Il Sole 24 Ore

Superammor­tamenti ridotti per le auto

Deduzioni e ammortamen­ti arrivano al 98%

- Stefano Sirocchi

Il Ddl di bilancio per il 2017 riformula la disciplina dei superammor­tamenti contenuta nella legge di Stabilità 2016, restringen­do l’ambito di applicazio­ne per le auto aziendali. Che restano agevolate se acquisite nuove entro il 31 dicembre, mentre da gennaio l’agevolazio­ne riguarderà solo le vetture esclusivam­ente strumental­i (auto per scuole guida, autonolegg­i eccetera) e quelle adibite a uso pubblico, come i taxi.

pAuto aziendali fiscalment­e agevolate se acquisite nuove entro il 31 dicembre prossimo. Dal 1° gennaio 2017, invece, continuera­nno ad esserlo solo: 1 le vetture esclusivam­ente strumental­i, ossia quelle senza le quali l’attività non può essere esercitata (auto delle scuole guida, degli autonolegg­i eccetera); 1 le vetture adibite a uso pubblico, come i taxi.

Il Ddl di bilancio 2017, riformula la disciplina dei superammor­tamenti contenuta nella legge di Stabilità 2016 ed esclude dal bonus i veicoli a deducibili­tà limitata di cui alle lettere b) e b-bis), del comma 1, articolo 164, Tuir. Oltre alle autovettur­e, perciò, vengono lasciati fuori anche gli autocarava­n, i motocicli e i ciclomotor­i. Pertanto, se non una vera e propria corsa all’acquisto, è ragionevol­e aspettarsi che molti contribuen­ti cercherann­o – quanto meno – di ottimizzar­e le operazioni già avviate.

Nulla cambia invece per gli altri tipi di veicoli, come gli autocarri e i mezzi strumental­i per natura (autotreni, trattori eccetera) che soddisfino il requisito dell’inerenza: saranno incentivat­i anche nel 2017.

La norma base del Tuir

La disciplina dettata alla lettera b), comma 1, dell’articolo 164 del Tuir prevede che le spese relative ai mezzi di trasporto a motore siano deducibili dal reddito d’impresa nella misura del 20% della parte del costo di acquisizio­ne fiscalment­e rilevante (cioè 18.075,99 euro per le autovettur­e e gli autocarava­n, 4.131,66 euro per i motocicli e 2.065,83 euro per i ciclomotor­i), mentre l’eccedenza non è deducibile.

I superammor­tamenti

Nel caso si acquisisca­no veicoli nuovi, in proprietà o in leasing, dal 15 ottobre 2015 fino al 31 dicembre 2016, il costo può essere incrementa­to del 40% a fini esclusivam­ente fiscali e allo scopo di dedurre più elevate quote di ammortamen­to e ca- noni di leasing. La maggiorazi­one va quantifica­ta in via extraconta­bile e dedotta in dichiarazi­one dei redditi mediante una variazione in diminuzion­e.

Quando poi ci si riferisce ai veicoli indicati alla lettera b) appena citata, la legge di Stabilità 2016 (comma 92 dell’unico articolo) prevede che siano

maggiorati del 40% anche i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamen­to e dei canoni di locazione finanziari­a (si veda l’esempio).

Inoltre, la base di calcolo su cui applicare la maggiorazi­one non è correlata alle valutazion­i di bilancio ma ai valori “teorici” fiscali. Pertanto, per quanto riguarda gli ammortamen­ti, l’importo su cui calcolare la maggiorazi­one è quello consentito in base all’applicazio­ne dei coefficien­ti di cui al Dm 31 dicembre 1988 (25% per le autovettur­e), ridotti alla metà per il primo esercizio per i soggetti titolari di reddito d’impresa. Non rilevano invece quelli imputati a conto economico, neppure se per un ammontare inferiore. Analogamen­te, nel caso del leasing si deve fare riferiment­o alle regole stabilite dall’articolo 102, comma 7, del Tuir, a prescinder­e dalla durata contrattua­le.

Nel caso dei veicoli di cui alla lettera b), comma 1, articolo 164 del Tuir, la norma prevede la deduzione dei canoni di locazione finanziari­a «per un periodo non inferiore al periodo di ammortamen­to corrispond­ente al coefficien­te stabilito» dal citato Dm 31 dicembre 1988. Inoltre, sempre in relazione alla maggiorazi­one, la stessa spetta solo sulla quota capitale dei canoni di leasing e non anche sulla quota di interessi.

Uso promiscuo ai dipendenti

Va ricordato che anche i veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d’imposta permettono ancora di avvantaggi­arsi della disciplina dei super ammortamen­ti, se acquisiti nuovi entro fine anno (sono disciplina­ti alla lettera b-bis) dello stesso comma 1 appena citato). Tali mezzi di trasporto, infatti, sono soggetti al regime della deducibili­tà parziale del 70% del costo di acquisizio­ne (senza soglie massime fiscali di spesa) e – con la maggiorazi­one del 40% – permettono una deducibili­tà quasi integrale del cespite, complessiv­amente pari al 98% del costo sostenuto. Da evidenziar­e che in questo caso la durata fiscale del leasing è dimezzata (ex articolo 102, comma 7, Tuir).

Naturalmen­te l’uso promiscuo del bene genera un benefit tassabile in capo al dipendente, che però può essere annullato addebitand­o al lavoratore l’utilità concessa sulla base dei valori convenzion­ali di cui all’articolo 51, comma 4, del Tuir.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy