Più ipotesi di reato per le confische
Aumentano i reati per cui è obbligatorio sottrarre i beni agli autori
Nuove ipotesi di confisca per l’autoriciclaggio, i reati informatici, la corruzione tra privati, la falsificazione di monete e di carte di credito, il traffico di droga e il terrorismo internazionale. Le sanzioni si applicano ai reati commessi da giovedì scorso, 24 novembre, e a prevederle è il decreto legislativo 202 del 2016, che attua la direttiva 2014/42/Ue su congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nella Ue.
pNuove ipotesi di confisca per l’autoriciclaggio, i reati informatici, la corruzione tra privati, la falsificazione di monete e di carte di credito, il traffico di droga e il terrorismo internazionale. Le sanzioni si applicano ai reati commessi da giovedì scorso, 24 novembre, e a prevederle è il decreto legislativo 202 del 2016, che attua la direttiva 2014/42/Ue sul congelamento e sulla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell’Unione europea.
Il Dlgs 202/2016 modifica il Codice penale, il Codice civile, il Testo unico in materia di stupefacenti (Dpr 309/90), il decreto legge 306/92 e il decreto legislativo 231/2007 sulla lotta al riciclaggio di denaro per armonizzare la disciplina nazionale con quella degli altri Stati europei e fissare regole omogenee per individuare i beni da confiscare. Vengono messi così i presupposti per il reciproco riconoscimento tra gli Stati dei provvedimenti di contrasto patrimoniale alla criminalità economica.
In realtà, una parte della direttiva non aveva necessità di essere attuata perché l’ordinamento italiano vanta da tempo strumenti corrispondenti a quelli descritti nella disciplina generale del provvedimento europeo. Il decreto legislativo 202/2016 estende però le sanzioni già esistenti a nuove ipotesi di reato.
Gli strumenti
L’articolo 240 del Codice pe- nale, contenuto nel libro I , intitolato ai reati in generale, già prevedeva come obbligatoria la confisca del prezzo del reato, vale a dire del compenso dato o promesso per la commissione di qualsiasi reato. Inoltre, la norma in via generale già consentiva - discrezionalmente e non obbligatoriamente - la confisca del profitto e del prodotto del reato e dei beni strumentali a commetterlo. Il profitto è il vantaggio economico che deriva in via diretta e immediata dalla commissione dell’illecito; il pro- dotto e invece costituito dalle cose create, trasformate, adulterate o acquisite mediante il reato. I beni strumentali sono infine le cose che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.
Inoltre, nel nostro ordinamento esisteva già, prima della direttiva 2014/42/Ue, la «confisca per equivalente», cioè la facoltà di colpire i beni nella disponibilità dell’autore del reato, anche diversi da quelli direttamente collegati alla condotta criminosa ma di eguale valore. La direttiva, al considerando 14, precisa che la confisca per equivalente è sanzione sussidiaria alla confisca diret- ta, applicabile solo quando, pur avendo accertato l’esistenza del profitto e il suo importo, non è piu possibile sottrarlo direttamente all’autore del reato; oppure è una misura alternativa, volta a colpire forme peculiari di profitto che non potrebbero essere oggetto della confisca diretta. In questo senso già era orientata la giurisprudenza nazionale.
Infine, la «confisca estesa», di cui parla l’articolo 5 della direttiva, era già prevista dall’articolo 12-sexies del decreto legge 306/92 che, per un lungo elenco di reati, prevede l’obbligo per il giudice di disporre l’aggressione dei beni - anche non pertinenti al reato - di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e posseduti in misura sproporzionata rispetto al reddito dichiarato al Fisco.
Le novità
Il decreto legislativo 202/2016 modifica in primo luogo l’articolo 240 del Codice penale, nella parte in cui già prevedeva la confisca obbligatoria dei beni strumentali per una serie di reati informatici: per i reati commessi da giovedì scorso scatta ora anche la confisca obbligatoria del profitto o del prodotto del reato, anche per equivalente.
Inoltre, il decreto 202/2016 introduce nel Codice penale il nuovo articolo 466-bis, che prevede come obbligatorie la confisca diretta dei beni strumentali all’esecuzione dei reati di falsificazione e uso di monete e valori, puniti dagli articoli 453, 454, 455, 460 e 461 dello stesso Codice, e la confisca diretta e, in alternativa, per equivalente del loro profitto o prodotto.
Nel reato di corruzione tra privati, previsto dall’articolo 2635 del Codice civile, viene introdotta la confisca per equivalente, almeno nella misura del prezzo e dell’utilità promessa o pagata, secondo quanto già stabilisce per la corruzione l’articolo 322-ter del Codice penale.
In materia di traffico illecito di stupefacenti, sia per i reati di spaccio sia per quello associativo (articoli 73 e 74 del Dpr 309/90), è ora prevista la confisca obbligatoria, anche per equivalente; quest’ultima resta però esclusa per i fatti lievi di spaccio.
La confisca estesa, disciplinata dall’articolo 12-sexies del decreto legge 306/ 92, viene prevista anche per i condannati per il reato di associazione per delinquere, finalizzata a falsificare, spendere e introdurre in Italia monete o banconote falsificate, per la corruzione tra privati, per la falsificazione di carte di credito, per i reati di terrorismo internazionale, per alcuni reati informatici e per l’autoriciclaggio (disciplinato dall’articolo 648 ter.1). In particolare, l’articolo 648-quater del Codice penale prevedeva già la confisca obbligatoria diretta e per equivalente del profitto o del prodotto dei reati di riciclaggio, reimpiego e autoriciclaggio. E la confisca estesa, gia prevista per riciclaggio e reimpiego, ora colpisce anche l’autoriciclaggio.
L’AMBITO In alcuni casi il giudice (come per l’autoriciclaggio) deve «congelare» le somme sproporzionate rispetto al reddito del condannato