Così cambia la valenza dei prelievi
Esclusi i professionisti, viene introdotta la soglia di mille euro per gli imprenditori
pDopo le modifiche introdotte in sede di conversione del decreto fiscale (Dl 193/2016) è indispensabile fare il punto sulla valenza dei risultati delle indagini finanziarie. Nonostante la confusione generata da talune contraddizioni contenute negli atti accompagnatori, il Parlamento è intervenuto solamente sui prelievi non giustificati, e non anche sui versamenti.
La norma “di partenza” è l’articolo 32, comma 1, numero 2), del Dpr 600/1973 la quale stabilisce, in primo luogo, che i dati relativi ai rapporti con gli intermediari finanziari «sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli articoli 38, 39, 40 e 41 del Dpr 600/1973, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito o che non hanno avuto rilevanza allo stesso fine».
Questa parte della norma si riferisce, in sostanza, ai versamenti non giustificati. Riguarda tutti i contribuenti, dai lavoratori dipendenti ai professionisti: lo confermano i riferimenti al «reddito» del contribuente, senza alcuna distinzione, e agli accertamenti che riguardano sia persone fisiche che non svolgono attività economiche (articoli 38 e 41 del Dpr 600/1973) sia imprenditori e autonomi (articoli 39 e 40 dello stesso decreto). Peraltro, per le sole imprese e professionisti vi è una norma simile per l’Iva (articolo 51 Dpr 633/1972, non toccata assolutamente dal decreto fiscale).
Nello stesso numero 2) citato in precedenza vi è poi una specifica previsione riguardante i prelevamenti non giustificati, secondo cui «alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito dei predetti rapporti od operazioni». È una norma che non brilla per chiarezza, specie sotto il profilo semantico (il riferimento agli importi riscossi può generare qualche equivoco). Tuttavia intende dire che se un imprenditore o un professionista effettua dei prelievi e non è in grado di indicare il beneficiario, si può ritenere che abbia acquistato in nero per rivendere altrettanto in nero.
Se la norma poteva avere un senso negli anni in cui è nata (1982, abolizione del segreto bancario), e solo per gli imprenditori, nel corso degli anni poi è stata trasformata in una sorta di “bancomat presuntivo”. Tant’è che ne sono stati interessati successivamente anche i professionisti, per i quali non era stata pensata.
Su questo punto è intervenuta la Consulta, con sentenza 228/2014, la quale ha stabilito l’illegittimità costituzionale della previsione relativa ai «compensi» e, quindi, la non applicabilità della previsione dei prelievi non giustificati a chi esercita un’arte o una professione.
In seguito la Cassazione in alcune sentenze (la 23041/2015 e poi le 12779, 12781 e 16440 del 2016) ha stabilito che per i professionisti non si applica, non soltanto la previsione sui prelievi non giustificati, ma anche quella sui versamenti (non giustificati). Ma è un’estensione priva di fondamento: la Corte costituzionale si è pronunciata solo sull’illegittimità della previsione legata ai prelievi dei professionisti, e non su quella dei versamenti. Non avrebbe senso, infatti, disapplicare la norma sui versamenti non giustificati del professionista e non, ad esempio, per il dipendente o il pensionato.
Ecco perché in sede di conversione del Dl 193 vengono eliminate le parole «o compensi»: è un atto dovuto, alla luce della sentenza della Consulta 228/2014. Viene in questo modo sancita, anche ex lege, l’inapplicabilità della previsione dei prelievi non giustificati ai professionisti.
Infine, sui prelievi - che a questo punto riguardano solo gli imprenditori - vengono fissati dei limiti quantitativi, prevedendo che solamente quelli superiori a 1.000 euro giornalieri (e, comunque, a 5mila euro mensili) possono essere considerati (con le avvertenze riportate nell’articolo a fianco) ricavi non dichiarati.