Misure patrimoniali per il delitto di caporalato
pConfische ma non solo nella legge 199 del 2016, in vigore dal 4 novembre. Il giro di vite contro lavoro nero e caporalato porta sanzioni penali e misure di sicurezza patrimoniali per i datori di lavoro che si avvalgono degli intermediatori illeciti.
In caso di condanna per il reato di intermediazione illecita (articolo 603-bis del Codice penale), è obbligatoria la confisca delle cose che servirono per commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a terzi. Lo prevede il nuovo articolo 603-bis.2 del Codice penale, che introduce anche la confisca per equivalente. Inoltre, per il reato di intermediazione illecita è prevista anche la «confisca allargata» al denaro, ai beni e alle altre utilità di cui il condannato, anche per interposta persona, risulti titolare, senza poterne giustificare la provenienza e in misura sproporzionata al reddito dichiarato.
Ma la vera novità è nell’articolo 3 della legge 199/2016. Quando ricorrono i presupposti per il sequestro, anziché questa misura cautelare, il giudice può disporre il controllo giudiziario dell’azienda presso cui è stato commesso il reato, se l’interruzione dell’attività imprenditoriale può comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. In tal caso viene nominato un amministratore giudiziario che affianca l’imprenditore, controlla il rispetto delle norme, lo autorizza a svolgere le attività utili all’impresa e riferisce ogni tre mesi al giudice, segnalando le eventuali irregolarità.