Il leasing nautico dev’essere verso terzi
pLa società di leasing di imbarcazioni da diporto è obbligata a dimostrare l’esercizio commerciale, non con la mera indicazione nell’oggetto sociale, ma con l’effettivo noleggio a soggetti non riconducibili alla stessa società “noleggiante”. La circolare 43/E/2011, in questo modo, continua a incidere sull’imponibilità - prevista dall’articolo 8-bis) del Dpr 633/72) - delle cessioni di unità da diporto destinate ad attività commerciale di noleggio. Lo hanno ribadito i giudici della Ctr di Milano, con la sentenza 3914/45/2016 (presidente Vitiello, relatore Sacchi)
Il collegio ha condannato l’appellante che ricorreva contro un atto di contestazione per irrogazione di sanzioni Iva (ex articolo 6, comma8, Dlgs 471/97), con cui le veniva disconosciuto lo svolgimento di attività di noleggio di imbarcazioni.
Infatti, per applicare la non imponibilità dei canoni mensili percepiti alle cessioni di imbarcazioni, e nel caso di specie ai canoni di leasing per il loro acquisto, è necessario che la parte acquirente svolga attività commerciale (ex articolo 2, Dlgs 171/05).
Quest’ultima può essere di- mostrata nei seguenti modi: 1 con un certificato della Camera di commercio da cui risulti che l’oggetto dell’attività è direttamente collegato al settore nautico; 1 con l’iscrizione dell’imbarcazione in apposti registri tenuti dalla capitaneria di porto o nel registro internazionale (articolo 3, legge 172/2003).
Per i giudici di secondo grado, la non imponibilità non è applicabile in quanto l’imbarcazione era stata noleggiata prevalentemente da soggetti riconducibili alla società stessa. Nonostante fosse stato effettuato l’aggiornamento dell’oggetto sociale pres- so la Camera di commercio, nell’utilizzo dell’unità non era ravvisabile l’attività commerciale, ma un uso per scopi personali.
In base ai chiarimenti della circolare 43/E si evince che la non imponibilità è applicabile «solo se l’imbarcazione è utilizzata direttamente nell’esercizio di attività commerciali». Da un punto di vista oggettivo sarà necessario, pertanto, che l’attività sia «resa prevalentemente nei confronti di soggetti diversi dai soci». La prevalenza sarà riscontrabile applicando parametri oggettivi come i giorni di noleggio o l’ammontare dei corrispettivi fatturati.
La soluzione della controversia risulta in linea con la prassi, anche se - in base alle recenti novità in tema di abuso del diritto - appare superata l’interpretazione secondo cui i rapporti commerciali tra società e socio non siano da considerarsi tali anche se posti in essere nel rispetto del valore normalmente praticato, a tutela del principio di insindacabilità delle scelte imprenditoriali.
Sarebbe auspicabile, pertanto, in una revisione interpretativa da parte dell’agenzia delle Entrate nel settore navale che possa riconoscere l’attività commerciale anche se posta in essere nei confronti dei soci, purché esercitata a valori di mercato.