Il Sole 24 Ore

Con il contratto e la consegna è ammesso l’acquisto a rate

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pTempi stretti per l’acquisizio­ne di veicoli a deducibili­tà limitata: la scadenza del 31 dicembre prossimo è tassativa, se si vuole beneficiar­e dell’incentivo fiscale. Vediamo di seguito i requisiti, le particolar­ità e i passi da fare.

Innanzi tutto è opportuno rispettare il requisito temporale. Ai fini dell’individuaz­ione del periodo di imputazion­e degli investimen­ti, le spese per l’acquisto dei beni mobili si consideran­o sostenute, alla data della consegna o spedizione, oppure – se successiva – alla data in cui si verifica l’effetto traslativo della proprietà.

Per quanto riguarda il leasing, invece, fa fede la data di consegna al locatario.

Per i veicoli acquistati, ma non ancora i mmatricola­ti, sarà necessario dimostrare che la consegna e l’acquisizio­ne in proprietà siano entrambe avvenute entro il 31 dicembre 2016. Non dovrebbe essere di intralcio, infatti, la successiva i mmatricola­zione nel 2017, visto che per i beni mobili registrati le risultanze del Pra costituisc­ono solo una presunzion­e relativa che può essere superata con la prova contraria.

In questi casi il momento di effettuazi­one degli investimen­ti non coinciderà con il momento di fruizione del beneficio. Operativam­ente, la maggiorazi­one del 40% scatterà a partire dall’esercizio di entrata in funzione del bene e quindi non prima del periodo d’imposta in cui il veicolo è stato immatricol­ato.

Vendita rateale

Ulteriori dubbi possono nascere nel caso della vendita a rate con riserva di proprietà. A tal proposito, l’articolo 1523 del Codice civile prevede che in tale circostanz­a il compratore acquista la proprietà della cosa col pagamento dell’ultima rata di prezzo, ma assume i rischi dal momento della consegna.

Il primo problema dunque è determinar­e se si può rientrare nell’agevolazio­ne, visto che il momento traslativo della proprietà è successivo al 31 dicembre 2016. Sulla questione, l’articolo 109, comma 2, del Tuir, richiamato anche dalla circolare 23/E/2016, dispone che – a fini esclusivam­ente fiscali – non si debba tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Pertanto si ritiene possibile fruire del bonus a patto che la conclusion­e del contrat- to e la consegna del bene avvengano ambedue nel corso del 2016, non avendo invece alcuna rilevanza fiscale il momento “civilistic­o” del trasferime­nto della proprietà che avviene con il pagamento dell’ultima rata (si veda anche la risoluzion­e 91/E del 2016).

Nuovi autoveicol­i

Un ulteriore requisito che deve verificars­i è quello della novità. Sono considerat­i nuovi e pertanto agevolabil­i i beni che vengono esposti in showroom e utilizzati esclusivam­ente dal rivenditor­e a scopo dimostrati­vo. Non lo sono invece i veicoli impiegati per scopi diversi dalla semplice esposizion­e, come ad esempio l’autovettur­a che sia stata immessa su strada dal concession­ario anche se solo per motivi dimostrati­vi.

In attesa di conferme ufficiali è ragionevol­e sostenere che le auto a km zero – benché già immatricol­ate – non siano escluse a priori dal bonus: si ritiene tuttavia che, oltre al rispetto degli anzidetti requisiti, il venditore debba anche attestare di non aver già beneficiat­o, per lo stesso veicolo, dell’agevolazio­ne.

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