Da domani la guida alle novità del decreto fiscale
Le condizioni
pSulla responsabilità solidale l’autotrasporto ha una normativa specifica e diversa da quella generale.
In primo luogo, infatti, a differenza di quanto previsto dall’articolo 29 della legge Biagi, nell’autotrasporto il committente può esonerarsi dalla responsabilità solidale attraverso le verifiche previste dalla legge.
In secondo luogo, mentre la responsabilità solidale negli appalti si estende sino a due anni dalla cessazione del contratto, in materia di trasporto si ferma ad un anno.
La norma ad hoc per l’autotrasporto è l’articolo 83-bis del Dl 112/2008, modificato per effetto della legge di Stabilità 2015. In base a questa disposizione, la responsabilità solidale nell’autotrasporto scatta per il committente che non esegue le verifiche di regolarità retributiva e contributiva degli autotrasportatori. Egli è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di autotrasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi, in relazione alle prestazioni ricevute nel corso del contratto di trasporto.
Fuori da questo perimetro di solidarietà restano le sanzioni amministrative: ne risponde soltanto il responsabile dell’inadempimento.
In ogni caso, il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.
L’inosservanza della forma scritta per la conclusione del contratto e l’omessa verifica del committente della regolarità del trasportatore determinano per il committente l’assunzione, non solo della responsabilità solidale, ma anche degli «oneri relativi all’inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito».
La verifica preliminare della regolarità del vettore in aderenza alle modalità previste dalla legge, come visto, è sufficiente per escludere la responsabilità solidale del committente.
Sempre a differenza che negli altri settori, poi, nell’autotrasporto, non è prevista la preventiva escussione del patrimonio dei vettori, passaggio disciplinato, invece, dalla normativa sulla solidarietà negli appalti.
E ancora: la responsabilità solidale in linea generale si estende fino a comprendere le quote di trattamento di fine rapporto che, invece, non sono citate nell’articolo 83-bis del Dl 112. Anche se una lettura estensiva della norma e maggiormente rispettosa del canone di uguaglianza, in ogni caso, suggerisce di estendere la responsabilità solidale nel contatto di trasporto anche al trattamento di fine rapporto.
Da ultimo, la responsabilità solidale in materia di trasporto si può estendere anche alle obbligazioni fiscali. Mentre questo ampliamento è escluso nell’ambito degli appalti dal Dlgs 175/2014.