Il Sole 24 Ore

Per i profession­isti nel 2017 l’esclusione è (quasi) completa

Si salvano solo i veicoli «a uso ufficio»

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pProfessio­nisti fuori dal bonus sui mezzi di trasporto, dal 1° gennaio prossimo. L’esclusione è assoluta relativame­nte ad autovettur­e, autocarava­n, ciclomotor­i e motocicli acquisiti a partire da questa data; poche o nulle, invece, le chance per gli altri tipi di veicoli. Viceversa, fino al 31 dicembre di quest’anno valgono le regole della legge di Stabilità 2016 e si è ancora in tempo per fruire dei superammor­tamenti.

Il Ddl di bilancio 2017 esclude dalla maggiorazi­one del 40% i veicoli a deducibili­tà parziale di cui alle lettere b) e b-bis), comma 1, articolo 164, del Tuir. D’altra parte, con riferiment­o agli esercenti arti e profession­i, non è neppure applicabil­e la previsione di cui alla lettera a), numero 1), dello stesso comma, che prevede l’integrale deducibili­tà delle spese sostenute per le autovettur­e, gli autocarava­n, i ciclomotor­i e i motocicli destinati all’uso esclusivam­ente strumental­e, come chiarito circolare 48 del 10 febbraio 1998, par. 2.1.2.

Per fruire dell’incentivo per i veicoli acquisiti nel corso del 2017 non rimarrebbe che la possibilit­à di rivolgersi a mezzi di trasporto classifica­ti diversamen­te dalle autovettur­e, dagli autocarava­n, dai ciclomotor­i e dai motocicli e, al contempo, poter garantire il rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’arte o della profession­e svolta. Circostanz­a quest’ultima da verificare nel caso concreto.

Ad esempio il fisco ha dato parere negativo all’istanza di interpello presentata da un notaio e relativa all’acquisto e utilizzo di un autocarro in ambito profession­ale per il trasporto della documentaz­ione da e verso gli uffi- ci. Nel caso di specie, l’Agenzia non ha ritenuto possibile riscontrar­e un nesso di diretta strumental­ità tra l’impiego dell’autocarro e lo svolgiment­o dell’attività profession­ale di notaio che si basa prevalente­mente sull’applicazio­ne delle energie intellettu­ali e che viene normalment­e svolta in ufficio (risoluzion­e 244/E/2002).

Maggiore attinenza con l’attività svolta potrebbero averla le microcar (lettera h) dell’articolo 53 del Codice della strada) e i veicoli classifica­ti «per uso ufficio» (articolo 203 del Dpr 495/1992), in questo caso specialmen­te ove si debbano frequentar­e fiere e mostre per lavoro. Gli automezzi per uso ufficio, tuttavia, devono rispettare le condizioni tecniche previste dal Dm 10 dicembre 2002 per l’immatricol­azione (ad esempio devono essere dotati di non più di due posti, escluso il conducente, posizionat­i su un’unica fila di sedili; l’altezza interna dell’ambiente destinata a ufficio deve essere non inferiore a 180 cm eccetera) nonché quelle ritenute indispensa­bili dalla giurisprud­enza (la Cassazione, con l’ordinanza 7896/2013, ha ritenuto necessario che il veicolo fosse attrezzato in maniera permanente).

I profession­isti che acquisiran­no i veicoli a deducibili­tà limitata entro fine anno avranno invece accesso alla disciplina dei superammor­tamenti. Anche questi soggetti devono fare riferiment­o alle lettere b) e b-bis), comma 1, dell’articolo 164 del Tuir (si veda l’articolo a fianco) con un’ulteriore condizione da osservare rispetto alle imprese: per i veicoli di cui alla lettera b) appena citata la deducibili­tà è consentita per un solo veicolo.

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