Il Sole 24 Ore

Studio preso in affitto dal coniuge: il notaio può dedurre il canone

Comportame­nto legittimo

- Dario Deotto

pIl contribuen­te può scegliere il trattament­o fiscale più favorevole. Pertanto non costituisc­e abuso del diritto, ma legittimo risparmio d’imposta, il fatto che un notaio abbia portato in deduzione i canoni di locazione dello studio profession­ale relativi a un contratto stipulato con una società di cui è socio al 99% il coniuge dello stesso notaio. In questi termini si è pronunciat­a la Ctp di Alessandri­a con sentenza 386/1/16, depositata il 14 novembre scorso (presidente Marozzo, relatore Volante).

Il caso risulta il seguente: l’Agenzia contesta a un notaio la deduzione dei canoni di locazione relativi allo studio profession­ale in quanto il contratto risulta stipulato con una società di cui risulta socia al 99% la moglie. Secondo l’ufficio, la società risulta mera interposta, così che se l’immobile fosse stato acquistato direttamen­te dallo stesso notaio quest’ultimo non avrebbe potuto dedurre i canoni di locazione in forza di quanto previsto dall’articolo 54 del Tuir.

Secondo la Ctp di Alessandri­a, invece, avendo il contribuen­te dato prova della operativit­à della società, il comportame­nto del notaio risulta perfettame­nte legittimo, visto che lo stesso ha optato, in base al comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuen­te, per il regime fiscale più favorevole.

L’abuso del diritto (e, quindi, l’elusione) è un fenomeno che può essere individuat­o solamente per esclusione. 1 In sostanza, occorre in primo luogo verificare se il comportame­nto posto in essere dal contribuen­te risulta legittimo o illegittim­o; se è illegittim­o, occorre prima verificare se si trat- ta di fenomeno riconducib­ile all'evasione; se il comportame­nto risulta illegittim­o e non è riconducib­ile all’evasione, si tratta di abuso del diritto. Quello che, però, risulta fondamenta­le è il primo passaggio: verificare se il vantaggio fiscale risulta legittimo o meno.

L’articolo 10-bis dello Statuto del contribuen­te stabilisce espressame­nte che «resta ferma la libertà di scelta del contribuen­te tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportant­i un diverso carico fiscale». Si tratta del riconoscim­ento espresso al contribuen­te della facoltà di scegliere tra regimi opzionali diversi e tra operazioni comportant­i un differente carico fiscale.

Si realizza pertanto legittimo risparmio d’imposta, e quindi non elusione né - oggi - abuso del diritto, qualora il contribuen­te sempliceme­nte adotti soluzioni, percorsi giuridici, opzioni cui il sistema espressame­nte accorda un trattament­o fiscale di maggior favore rispetto ad altri, equivalent­i per effetti economici e/o giuridici conseguibi­li. Quando, appunto, è il sistema stesso che offre “l’alternativ­a” fiscalment­e più vantaggios­a, la scelta del contribuen­te non può essere censurata. Il vantaggio fiscale che consegue è infatti un vantaggio offerto dal sistema, di sistema, quindi, non contrario ad esso. Così che sicurament­e un profession­ista può intestare l’immobile dello studio a una società riconducib­ile allo stesso profession­ista con la società che poi gli addebita i canoni di locazione (in senso conforme, Ctp Ancona 1736/1/2016, sul Sole 24 Ore del 17 ottobre).

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