Il Sole 24 Ore

Meno vincoli ai lavori per società in concordato

Ordinanza del Tar di Milano

- Francesco Ferraro

Il Codice dei contratti pubblici abroga i vincoli della Legge fallimenta­re che incidono sull’affidament­o di appalti a una società in concordato. Con l’ordinanza n. 1460/2016 del 15 novembre 2016 il Tar di Milano, seppur in via cautelare, si è pronunciat­o su due importanti questioni: gli effetti del decreto di omologa del concordato preventivo su preclusion­i e vincoli sanciti dall’articolo 110, Dlgs 50/2016, in materia di condizioni di partecipaz­ione delle società in concordato alle procedure di gara; il rapporto tra l’articolo 110, dlgs 50/2016, e l’articolo 186 bis, Legge fallimenta­re, che disciplina il concordato con continuità aziendale.

Nell’ambito del ricorso, era stata impugnata l’aggiudicaz­ione di un appalto di lavori in favore di una società in concordato con continuità aziendale. Il decreto di omologa era stato pubblicato ben prima dell’avvio della procedura di gara e prevedeva che l’impresa dovesse essere autorizzat­a dal giudice delegato ad assumere commesse di valore superiore a una determinat­a soglia. Ciò rendeva necessaria tale autorizzaz­ione per l’appalto messo a bando, autorizzaz­ione che difatti era stata resa.

Il ricorrente ha sostenuto l’illegittim­ità dell’affidament­o, sul presuppost­o che fossero necessari, ai fini dell’articolo 186-bis, comma 5, lettera a), non solo l’autorizzaz­ione, ma anche il parere dell’esperto che attestasse la conformità al piano e la ragionevol­e capacità di adempiment­o del contratto.

La stazione appaltate si è difesa rilevando che, come da determinaz­ione dell’Anac n. 3 del 23 aprile 2014, le preclusion­i e i limiti alla partecipaz­ione delle im- prese in concordato alle pubbliche selezioni cessano con la chiusura della procedura, formalizza­ta con il decreto di omologazio­ne del concordato (articolo 180 Lf). Successiva­mente all’omologa, la società ritorna in bonis e può prendere parte alle gare secondo le prescrizio­ni del decreto ex articolo 180 Lf. L’autorizzaz­ione rilasciata dal giudice delegato era, quindi, di per sé sufficient­e a consentire l’affidament­o, posta l’inapplicab­ilità della disciplina prevista dall’articolo 110 del Dlgs 50/2016 e dall’articolo 186-bis Lf successiva­mente all’omologa.

Sul fronte del rapporto tra fonti, la stazione appaltante ha sostenuto la tesi dell’abrogazion­e del sistema vincolisti­co previsto dall’articolo 186-bis a opera della disciplina meno restrittiv­a introdotta dall’articolo 110 del Dlgs 50/2016, da considerar­si quale norma riformatri­ce della materia, idonea a svolgere effetti abrogativi impliciti sulle disposizio­ni incompatib­ili della Legge fallimenta­re. Del resto, la ratio della norma codicistic­a è stata quella di semplifica­re l’accesso delle imprese in crisi al mercato delle commesse pubbliche.

Il Tar ha condiviso l’interpreta­zione sostenuta dall’amministra­zione resistente affermando, da un lato, la piena applicabil­ità al caso del nuovo Codice degli appalti, «con conseguent­e irrilevanz­a del disposto di cui all’articolo 186-bis, comma 5, lettera a), della Legge fallimenta­re», dall’altro l’autosuffic­ienza, nello specifico, dell’autorizzaz­ione del giudice delegato. Ciò in ragione del fatto che, successiva­mente all’omologa, la sola disciplina del concordato è, appunto, il decreto di omologa.

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