L’integrativa alla prova degli interessi sul mutuo
pSulla detraibilità dall’Irpef degli interessi passivi sui mutui, la Cassazione, con una sentenza molto chiara e netta (la 22191 depositata lo scorso 3 novembre), si schiera apertamente contro un consolidato orientamento delle Entrate.
È una pronuncia che apre la porta a una possibile presentazione di dichiarazioni integrative dal 2011 in poi. In particolare, secondo la Corte, nulla osta alla detraibilità nel caso in cui a stipulare il contratto di mutuo non sia il proprietario (pieno o nudo) dell’immobile, ma il titolare del diritto di usufrutto.
La norma oggetto di controversia è l’articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir, secondo cui – a determinate condizioni – sono detraibili ai fini Irpef, nella misura del 19%, «gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonché le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunità europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro».
Secondo la consolidata prassi (circolari 95/E/2000, punto 1.2.7 e 108/1996, punto 2.3.1) la detrazione “non compete mai all’usufruttuario in quanto lo stesso non acquista l’unità immobiliare”.
Con la sentenza 22191/2016 la Cassazione (accogliendo il ricorso di un contribuente) ha invece affermato che «un’interpretazione sistematica e un’interpretazione secondo ratio legis inducono a ritenere che il riferimento all’”acquisto dell’unità immobiliare”, rapportato all’esigenza dell’abitazione, non può che indicare un acquisto di un diritto (reale), quale che sia, in grado, per il suo modo di essere ( si pensi all’usufrutto, all’uso e all’abitazione), di soddisfare l’esigenza dell’uomo all’abitazione». Ne consegue che anche il titolare di un diritto reale, quale appunto l’usufruttuario (ma anche il titolare del diritto di abitazione) può – ove contragga un mutuo ipotecario con le caratteristiche di cui all’articolo 15, comma 1, lettera b), del Tuir – portare in detrazione il 19% degli interessi passivi pagati, né più né meno come è pacificamente concesso al proprietario.
Questa presa di posizione ha delle conseguenze sia sulle dichiarazioni dei redditi da presentare che su quelle già presentate. Sul passato, infatti, entro il prossimo 31 dicembre per l’annualità 2011, si apre la possibilità di presentare dichiarazioni integrative a favore, perfetto “banco di prova” per l’articolo 5 del Dl 193/2016 destinato proprio a disciplinare queste situazioni. È possibile, tuttavia, che l’Agenzia insista sulle proprie posizioni, opponendosi all’utilizzo del credito da parte del contribuente ed innescando così il contenzioso.
Per le dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2016 e successive – ove le Entrate non si allineino rapidamente alla sentenza, ad esempio con le istruzioni di Unico 2017 – è lecito attendersi un braccio di ferro tra contribuenti e Caf/professionisti, i quali, in quanto responsabili del visto di conformità sui modelli 730, saranno assai restii a recepire il nuovo orientamento, dando origine a discussioni che potrebbero “dirottare” il contribuente verso il modello Unico o verso una dichiarazione integrativa, con tutte le conseguenze del caso. È, quindi, facile i mmaginare che della questione si tornerà a parlare nei prossimi mesi.