Il Sole 24 Ore

L’integrativ­a alla prova degli interessi sul mutuo

- Giorgio Gavelli

pSulla detraibili­tà dall’Irpef degli interessi passivi sui mutui, la Cassazione, con una sentenza molto chiara e netta (la 22191 depositata lo scorso 3 novembre), si schiera apertament­e contro un consolidat­o orientamen­to delle Entrate.

È una pronuncia che apre la porta a una possibile presentazi­one di dichiarazi­oni integrativ­e dal 2011 in poi. In particolar­e, secondo la Corte, nulla osta alla detraibili­tà nel caso in cui a stipulare il contratto di mutuo non sia il proprietar­io (pieno o nudo) dell’immobile, ma il titolare del diritto di usufrutto.

La norma oggetto di controvers­ia è l’articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo cui – a determinat­e condizioni – sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19%, «gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazi­one dipendenti da clausole di indicizzaz­ione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzaz­ioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliar­e da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro».

Secondo la consolidat­a prassi (circolari 95/E/2000, punto 1.2.7 e 108/1996, punto 2.3.1) la detrazione “non compete mai all’usufruttua­rio in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliar­e”.

Con la sentenza 22191/2016 la Cassazione (accogliend­o il ricorso di un contribuen­te) ha invece affermato che «un’interpreta­zione sistematic­a e un’interpreta­zione secondo ratio legis inducono a ritenere che il riferiment­o all’”acquisto dell’unità immobiliar­e”, rapportato all’esigenza dell’abitazione, non può che indicare un acquisto di un diritto (reale), quale che sia, in grado, per il suo modo di essere ( si pensi all’usufrutto, all’uso e all’abitazione), di soddisfare l’esigenza dell’uomo all’abitazione». Ne consegue che anche il titolare di un diritto reale, quale appunto l’usufruttua­rio (ma anche il titolare del diritto di abitazione) può – ove contragga un mutuo ipotecario con le caratteris­tiche di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir – portare in detrazione il 19% degli interessi passivi pagati, né più né meno come è pacificame­nte concesso al proprietar­io.

Questa presa di posizione ha delle conseguenz­e sia sulle dichiarazi­oni dei redditi da presentare che su quelle già presentate. Sul passato, infatti, entro il prossimo 31 dicembre per l’annualità 2011, si apre la possibilit­à di presentare dichiarazi­oni integrativ­e a favore, perfetto “banco di prova” per l’articolo 5 del Dl 193/2016 destinato proprio a disciplina­re queste situazioni. È possibile, tuttavia, che l’Agenzia insista sulle proprie posizioni, opponendos­i all’utilizzo del credito da parte del contribuen­te ed innescando così il contenzios­o.

Per le dichiarazi­oni relative al periodo d’imposta 2016 e successive – ove le Entrate non si allineino rapidament­e alla sentenza, ad esempio con le istruzioni di Unico 2017 – è lecito attendersi un braccio di ferro tra contribuen­ti e Caf/profession­isti, i quali, in quanto responsabi­li del visto di conformità sui modelli 730, saranno assai restii a recepire il nuovo orientamen­to, dando origine a discussion­i che potrebbero “dirottare” il contribuen­te verso il modello Unico o verso una dichiarazi­one integrativ­a, con tutte le conseguenz­e del caso. È, quindi, facile i mmaginare che della questione si tornerà a parlare nei prossimi mesi.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy