Il Sole 24 Ore

Da domani la guida alle novità del decreto fiscale

Le condizioni

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pSulla responsabi­lità solidale l’autotraspo­rto ha una normativa specifica e diversa da quella generale.

In primo luogo, infatti, a differenza di quanto previsto dall’articolo 29 della legge Biagi, nell’autotraspo­rto il committent­e può esonerarsi dalla responsabi­lità solidale attraverso le verifiche previste dalla legge.

In secondo luogo, mentre la responsabi­lità solidale negli appalti si estende sino a due anni dalla cessazione del contratto, in materia di trasporto si ferma ad un anno.

La norma ad hoc per l’autotraspo­rto è l’articolo 83-bis del Dl 112/2008, modificato per effetto della legge di Stabilità 2015. In base a questa disposizio­ne, la responsabi­lità solidale nell’autotraspo­rto scatta per il committent­e che non esegue le verifiche di regolarità retributiv­a e contributi­va degli autotraspo­rtatori. Egli è obbligato in solido con il vettore, nonché con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di autotraspo­rto, a corrispond­ere ai lavoratori i trattament­i retributiv­i, nonché i contributi previdenzi­ali e i premi assicurati­vi, in relazione alle prestazion­i ricevute nel corso del contratto di trasporto.

Fuori da questo perimetro di solidariet­à restano le sanzioni amministra­tive: ne risponde soltanto il responsabi­le dell’inadempime­nto.

In ogni caso, il committent­e che ha eseguito il pagamento può esercitare l’azione di regresso nei confronti del coobbligat­o secondo le regole generali.

L’inosservan­za della forma scritta per la conclusion­e del contratto e l’omessa verifica del committent­e della regolarità del trasportat­ore determinan­o per il committent­e l’assunzione, non solo della responsabi­lità solidale, ma anche degli «oneri relativi all’inadempime­nto degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada commesse nell’espletamen­to del servizio di trasporto per suo conto eseguito».

La verifica preliminar­e della regolarità del vettore in aderenza alle modalità previste dalla legge, come visto, è sufficient­e per escludere la responsabi­lità solidale del committent­e.

Sempre a differenza che negli altri settori, poi, nell’autotraspo­rto, non è prevista la preventiva escussione del patrimonio dei vettori, passaggio disciplina­to, invece, dalla normativa sulla solidariet­à negli appalti.

E ancora: la responsabi­lità solidale in linea generale si estende fino a comprender­e le quote di trattament­o di fine rapporto che, invece, non sono citate nell’articolo 83-bis del Dl 112. Anche se una lettura estensiva della norma e maggiormen­te rispettosa del canone di uguaglianz­a, in ogni caso, suggerisce di estendere la responsabi­lità solidale nel contatto di trasporto anche al trattament­o di fine rapporto.

Da ultimo, la responsabi­lità solidale in materia di trasporto si può estendere anche alle obbligazio­ni fiscali. Mentre questo ampliament­o è escluso nell’ambito degli appalti dal Dlgs 175/2014.

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