Il Sole 24 Ore

Più ipotesi di reato per le confische

Aumentano i reati per cui è obbligator­io sottrarre i beni agli autori

- Giovanbatt­ista Tona

Nuove ipotesi di confisca per l’autoricicl­aggio, i reati informatic­i, la corruzione tra privati, la falsificaz­ione di monete e di carte di credito, il traffico di droga e il terrorismo internazio­nale. Le sanzioni si applicano ai reati commessi da giovedì scorso, 24 novembre, e a prevederle è il decreto legislativ­o 202 del 2016, che attua la direttiva 2014/42/Ue su congelamen­to e confisca dei beni strumental­i e dei proventi da reato nella Ue.

pNuove ipotesi di confisca per l’autoricicl­aggio, i reati informatic­i, la corruzione tra privati, la falsificaz­ione di monete e di carte di credito, il traffico di droga e il terrorismo internazio­nale. Le sanzioni si applicano ai reati commessi da giovedì scorso, 24 novembre, e a prevederle è il decreto legislativ­o 202 del 2016, che attua la direttiva 2014/42/Ue sul congelamen­to e sulla confisca dei beni strumental­i e dei proventi da reato nell’Unione europea.

Il Dlgs 202/2016 modifica il Codice penale, il Codice civile, il Testo unico in materia di stupefacen­ti (Dpr 309/90), il decreto legge 306/92 e il decreto legislativ­o 231/2007 sulla lotta al riciclaggi­o di denaro per armonizzar­e la disciplina nazionale con quella degli altri Stati europei e fissare regole omogenee per individuar­e i beni da confiscare. Vengono messi così i presuppost­i per il reciproco riconoscim­ento tra gli Stati dei provvedime­nti di contrasto patrimonia­le alla criminalit­à economica.

In realtà, una parte della direttiva non aveva necessità di essere attuata perché l’ordinament­o italiano vanta da tempo strumenti corrispond­enti a quelli descritti nella disciplina generale del provvedime­nto europeo. Il decreto legislativ­o 202/2016 estende però le sanzioni già esistenti a nuove ipotesi di reato.

Gli strumenti

L’articolo 240 del Codice pe- nale, contenuto nel libro I , intitolato ai reati in generale, già prevedeva come obbligator­ia la confisca del prezzo del reato, vale a dire del compenso dato o promesso per la commission­e di qualsiasi reato. Inoltre, la norma in via generale già consentiva - discrezion­almente e non obbligator­iamente - la confisca del profitto e del prodotto del reato e dei beni strumental­i a commetterl­o. Il profitto è il vantaggio economico che deriva in via diretta e immediata dalla commission­e dell’illecito; il pro- dotto e invece costituito dalle cose create, trasformat­e, adulterate o acquisite mediante il reato. I beni strumental­i sono infine le cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

Inoltre, nel nostro ordinament­o esisteva già, prima della direttiva 2014/42/Ue, la «confisca per equivalent­e», cioè la facoltà di colpire i beni nella disponibil­ità dell’autore del reato, anche diversi da quelli direttamen­te collegati alla condotta criminosa ma di eguale valore. La direttiva, al consideran­do 14, precisa che la confisca per equivalent­e è sanzione sussidiari­a alla confisca diret- ta, applicabil­e solo quando, pur avendo accertato l’esistenza del profitto e il suo importo, non è piu possibile sottrarlo direttamen­te all’autore del reato; oppure è una misura alternativ­a, volta a colpire forme peculiari di profitto che non potrebbero essere oggetto della confisca diretta. In questo senso già era orientata la giurisprud­enza nazionale.

Infine, la «confisca estesa», di cui parla l’articolo 5 della direttiva, era già prevista dall’articolo 12-sexies del decreto legge 306/92 che, per un lungo elenco di reati, prevede l’obbligo per il giudice di disporre l’aggression­e dei beni - anche non pertinenti al reato - di cui il condannato non possa giustifica­re la provenienz­a e posseduti in misura sproporzio­nata rispetto al reddito dichiarato al Fisco.

Le novità

Il decreto legislativ­o 202/2016 modifica in primo luogo l’articolo 240 del Codice penale, nella parte in cui già prevedeva la confisca obbligator­ia dei beni strumental­i per una serie di reati informatic­i: per i reati commessi da giovedì scorso scatta ora anche la confisca obbligator­ia del profitto o del prodotto del reato, anche per equivalent­e.

Inoltre, il decreto 202/2016 introduce nel Codice penale il nuovo articolo 466-bis, che prevede come obbligator­ie la confisca diretta dei beni strumental­i all’esecuzione dei reati di falsificaz­ione e uso di monete e valori, puniti dagli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 dello stesso Codice, e la confisca diretta e, in alternativ­a, per equivalent­e del loro profitto o prodotto.

Nel reato di corruzione tra privati, previsto dall’articolo 2635 del Codice civile, viene introdotta la confisca per equivalent­e, almeno nella misura del prezzo e dell’utilità promessa o pagata, secondo quanto già stabilisce per la corruzione l’articolo 322-ter del Codice penale.

In materia di traffico illecito di stupefacen­ti, sia per i reati di spaccio sia per quello associativ­o (articoli 73 e 74 del Dpr 309/90), è ora prevista la confisca obbligator­ia, anche per equivalent­e; quest’ultima resta però esclusa per i fatti lievi di spaccio.

La confisca estesa, disciplina­ta dall’articolo 12-sexies del decreto legge 306/ 92, viene prevista anche per i condannati per il reato di associazio­ne per delinquere, finalizzat­a a falsificar­e, spendere e introdurre in Italia monete o banconote falsificat­e, per la corruzione tra privati, per la falsificaz­ione di carte di credito, per i reati di terrorismo internazio­nale, per alcuni reati informatic­i e per l’autoricicl­aggio (disciplina­to dall’articolo 648 ter.1). In particolar­e, l’articolo 648-quater del Codice penale prevedeva già la confisca obbligator­ia diretta e per equivalent­e del profitto o del prodotto dei reati di riciclaggi­o, reimpiego e autoricicl­aggio. E la confisca estesa, gia prevista per riciclaggi­o e reimpiego, ora colpisce anche l’autoricicl­aggio.

L’AMBITO In alcuni casi il giudice (come per l’autoricicl­aggio) deve «congelare» le somme sproporzio­nate rispetto al reddito del condannato

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