Il termine di 18 mesi blinda l’esecuzione dell’intervento
L’azione dei controinteressati
pLa giurisprudenza prevalente ritiene che l’autotutela consiste nell’esercizio «di un potere tipicamente discrezionale e, pertanto, ad eventuali istanze volte a sollecitare l’esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciuta una funzione meramente sollecitatoria» (Tar Lazio, sentenza 8108/2015; Consiglio di Stato, 2237/2015).
Anche le modifiche introdotte dalla riforma Madia all’articolo 21-nonies della legge 241/1990 non hanno configurato un esplicito obbligo per la Pa di provvedere, limitandosi a stabilire che, quando un privato segnala un abuso e sollecita l’annullamento d’ufficio di titoli edilizi ritenuti illegittimi. i suoi interessi siano valutati al pari di quelli del destinatario dell’ annullamento.
Il nuovo termine rappresenta uno stimolo per i controinteressati, poiché limita l’arco temporale in cui possono agire. Secondo il Consiglio di Stato (parere 839/2016), infatti la previsione temporale «deve essere applicata senza prestarsi a prassi elusive», come «quella di ritenere che per il rispetto del termine di diciotto mesi sia sufficiente un mero avvio dell’iter dell’autotutela, magari privo di motivazioni e destinato a protrarsi per anni, mentre invece il termine va riferito alla compiuta adozione degli atti di autoannullamento». Ne deriva che l’omesso tempestivo esercizio dell’ autotutela, cristallizzando gli effetti del titolo edilizio, potrebbe pregiudicare definitivamente la posizione giuridica dei controinteressati e determinare le «responsabilità connesse all’adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo».
L’individuazione dei controinteressati è importante anche sul piano processuale. In tal senso, «il semplice vicino, anche se ha provocato interventi repressivi non assume la veste di controinteressato nei ricorsi che il titolare della concessione edilizia promuove avverso provvedimenti di annullamento d’ufficio» (Consiglio di Stato, sentenza 4582/2015).
Diversa è invece la posizione di coloro che dall’intervento costruttivo illegittimo subiscano conseguenze negative, anche solo indirette, come nelle ipotesi di proprietari confinanti che vedano violate le distanze minime
I DANNEGGIATI Chi ha sofferto conseguenze negative (anche solo indirette) ha diritto alla notifica del ricorso
legali (Consiglio di Stato, sentenza 3553/2015) o sul cui suolo siano state eseguite parte delle opere abusive (Consiglio di Stato, sentenza 4582/2015).
In questo caso essi risulteranno «portatori di un interesse qualificato alla conservazione degli effetti prodotti dal provvedimento impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quella del ricorrente» (Consiglio di Stato, sentenza 4654/2015) ed agli stessi il ricorso va notificato a pena di inammissibilità (Consiglio di Stato, sentenza 5362/2015), anche se non dovessero essere nominativamente menzionati nel provvedimento, essendo sufficiente che siano agevolmente identificabili dalla sua lettura (Consiglio di Stato, sentenza 3059/2015).