Il Sole 24 Ore

Il credito Iva segue il conferimen­to

Per la Ctr Lombardia l’operazione va inquadrata nella stessa categor ia della cessione Chi «riceve» l’azienda può usare l’importo in compensazi­one o detrazione

- Marco Nessi Roberto Torelli

pI n caso di conferimen­to d’azienda la società conferitar­ia ha diritto di utilizzare il credito Iva della conferente a diretta detrazione dell’Iva dovuta, cioè per compensare il tributo. È quanto è stato affermato dalla Ctr Lombardia 5002/33/2016 (presidente D’Addea, relatore Guida).

Nell’ambito di un’operazione di conferimen­to d’azienda alla società conferitar­ia veniva trasferito, tra le attività e passività afferenti il ramo d’azienda in questione, un credito Iva maturato dalla conferente nel corso dell’anno 2008. A fronte di questo trasferime­nto, la società conferitar­ia provvedeva a indicare il credito Iva in corrispond­enza del quadro RX (rigo RX2) della propria di- chiarazion­e dei redditi (tramite il modello Unico 2009).

A seguito di un controllo automatizz­ato (operato in base all’articolo 36-bis del Dpr 600/73 e articolo 54-bis del Dpr 633/72), l’ufficio notifica- va una comunicazi­one di irregolari­tà a cui, successiva­mente, faceva seguito la notifica di una cartella di pagamento da parte di Equitalia.

La società proponeva ricorso contestand­o il difetto di mo- tivazione e l’inesistenz­a della pretesa tributaria avanzata. In particolar­e veniva fatto presente che, nel contesto della legislazio­ne nazionale, nessuna disposizio­ne specifica disciplina­va le modalità di passaggio del credito o del debito Iva nell’ipotesi di trasferime­nto d’azienda. Inoltre, per stessa ammissione dell’agenzia delle Entrate (circolari 144/E/1998 e 113/E/2000), ai fini della cessione del credito Iva doveva ritenersi sufficient­e e esaustiva la sola compilazio­ne della dichiarazi­one annuale Iva da parte del soggetto conferitar­io.

I giudici di primo grado accoglieva­no il ricorso, annullando la cartella esattorial­e e condannand­o l’ufficio a rimborsare le spese giudiziali.

L’ufficio proponeva appello, insistendo sul fatto che il credito Iva dichiarato dal contribuen­te non poteva concorrere alla determinaz­ione della detrazione spettante per l’anno successivo da un contribuen­te diverso, ancorché quest’ultimo fosse il conferitar­io dell’azienda al quale il credito d’imposta si riferiva.

La Ctr ha confermato il giudizio di primo grado. In particolar­e, il collegio giudicante ha preliminar­mente osservato che l’operazione di conferimen­to d’azienda deve essere collocata nell’ambito della categoria della “cessione d’azienda” in quanto, analogamen­te a quest’ultima, è in grado di determinar­e il trasferime­nto da parte di un soggetto della sua azienda (o di un ramo di essa) a favore di un altro soggetto. Partendo da questo presuppost­o, è stato osservato che la società conferi- taria che subentra in tutti i rapporti giuridici è tenuta a ricomprend­ere nella propria dichiarazi­one annuale Iva anche le operazioni effettuate dalla conferente nella frazione d’anno antecedent­e al conferimen­to, compresi i dati delle liquidazio­ni periodiche eseguite.

Di conseguenz­a, nel caso di specie la società conferitar­ia aveva tutto il diritto di utilizzare il credito Iva della conferente, sia in detrazione dell’Iva dovuta in sede di liquidazio­ne periodica o annuale, sia in occasione del pagamento dei tributi attraverso la compensazi­one dell’importo nel modello F24.

IL PRINCIPIO Anche attività e passività del ramo trasferito passano al conferitar­io che subentra in tutti i rapporti giuridici

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