Il credito Iva segue il conferimento
Per la Ctr Lombardia l’operazione va inquadrata nella stessa categor ia della cessione Chi «riceve» l’azienda può usare l’importo in compensazione o detrazione
pI n caso di conferimento d’azienda la società conferitaria ha diritto di utilizzare il credito Iva della conferente a diretta detrazione dell’Iva dovuta, cioè per compensare il tributo. È quanto è stato affermato dalla Ctr Lombardia 5002/33/2016 (presidente D’Addea, relatore Guida).
Nell’ambito di un’operazione di conferimento d’azienda alla società conferitaria veniva trasferito, tra le attività e passività afferenti il ramo d’azienda in questione, un credito Iva maturato dalla conferente nel corso dell’anno 2008. A fronte di questo trasferimento, la società conferitaria provvedeva a indicare il credito Iva in corrispondenza del quadro RX (rigo RX2) della propria di- chiarazione dei redditi (tramite il modello Unico 2009).
A seguito di un controllo automatizzato (operato in base all’articolo 36-bis del Dpr 600/73 e articolo 54-bis del Dpr 633/72), l’ufficio notifica- va una comunicazione di irregolarità a cui, successivamente, faceva seguito la notifica di una cartella di pagamento da parte di Equitalia.
La società proponeva ricorso contestando il difetto di mo- tivazione e l’inesistenza della pretesa tributaria avanzata. In particolare veniva fatto presente che, nel contesto della legislazione nazionale, nessuna disposizione specifica disciplinava le modalità di passaggio del credito o del debito Iva nell’ipotesi di trasferimento d’azienda. Inoltre, per stessa ammissione dell’agenzia delle Entrate (circolari 144/E/1998 e 113/E/2000), ai fini della cessione del credito Iva doveva ritenersi sufficiente e esaustiva la sola compilazione della dichiarazione annuale Iva da parte del soggetto conferitario.
I giudici di primo grado accoglievano il ricorso, annullando la cartella esattoriale e condannando l’ufficio a rimborsare le spese giudiziali.
L’ufficio proponeva appello, insistendo sul fatto che il credito Iva dichiarato dal contribuente non poteva concorrere alla determinazione della detrazione spettante per l’anno successivo da un contribuente diverso, ancorché quest’ultimo fosse il conferitario dell’azienda al quale il credito d’imposta si riferiva.
La Ctr ha confermato il giudizio di primo grado. In particolare, il collegio giudicante ha preliminarmente osservato che l’operazione di conferimento d’azienda deve essere collocata nell’ambito della categoria della “cessione d’azienda” in quanto, analogamente a quest’ultima, è in grado di determinare il trasferimento da parte di un soggetto della sua azienda (o di un ramo di essa) a favore di un altro soggetto. Partendo da questo presupposto, è stato osservato che la società conferi- taria che subentra in tutti i rapporti giuridici è tenuta a ricomprendere nella propria dichiarazione annuale Iva anche le operazioni effettuate dalla conferente nella frazione d’anno antecedente al conferimento, compresi i dati delle liquidazioni periodiche eseguite.
Di conseguenza, nel caso di specie la società conferitaria aveva tutto il diritto di utilizzare il credito Iva della conferente, sia in detrazione dell’Iva dovuta in sede di liquidazione periodica o annuale, sia in occasione del pagamento dei tributi attraverso la compensazione dell’importo nel modello F24.
IL PRINCIPIO Anche attività e passività del ramo trasferito passano al conferitario che subentra in tutti i rapporti giuridici