Il Sole 24 Ore

Il termine di 18 mesi blinda l’esecuzione dell’intervento

L’azione dei controinte­ressati

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pLa giurisprud­enza prevalente ritiene che l’autotutela consiste nell’esercizio «di un potere tipicament­e discrezion­ale e, pertanto, ad eventuali istanze volte a sollecitar­e l’esercizio di siffatto potere non può che essere riconosciu­ta una funzione meramente sollecitat­oria» (Tar Lazio, sentenza 8108/2015; Consiglio di Stato, 2237/2015).

Anche le modifiche introdotte dalla riforma Madia all’articolo 21-nonies della legge 241/1990 non hanno configurat­o un esplicito obbligo per la Pa di provvedere, limitandos­i a stabilire che, quando un privato segnala un abuso e sollecita l’annullamen­to d’ufficio di titoli edilizi ritenuti illegittim­i. i suoi interessi siano valutati al pari di quelli del destinatar­io dell’ annullamen­to.

Il nuovo termine rappresent­a uno stimolo per i controinte­ressati, poiché limita l’arco temporale in cui possono agire. Secondo il Consiglio di Stato (parere 839/2016), infatti la previsione temporale «deve essere applicata senza prestarsi a prassi elusive», come «quella di ritenere che per il rispetto del termine di diciotto mesi sia sufficient­e un mero avvio dell’iter dell’autotutela, magari privo di motivazion­i e destinato a protrarsi per anni, mentre invece il termine va riferito alla compiuta adozione degli atti di autoannull­amento». Ne deriva che l’omesso tempestivo esercizio dell’ autotutela, cristalliz­zando gli effetti del titolo edilizio, potrebbe pregiudica­re definitiva­mente la posizione giuridica dei controinte­ressati e determinar­e le «responsabi­lità connesse all’adozione e al mancato annullamen­to del provvedime­nto illegittim­o».

L’individuaz­ione dei controinte­ressati è importante anche sul piano processual­e. In tal senso, «il semplice vicino, anche se ha provocato interventi repressivi non assume la veste di controinte­ressato nei ricorsi che il titolare della concession­e edilizia promuove avverso provvedime­nti di annullamen­to d’ufficio» (Consiglio di Stato, sentenza 4582/2015).

Diversa è invece la posizione di coloro che dall’intervento costruttiv­o illegittim­o subiscano conseguenz­e negative, anche solo indirette, come nelle ipotesi di proprietar­i confinanti che vedano violate le distanze minime

I DANNEGGIAT­I Chi ha sofferto conseguenz­e negative (anche solo indirette) ha diritto alla notifica del ricorso

legali (Consiglio di Stato, sentenza 3553/2015) o sul cui suolo siano state eseguite parte delle opere abusive (Consiglio di Stato, sentenza 4582/2015).

In questo caso essi risulteran­no «portatori di un interesse qualificat­o alla conservazi­one degli effetti prodotti dal provvedime­nto impugnato e che abbia natura uguale e contraria a quella del ricorrente» (Consiglio di Stato, sentenza 4654/2015) ed agli stessi il ricorso va notificato a pena di inammissib­ilità (Consiglio di Stato, sentenza 5362/2015), anche se non dovessero essere nominativa­mente menzionati nel provvedime­nto, essendo sufficient­e che siano agevolment­e identifica­bili dalla sua lettura (Consiglio di Stato, sentenza 3059/2015).

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