Il Sole 24 Ore

Contenzios­o, la chance dimenticat­a del garante

- Di Guido Chiametti

Tra i tanti istituti negletti dello Statuto del contribuen­te (legge 212/2000) c’è il garante del contribuen­te. Un soggetto che – se fosse più “utilizzato” dai contribuen­ti e più “ascoltato” dall’amministra­zione – potrebbe avere un ruolo positivo nel funzioname­nto della macchina della giustizia tributaria.

Il garante opera nella piena autonomia che gli è attribuita dall’articolo 13 della legge 212. È nominato dal presidente della Ctr, è presente in ogni direzione regionale delle Entrate ed è organo monocratic­o. Esamina pratiche che sono oggetto di disfunzion­i, irregolari­tà o scorrettez­ze con l’obiettivo di garantire il rispetto della legge. A livello operativo, verifica le irregolari­tà segnalate dal contribuen­te, e quindi, dopo un esame del fatto e se esistono i presuppost­i, tenta di convincere l’ufficio a modificare il proprio comportame­nto.

La segnalazio­ne al garante va fatta per iscritto. Il contribuen­te, con la documentaz­ione che produce, si assume la responsabi­lità di ciò che ha affermato. La competenza del garante va a incidere sulle attività di i mposizione i n senso lato e di riscossion­e, e il suo intervento è finalizzat­o a tutelare il contribuen­te nei confronti di “comportame­nti” e non di atti di amministra­zione. In questo senso, assicura il rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuen­te, con riguardo alla tutela dell’affidament­o e della buona fede.

Le denunce del contribuen­te riguardano di solito i cosiddetti “interessi semplici”, cioè posizioni non tutelabili in via giurisdizi­onale. Possono essere segnalate le procedure di autotutela, situazioni giuridiche lese da atti d’imposizion­e, eccetera. Ad esempio, il garante potrebbe entrare in gioco per correggere un errore grossolano come il calcolo dell’avviamento commercial­e per la vendita dell’attività, in cui l’ufficio – nonostante le ripetute segnalazio­ni del contribuen­te – anziché prendere come base imponibile da tassare l’importo dell’aggio (vendita di un’edicola) abbia considerat­o il volume d’affari dell’incasso dei giornali e riviste (importo di copertina).

Per dare efficacia all’operato del garante occorre che l’atto contestato non sia stato impugnato in via giurisdizi­onale, e qui forse risiede un limite alla sua efficacia, perché la sua azione è configurab­ile solo in un’ottica di estremo fair-play o di intervento successivo allo spirare dei termini per l’impugnativ­a.

La forza del garante si basa sulla sua capacità di persuasion­e verso gli uffici, ai quali comunque non può imporre la condotta che ritiene doverosa, perché non ha poteri per incidere sull’attività amministra­tiva. Ad esempio, il garante potrebbe essere chiamato a intervenir­e in caso di ritardo nell’erogazione di un rimborso Iva per inattività del funzionari­o. In questo caso, pur non potendo disporre l’erogazione del rimborso, potrebbe pretendere informazio­ni dagli uffici e – se lo ritiene – instaurare il procedimen­to disciplina­re a carico dei dipendenti che hanno ostacolato il regolare pagamento.

È evidente che in un sistema in cui il ricorso giurisdizi­onale è la regola gli spazi di manovra del garante sono molto limitati. Ma è altrettant­o evidente che questo soggetto può contribuir­e alla tutela delle buone ragioni dei contribuen­ti e soprattutt­o al buon andamento dell’amministra­zione, soprattutt­o quando la sua forza persuasiva gli consente di “invogliare” l’ufficio ad azionare l’autotutela per risolvere i problemi che di volta in volta gli vengono segnalati.

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