Contenzioso, la chance dimenticata del garante
Tra i tanti istituti negletti dello Statuto del contribuente (legge 212/2000) c’è il garante del contribuente. Un soggetto che – se fosse più “utilizzato” dai contribuenti e più “ascoltato” dall’amministrazione – potrebbe avere un ruolo positivo nel funzionamento della macchina della giustizia tributaria.
Il garante opera nella piena autonomia che gli è attribuita dall’articolo 13 della legge 212. È nominato dal presidente della Ctr, è presente in ogni direzione regionale delle Entrate ed è organo monocratico. Esamina pratiche che sono oggetto di disfunzioni, irregolarità o scorrettezze con l’obiettivo di garantire il rispetto della legge. A livello operativo, verifica le irregolarità segnalate dal contribuente, e quindi, dopo un esame del fatto e se esistono i presupposti, tenta di convincere l’ufficio a modificare il proprio comportamento.
La segnalazione al garante va fatta per iscritto. Il contribuente, con la documentazione che produce, si assume la responsabilità di ciò che ha affermato. La competenza del garante va a incidere sulle attività di i mposizione i n senso lato e di riscossione, e il suo intervento è finalizzato a tutelare il contribuente nei confronti di “comportamenti” e non di atti di amministrazione. In questo senso, assicura il rispetto dei principi dello Statuto dei diritti del contribuente, con riguardo alla tutela dell’affidamento e della buona fede.
Le denunce del contribuente riguardano di solito i cosiddetti “interessi semplici”, cioè posizioni non tutelabili in via giurisdizionale. Possono essere segnalate le procedure di autotutela, situazioni giuridiche lese da atti d’imposizione, eccetera. Ad esempio, il garante potrebbe entrare in gioco per correggere un errore grossolano come il calcolo dell’avviamento commerciale per la vendita dell’attività, in cui l’ufficio – nonostante le ripetute segnalazioni del contribuente – anziché prendere come base imponibile da tassare l’importo dell’aggio (vendita di un’edicola) abbia considerato il volume d’affari dell’incasso dei giornali e riviste (importo di copertina).
Per dare efficacia all’operato del garante occorre che l’atto contestato non sia stato impugnato in via giurisdizionale, e qui forse risiede un limite alla sua efficacia, perché la sua azione è configurabile solo in un’ottica di estremo fair-play o di intervento successivo allo spirare dei termini per l’impugnativa.
La forza del garante si basa sulla sua capacità di persuasione verso gli uffici, ai quali comunque non può imporre la condotta che ritiene doverosa, perché non ha poteri per incidere sull’attività amministrativa. Ad esempio, il garante potrebbe essere chiamato a intervenire in caso di ritardo nell’erogazione di un rimborso Iva per inattività del funzionario. In questo caso, pur non potendo disporre l’erogazione del rimborso, potrebbe pretendere informazioni dagli uffici e – se lo ritiene – instaurare il procedimento disciplinare a carico dei dipendenti che hanno ostacolato il regolare pagamento.
È evidente che in un sistema in cui il ricorso giurisdizionale è la regola gli spazi di manovra del garante sono molto limitati. Ma è altrettanto evidente che questo soggetto può contribuire alla tutela delle buone ragioni dei contribuenti e soprattutto al buon andamento dell’amministrazione, soprattutto quando la sua forza persuasiva gli consente di “invogliare” l’ufficio ad azionare l’autotutela per risolvere i problemi che di volta in volta gli vengono segnalati.