Momix a teatro? Ci vuole la gara
Mettere a gara pubblica uno spettacolo dei Momix. Sembrerà paradossale, ma il nuovo codice degli appalti (il decreto legislativo 50/2016) può portare a questo. È accaduto a Verona. Al teatro romano hanno pensato di ingaggiare la compagnia di danza e si sono rivolti ad Arteven,associazione mista pubblicoprivata che opera nel settore.
Gli artisti sono stati contattati e - attraverso il meccanismo dell’affidamento diretto - sono stati messi a punto i dettagli dell’ingaggio. Il problema è sorto con la parte “tecnica” della performance. I Momix - come tanti altri spettacoli di danza, ma il discorso vale in generale per molte rappresentazioni artistiche - hanno anche un apparato di scena. Per esempio, le luci e le coreografie. Come procedere in questo caso?
Con il vecchio codice degli appalti (il Dlgs 163/2006) non c’erano dubbi: per l’articolo 221 (comma 1, lettera c) il ricorso alla gara era escluso in caso di «ragioni di natura tecnica o artistica». Il nuovo codice- che ha debuttato ad aprile - è, invece, meno chiaro: manca il riferimento esplicito alla parte tecnica . L’articolo 63 consente l’affidamento diretto solo in caso di «creazione» o «acquisizione di un’opera d’arte o rappresentazione artistica unica». Che i Momix siano unici, non ci piove. Si può, però, sostenere altrettanto per il service che allestisce la loro scenografia? Sul punto il dibattito è aperto.
Nel dubbio, la parte tecnica dello spettacolo è andata a gara. Arteven si è fatta inviare dal coreografo dei Momix la scheda dell’allestimento e, come se fosse un capitolato, ha predisposto un bando e ha scelto il service selezionando l’offerta economicamente più vantaggiosa. Con il vecchio codice degli appalti, invece, tale sdoppiamento non era necessario: si ingaggiava l’artista con “annessi e connessi” oppure si sceglieva, senza gara, a chi affidare luci e quant’altro.
Il problema non è solo procedurale - separare due momenti che, secondo molti, fanno parte della performance artistica - ma soprattutto di uniformità di comportamenti. Al momento, in mancanza di chiarimenti, si procede in ordine sparso: c’è chi applica il regime misto “affidamento diretto e gara” e chi solo il primo. Ne soffre la certezza della regola, ma anche la disparità di trattamento: più oneroso per alcuni operatori, meno per altri.