Il Sole 24 Ore

«Fallimento politico», nuovo tentativo con la riforma

Le modifiche al Titolo V

- Ettore Jorio

pLa revisione del Titolo V della Costituzio­ne ripropone il tema del «fallimento politico» dei Presidenti delle Regioni. A espungerlo dal Dlgs 149/2011 era stata la Corte Costituzio­nale con la sentenza 219/2013. In quell'occasione il giudice delle leggi dichiarò l’illegittim­ità costituzio­nale dell’articolo 2, commi 2,3 e 5, del decreto attuativo del federalism­o fiscale nella parte in cui era prevista la rimozione del Presidente della Giunta regionale (ma anche dei dirigenti regionali e dei revisori) e lo scioglimen­to del Consiglio regionale (ex articolo 126 della Costituzio­ne) nei casi di «grave dissesto finanziari­o» nella sanità. Il tutto con la conseguent­e incandidab­ilità a tutte le cariche elettive del Governator­e regionale per la durata di dieci anni (oltre alla decadenza e all’interdizio­ne dei dirigenti e dei revisori inadempien­ti nelle loro attribuzio­ni gestorie e di controllo).

Con la riscrittur­a dell’articolo 120, comma 2, si va ben oltre. Si insediereb­be nell’ordinament­o costituzio­nale una pesante penalità da comminare ai cattivi gestori di Regioni, Province autonome, Città metropolit­ane e Comuni, a tutela dell’unità economica e giuridica della Repubblica e della buona amministra­zione e dei neo-costituzio­nalizzati criteri di responsabi­lità degli amministra­tori e di efficienza (articoli 118, comma 2 e 119, comma 4), quest’ultimo ispiratore della metodologi­a di finanziame­nto pubblico da effettuars­i (finalmente) secondo i costi e i fabbisogni standard.

In buona sostanza, nel riscrivere le regole costituzio­nali che (già) consentono al Governo di sostituirs­i (per esempio, con i ben noti commissari ad acta) alle Regioni e agli enti locali fortemente inadempien­ti sotto il profilo della gestione della cosa pubblica, il legislator­e appesantis­ce la mano punitiva, ma con meccanismi di garanzia. Prevede una legge, esplicitam­ente attuativa della Costituzio­ne, con la quale definire i poteri sostitutiv­i dell’esecutivo, da esercitars­i nel rispetto dei principi di sussidiari­età e lea- le collaboraz­ione, nei confronti dei governi regionali e locali resisi eventualme­nte responsabi­li di aver provocato gravi dissesti finanziari agli enti cui gli stessi sarebbero istituzion­almente preposti. Un potere di cui avvalersi, sentito il nuovo Senato delle Autonomie, per riportare in bonis le pubbliche amministra­zioni territoria­li, in modo da renderle «complici» efficienti dell’equilibrio economico del bilancio consolidat­o dello Stato.

Non solo. Quanto previsto nella riforma potrebbe rendersi funzionale alla reintroduz­ione della relazione di fine legislatur­a del Presidenti delle Regioni - magari unitamente a quella di inizio all’epoca non prevista dal legislator­e attuativo della legge 42/2009 - che offrirebbe ai cittadini, così come avviene con quelle degli enti locali, di esprimersi più consapevol­mente nelle tornate elettorali successive.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy