Per i professionisti nel 2017 l’esclusione è (quasi) completa
Si salvano solo i veicoli «a uso ufficio»
pProfessionisti fuori dal bonus sui mezzi di trasporto, dal 1° gennaio prossimo. L’esclusione è assoluta relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli acquisiti a partire da questa data; poche o nulle, invece, le chance per gli altri tipi di veicoli. Viceversa, fino al 31 dicembre di quest’anno valgono le regole della legge di Stabilità 2016 e si è ancora in tempo per fruire dei superammortamenti.
Il Ddl di bilancio 2017 esclude dalla maggiorazione del 40% i veicoli a deducibilità parziale di cui alle lettere b) e b-bis), comma 1, articolo 164, del Tuir. D’altra parte, con riferimento agli esercenti arti e professioni, non è neppure applicabile la previsione di cui alla lettera a), numero 1), dello stesso comma, che prevede l’integrale deducibilità delle spese sostenute per le autovetture, gli autocaravan, i ciclomotori e i motocicli destinati all’uso esclusivamente strumentale, come chiarito circolare 48 del 10 febbraio 1998, par. 2.1.2.
Per fruire dell’incentivo per i veicoli acquisiti nel corso del 2017 non rimarrebbe che la possibilità di rivolgersi a mezzi di trasporto classificati diversamente dalle autovetture, dagli autocaravan, dai ciclomotori e dai motocicli e, al contempo, poter garantire il rapporto di inerenza tra l’utilizzo del veicolo e l’esercizio dell’arte o della professione svolta. Circostanza quest’ultima da verificare nel caso concreto.
Ad esempio il fisco ha dato parere negativo all’istanza di interpello presentata da un notaio e relativa all’acquisto e utilizzo di un autocarro in ambito professionale per il trasporto della documentazione da e verso gli uffi- ci. Nel caso di specie, l’Agenzia non ha ritenuto possibile riscontrare un nesso di diretta strumentalità tra l’impiego dell’autocarro e lo svolgimento dell’attività professionale di notaio che si basa prevalentemente sull’applicazione delle energie intellettuali e che viene normalmente svolta in ufficio (risoluzione 244/E/2002).
Maggiore attinenza con l’attività svolta potrebbero averla le microcar (lettera h) dell’articolo 53 del Codice della strada) e i veicoli classificati «per uso ufficio» (articolo 203 del Dpr 495/1992), in questo caso specialmente ove si debbano frequentare fiere e mostre per lavoro. Gli automezzi per uso ufficio, tuttavia, devono rispettare le condizioni tecniche previste dal Dm 10 dicembre 2002 per l’immatricolazione (ad esempio devono essere dotati di non più di due posti, escluso il conducente, posizionati su un’unica fila di sedili; l’altezza interna dell’ambiente destinata a ufficio deve essere non inferiore a 180 cm eccetera) nonché quelle ritenute indispensabili dalla giurisprudenza (la Cassazione, con l’ordinanza 7896/2013, ha ritenuto necessario che il veicolo fosse attrezzato in maniera permanente).
I professionisti che acquisiranno i veicoli a deducibilità limitata entro fine anno avranno invece accesso alla disciplina dei superammortamenti. Anche questi soggetti devono fare riferimento alle lettere b) e b-bis), comma 1, dell’articolo 164 del Tuir (si veda l’articolo a fianco) con un’ulteriore condizione da osservare rispetto alle imprese: per i veicoli di cui alla lettera b) appena citata la deducibilità è consentita per un solo veicolo.