Con il contratto e la consegna è ammesso l’acquisto a rate
pTempi stretti per l’acquisizione di veicoli a deducibilità limitata: la scadenza del 31 dicembre prossimo è tassativa, se si vuole beneficiare dell’incentivo fiscale. Vediamo di seguito i requisiti, le particolarità e i passi da fare.
Innanzi tutto è opportuno rispettare il requisito temporale. Ai fini dell’individuazione del periodo di imputazione degli investimenti, le spese per l’acquisto dei beni mobili si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione, oppure – se successiva – alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà.
Per quanto riguarda il leasing, invece, fa fede la data di consegna al locatario.
Per i veicoli acquistati, ma non ancora i mmatricolati, sarà necessario dimostrare che la consegna e l’acquisizione in proprietà siano entrambe avvenute entro il 31 dicembre 2016. Non dovrebbe essere di intralcio, infatti, la successiva i mmatricolazione nel 2017, visto che per i beni mobili registrati le risultanze del Pra costituiscono solo una presunzione relativa che può essere superata con la prova contraria.
In questi casi il momento di effettuazione degli investimenti non coinciderà con il momento di fruizione del beneficio. Operativamente, la maggiorazione del 40% scatterà a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e quindi non prima del periodo d’imposta in cui il veicolo è stato immatricolato.
Vendita rateale
Ulteriori dubbi possono nascere nel caso della vendita a rate con riserva di proprietà. A tal proposito, l’articolo 1523 del Codice civile prevede che in tale circostanza il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.
Il primo problema dunque è determinare se si può rientrare nell’agevolazione, visto che il momento traslativo della proprietà è successivo al 31 dicembre 2016. Sulla questione, l’articolo 109, comma 2, del Tuir, richiamato anche dalla circolare 23/E/2016, dispone che – a fini esclusivamente fiscali – non si debba tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Pertanto si ritiene possibile fruire del bonus a patto che la conclusione del contrat- to e la consegna del bene avvengano ambedue nel corso del 2016, non avendo invece alcuna rilevanza fiscale il momento “civilistico” del trasferimento della proprietà che avviene con il pagamento dell’ultima rata (si veda anche la risoluzione 91/E del 2016).
Nuovi autoveicoli
Un ulteriore requisito che deve verificarsi è quello della novità. Sono considerati nuovi e pertanto agevolabili i beni che vengono esposti in showroom e utilizzati esclusivamente dal rivenditore a scopo dimostrativo. Non lo sono invece i veicoli impiegati per scopi diversi dalla semplice esposizione, come ad esempio l’autovettura che sia stata immessa su strada dal concessionario anche se solo per motivi dimostrativi.
In attesa di conferme ufficiali è ragionevole sostenere che le auto a km zero – benché già immatricolate – non siano escluse a priori dal bonus: si ritiene tuttavia che, oltre al rispetto degli anzidetti requisiti, il venditore debba anche attestare di non aver già beneficiato, per lo stesso veicolo, dell’agevolazione.