PRELEVAMENTI NON GIUSTIFICATI
01 LA REGOLA BASE
L’articolo 32, comma 1, numero 2) del Dpr 600/1973 – nella versione precedente alle modifiche introdotte con la conversione del decreto fiscale – stabilisce che costituiscono «ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni»
02 LA VALENZA PROBATORIA
Identica a quella indicata per i versamenti
03 I DESTINATARI
La norma “originale” riguardava gli imprenditori (posto il richiamo ai «ricavi») e i professionisti (posto il richiamo ai «compensi»). Tuttavia, i professionisti sono stati esclusi dopo la sentenza 228/2014 della Consulta o le modifiche aggiunte al decreto fiscale (Dl 193/2016) in sede di conversione abrogano definitivamente il richiamo ai «compensi» Sempre la conversione del decreto fiscale – riferendosi solo agli
imprenditori – stabilisce che solo i prelievi non giustificati superiori a 1.000 euro giornalieri e comunque superiori a 5 mila euro mensili possono eventualmente causare un accertamento