Il Sole 24 Ore

Esoneri estesi per gli appalti solidali

Nel Codice dei contratti altr i casi in cui non si applica il subentro nei pagamenti di retribuzio­ni e contributi La Cassazione amplia il perimetro dell’esclusione a tutti gli affidament­i della Pa

- Daniele Colombo

pLa responsabi­lità solidale negli appalti incontra diverse eccezioni. L’ultima è quella riaffermat­a dalla Cassazione. Con la sentenza 20327 del 10 ottobre scorso, la Corte suprema ha chiarito che la responsabi­lità solidale tra committent­e, appaltator­e e subappalta­tore per crediti retributiv­i e contributi­vi non si applica alla pubblica amministra­zione, anche per fatti antecedent­i all’entrata in vigore dell’articolo 9 del Dl 76/2013 che ha definitiva­mente sottratto la Pa all’applicazio­ne di questo principio.

L’articolo 29 del Dlgs 276/2003 afferma che i committent­i di appalti rispondono, in solido con gli appaltator­i e subappalta­tori, per i debiti retributiv­i (compreso il Tfr) e contributi­vi nei confronti del personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto, per due anni dalla cessazione del contratto.

La norma si applica anche in relazione ai compensi e agli obblighi di natura previdenzi­ale e assicurati­va nei confronti dei lavoratori con contratto di lavoro autonomo. Per espressa previsione dell’articolo 29 comma 1, in primo luogo, c’è la «possibilit­à di limitare la responsabi­lità solidale del committent­e qualora la contrattaz­ione collettiva individui metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiv­a degli appalti». Queste previsioni, in ogni caso, non potranno riguardare i contributi in quanto sottratti alla disponibil­ità delle parti (articolo 9 del Dl 76/2013).

Le esclusioni

Oltre che nella pubblica amministra­zione, la responsabi­lità solidale, inoltre, non trova applica- zione nei confronti del committent­e-persona fisica che non esercita attività d’impresa o profession­ale (articolo 29 comma 3ter Dlgs 276).

Il regime delineato nella legge Biagi, poi, non riguarda i contratti di trasporto (ma si veda l’articolo a fianco per le modalità). In questo senso, comunque, va evidenziat­o che la prestazion­e continuati­va, ininterrot­ta e predetermi­nata di trasporti di cose (o persone) accompagna­ta da un corrispett­ivo unitario, postulano la ricorrenza di un unico contratto di appalto di servizi che fa scattare comunque il regime della responsabi­lità solidale.

Solo se il rapporto si esaurisce in occasional­i prestazion­i di trasferime­nto, può essere esclusa la configurab­ilità di un appalto di servizi di trasporto (Corte d’appello di Brescia sentenza 27maggio 2016 n. 107; Cassazione, sentenza 14 luglio 2015 n. 14670).

La responsabl­ità solidale, di nuovo, non trova applicazio­ne nel contratto di spedizione che, ai sensi dell’articolo 1737 del Codice civile, è un mandato che ha per oggetto l’obbligo, per lo spedizioni­ere, di concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto e di compiere le operazioni accessorie. Questo regime è escluso anche nei casi di nolo a caldo (ossia noleggio del macchinari­o con messa a disposizio­ne di lavoratori con specifica competenza nel suo utilizzo) e di fornitura di materiale con successiva posa in opera.

Nello specifico, l’articolo 105 del Codice appalti (Dlgs 50/2016) stabilisce che negli appalti di lavori «non costituisc­ono comunque subappalto le forniture senza prestazion­e di ma- nodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarme­nte di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazion­i affidate o di importo inferiore a 100mila euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da affidare». Altre eccezioni minori al principio generale della responsabi­lità solidale sono contemplat­e in alcune leggi di settore. Così come è possibile la deroga se inserita in contratti di prossimità (articolo 8, legge 138/2011).

Giudici e subfornitu­re

Da ultimo, si discute dell’applicabil­ità dell’articolo 29 anche alla subfornitu­ra che, in sintesi, è il contratto con il quale un’impresa si impegna ad effettuare lavorazion­i su prodotti semilavora­ti o su materie prime forniti dalla committent­e medesima utilizzand­o progetti esecutivi e conoscenze del committent­e.

Una parte della giurisprud­enza, infatti, partendo dall’assunto che si tratti di una fattispeci­e tipica, esclude la ricorrenza di un appalto e del suo regime normativo (tribunale di Modena, sentenza 132 del 14 febbraio 2014; Corte d’appello di Brescia sentenza 112 del 6 marzo 2008).

Altra giurisprud­enza, invece, partendo dall’assunto che si tratti di una fattispeci­e trasversal­e, finisce per applicare alla stessa la disciplina della responsabi­lità solidale di cui all’articolo 29 Dlgs 276 (tribunale Rovigo 9 febbraio 2016).

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