Esoneri estesi per gli appalti solidali
Nel Codice dei contratti altr i casi in cui non si applica il subentro nei pagamenti di retribuzioni e contributi La Cassazione amplia il perimetro dell’esclusione a tutti gli affidamenti della Pa
pLa responsabilità solidale negli appalti incontra diverse eccezioni. L’ultima è quella riaffermata dalla Cassazione. Con la sentenza 20327 del 10 ottobre scorso, la Corte suprema ha chiarito che la responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore per crediti retributivi e contributivi non si applica alla pubblica amministrazione, anche per fatti antecedenti all’entrata in vigore dell’articolo 9 del Dl 76/2013 che ha definitivamente sottratto la Pa all’applicazione di questo principio.
L’articolo 29 del Dlgs 276/2003 afferma che i committenti di appalti rispondono, in solido con gli appaltatori e subappaltatori, per i debiti retributivi (compreso il Tfr) e contributivi nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, per due anni dalla cessazione del contratto.
La norma si applica anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Per espressa previsione dell’articolo 29 comma 1, in primo luogo, c’è la «possibilità di limitare la responsabilità solidale del committente qualora la contrattazione collettiva individui metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti». Queste previsioni, in ogni caso, non potranno riguardare i contributi in quanto sottratti alla disponibilità delle parti (articolo 9 del Dl 76/2013).
Le esclusioni
Oltre che nella pubblica amministrazione, la responsabilità solidale, inoltre, non trova applica- zione nei confronti del committente-persona fisica che non esercita attività d’impresa o professionale (articolo 29 comma 3ter Dlgs 276).
Il regime delineato nella legge Biagi, poi, non riguarda i contratti di trasporto (ma si veda l’articolo a fianco per le modalità). In questo senso, comunque, va evidenziato che la prestazione continuativa, ininterrotta e predeterminata di trasporti di cose (o persone) accompagnata da un corrispettivo unitario, postulano la ricorrenza di un unico contratto di appalto di servizi che fa scattare comunque il regime della responsabilità solidale.
Solo se il rapporto si esaurisce in occasionali prestazioni di trasferimento, può essere esclusa la configurabilità di un appalto di servizi di trasporto (Corte d’appello di Brescia sentenza 27maggio 2016 n. 107; Cassazione, sentenza 14 luglio 2015 n. 14670).
La responsablità solidale, di nuovo, non trova applicazione nel contratto di spedizione che, ai sensi dell’articolo 1737 del Codice civile, è un mandato che ha per oggetto l’obbligo, per lo spedizioniere, di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Questo regime è escluso anche nei casi di nolo a caldo (ossia noleggio del macchinario con messa a disposizione di lavoratori con specifica competenza nel suo utilizzo) e di fornitura di materiale con successiva posa in opera.
Nello specifico, l’articolo 105 del Codice appalti (Dlgs 50/2016) stabilisce che negli appalti di lavori «non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di ma- nodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100mila euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare». Altre eccezioni minori al principio generale della responsabilità solidale sono contemplate in alcune leggi di settore. Così come è possibile la deroga se inserita in contratti di prossimità (articolo 8, legge 138/2011).
Giudici e subforniture
Da ultimo, si discute dell’applicabilità dell’articolo 29 anche alla subfornitura che, in sintesi, è il contratto con il quale un’impresa si impegna ad effettuare lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima utilizzando progetti esecutivi e conoscenze del committente.
Una parte della giurisprudenza, infatti, partendo dall’assunto che si tratti di una fattispecie tipica, esclude la ricorrenza di un appalto e del suo regime normativo (tribunale di Modena, sentenza 132 del 14 febbraio 2014; Corte d’appello di Brescia sentenza 112 del 6 marzo 2008).
Altra giurisprudenza, invece, partendo dall’assunto che si tratti di una fattispecie trasversale, finisce per applicare alla stessa la disciplina della responsabilità solidale di cui all’articolo 29 Dlgs 276 (tribunale Rovigo 9 febbraio 2016).