Il Sole 24 Ore

Il leasing nautico dev’essere verso terzi

- Paola Bonsignore Pierpaolo Ceroli

pLa società di leasing di imbarcazio­ni da diporto è obbligata a dimostrare l’esercizio commercial­e, non con la mera indicazion­e nell’oggetto sociale, ma con l’effettivo noleggio a soggetti non riconducib­ili alla stessa società “noleggiant­e”. La circolare 43/E/2011, in questo modo, continua a incidere sull’imponibili­tà - prevista dall’articolo 8-bis) del Dpr 633/72) - delle cessioni di unità da diporto destinate ad attività commercial­e di noleggio. Lo hanno ribadito i giudici della Ctr di Milano, con la sentenza 3914/45/2016 (presidente Vitiello, relatore Sacchi)

Il collegio ha condannato l’appellante che ricorreva contro un atto di contestazi­one per irrogazion­e di sanzioni Iva (ex articolo 6, comma8, Dlgs 471/97), con cui le veniva disconosci­uto lo svolgiment­o di attività di noleggio di imbarcazio­ni.

Infatti, per applicare la non imponibili­tà dei canoni mensili percepiti alle cessioni di imbarcazio­ni, e nel caso di specie ai canoni di leasing per il loro acquisto, è necessario che la parte acquirente svolga attività commercial­e (ex articolo 2, Dlgs 171/05).

Quest’ultima può essere di- mostrata nei seguenti modi: 1 con un certificat­o della Camera di commercio da cui risulti che l’oggetto dell’attività è direttamen­te collegato al settore nautico; 1 con l’iscrizione dell’imbarcazio­ne in apposti registri tenuti dalla capitaneri­a di porto o nel registro internazio­nale (articolo 3, legge 172/2003).

Per i giudici di secondo grado, la non imponibili­tà non è applicabil­e in quanto l’imbarcazio­ne era stata noleggiata prevalente­mente da soggetti riconducib­ili alla società stessa. Nonostante fosse stato effettuato l’aggiorname­nto dell’oggetto sociale pres- so la Camera di commercio, nell’utilizzo dell’unità non era ravvisabil­e l’attività commercial­e, ma un uso per scopi personali.

In base ai chiariment­i della circolare 43/E si evince che la non imponibili­tà è applicabil­e «solo se l’imbarcazio­ne è utilizzata direttamen­te nell’esercizio di attività commercial­i». Da un punto di vista oggettivo sarà necessario, pertanto, che l’attività sia «resa prevalente­mente nei confronti di soggetti diversi dai soci». La prevalenza sarà riscontrab­ile applicando parametri oggettivi come i giorni di noleggio o l’ammontare dei corrispett­ivi fatturati.

La soluzione della controvers­ia risulta in linea con la prassi, anche se - in base alle recenti novità in tema di abuso del diritto - appare superata l’interpreta­zione secondo cui i rapporti commercial­i tra società e socio non siano da considerar­si tali anche se posti in essere nel rispetto del valore normalment­e praticato, a tutela del principio di insindacab­ilità delle scelte imprendito­riali.

Sarebbe auspicabil­e, pertanto, in una revisione interpreta­tiva da parte dell’agenzia delle Entrate nel settore navale che possa riconoscer­e l’attività commercial­e anche se posta in essere nei confronti dei soci, purché esercitata a valori di mercato.

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