Polizza malattia stipulata in ritardo: datore condannato
Il Tribunale di Milano - sentenza 2657 dell’ 11 ottobre scorso - ha condannato un datore di lavoro, che non aveva tempestivamente attivato la polizza obbligatoria per invalidità permanente in favore del proprio dirigente, a risarcire quest’ultimo per l’importo massimo (220mila euro) a cui avrebbe avuto diritto con regolare polizza.
Dopo l’assunzione, al dirigente veniva diagnosticata una patologia oncologica che lo costringeva a sottoporsi ad intervento chirurgico, cui conseguì la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Prima che il dirigente venisse sottoposto all’ intervento il datore di lavoro, conscio di non avere provveduto ad attivare la polizza, tentava di rimediare sottoponendo al dirigente un questionario anamnestico per l’attivazione della polizza, in cui il dirigente dichiarava il suo stato di salute corrente. Dopo l’accertamento dello stato di invalidità da parte dell’Inps, trovandosi nella condizione prevista dall’art. 12 c.5 del contratto nazionale Dirigenti industria, il dirigente chiedeva che gli venisse riconosciuto l’importo massimo di spettanza a termini della polizza assicurativa successivamente stipulata in suo favore. L’assicurazione invece rifiutava il pagamento perché la patologia oncologica all’origine della invalidità e la riduzione della capacità lavorativa erano antecedenti alla data di attivazione della polizza, seppur suc- cessiva a quella di assunzione.
Al giudice di Milano il dirigente chiedeva perciò la condanna del datore di lavoro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, dell’importo cui avrebbe avuto diritto se la polizza fosse stata tempestivamente attivata. La società negava l’inadempimento, eccependo in particolare che la stipula non potesse considerarsi tardiva considerato che l’art. 12 del contratto collettivo non indica un termine essenziale per l’adempimento.
Il Tribunale però ha accolto la domanda del lavoratore, statuendo come non possa essere «seriamente revocabile in dubbio, sulla base di argomenti di natura letterale e sistematica, la stretta correlazione tra il contratto di lavoro subordinato e la copertura assicurativa accessoria, con conseguente obbligo diligenziale del datore di lavoro di garantire la copertura del lavoratore sin dal principio del rapporto di lavoro subordinato». In sostanza, secondo il giudicante, benché l’art.icolo 12 del contratto collettivo non individui un termine essenziale per la stipula del contratto di assicurazione, tale termine «non può che individuarsi nell’inizio del contratto di lavoro, dal collegamento teleologico e funzionale tra il rapporto di lavoro e la copertura assicurativa».
Evidenti i profili del danno cagionato, posto che qualora la polizza fosse stata operativa con decorrenza dalla conclusione del contratto di lavoro subordinato, la patologia alla base della riduzione della capacità lavorativa ben avrebbe determinato l’operatività della garanzia assicurativa, trattandosi di patologia sorta successivamente alla stipula della polizza. La sentenza, seppure non definitiva, determina un segnale forte rivolto a tutte le aziende di attenzione sul tema della assicurazione ai dirigenti .
FIRMA CONTESTUALE Il contratto di copertura assicurativa deve essere sottoscritto contestualmente all’assunzione del dirigente