Studio preso in affitto dal coniuge: il notaio può dedurre il canone
Comportamento legittimo
pIl contribuente può scegliere il trattamento fiscale più favorevole. Pertanto non costituisce abuso del diritto, ma legittimo risparmio d’imposta, il fatto che un notaio abbia portato in deduzione i canoni di locazione dello studio professionale relativi a un contratto stipulato con una società di cui è socio al 99% il coniuge dello stesso notaio. In questi termini si è pronunciata la Ctp di Alessandria con sentenza 386/1/16, depositata il 14 novembre scorso (presidente Marozzo, relatore Volante).
Il caso risulta il seguente: l’Agenzia contesta a un notaio la deduzione dei canoni di locazione relativi allo studio professionale in quanto il contratto risulta stipulato con una società di cui risulta socia al 99% la moglie. Secondo l’ufficio, la società risulta mera interposta, così che se l’immobile fosse stato acquistato direttamente dallo stesso notaio quest’ultimo non avrebbe potuto dedurre i canoni di locazione in forza di quanto previsto dall’articolo 54 del Tuir.
Secondo la Ctp di Alessandria, invece, avendo il contribuente dato prova della operatività della società, il comportamento del notaio risulta perfettamente legittimo, visto che lo stesso ha optato, in base al comma 4 dell’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente, per il regime fiscale più favorevole.
L’abuso del diritto (e, quindi, l’elusione) è un fenomeno che può essere individuato solamente per esclusione. 1 In sostanza, occorre in primo luogo verificare se il comportamento posto in essere dal contribuente risulta legittimo o illegittimo; se è illegittimo, occorre prima verificare se si trat- ta di fenomeno riconducibile all'evasione; se il comportamento risulta illegittimo e non è riconducibile all’evasione, si tratta di abuso del diritto. Quello che, però, risulta fondamentale è il primo passaggio: verificare se il vantaggio fiscale risulta legittimo o meno.
L’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente stabilisce espressamente che «resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali differenti offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Si tratta del riconoscimento espresso al contribuente della facoltà di scegliere tra regimi opzionali diversi e tra operazioni comportanti un differente carico fiscale.
Si realizza pertanto legittimo risparmio d’imposta, e quindi non elusione né - oggi - abuso del diritto, qualora il contribuente semplicemente adotti soluzioni, percorsi giuridici, opzioni cui il sistema espressamente accorda un trattamento fiscale di maggior favore rispetto ad altri, equivalenti per effetti economici e/o giuridici conseguibili. Quando, appunto, è il sistema stesso che offre “l’alternativa” fiscalmente più vantaggiosa, la scelta del contribuente non può essere censurata. Il vantaggio fiscale che consegue è infatti un vantaggio offerto dal sistema, di sistema, quindi, non contrario ad esso. Così che sicuramente un professionista può intestare l’immobile dello studio a una società riconducibile allo stesso professionista con la società che poi gli addebita i canoni di locazione (in senso conforme, Ctp Ancona 1736/1/2016, sul Sole 24 Ore del 17 ottobre).