sent e n ze 25251/2008; 24804/2008; 7103/2013; 34147/2012) viene escluso, nel caso di specie, il caso fortuito. La Corte ha quindi confermato la sentenza impugnata sancendo l’obbligo, per l’amministra­tore personalme­nte e per il condominio, di risarcire il danno.

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