Due settimane di «preavviso» per le commissioni di gara
Richieste anticipate per le procedure chieste da Anac
pLe commissioni di gara per gli appalti e le concessioni di valore inferiore alle soglie comunitaria possono essere composte anche da esperti interni alla stazione appaltante, che devono essere iscritti all’albo gestito dall’Anac.
Le linee-guida 5/2016 adottate dall’Anac per disciplinare i profili specifici di funzionamento e di nomina delle commissioni giudicatrici in caso di utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa (si veda Il Sole 24 Ore di giovedì) hanno rilevanti implicazioni operative e vincolanti.
Le stazioni appaltanti devono anzitutto definire il numero dei componenti dell’organo collegiale di valutazione delle offerte entro un massimo di cinque: tuttavia il rispetto del principio di contenimento dei costi dovrebbe indurre a optare per organismi con tre membri, lasciando la composizione più ampia agli appalti più complessi. La procedura di individuazione degli esperti parte dalla richiesta dell’amministrazione, a cui seguono l’invio della lista dei candidati da parte dell’Anac e il sorteggio pubblico.
Proprio la complessa articolazione per fasi (che ha determinato la contestuale approvazione da parte dell’Autorità di un atto di segnalazione al governo e al parlamento per rendere più snelle le procedure) deve indurre le stazioni appaltanti a effettuare la richiesta almeno 15 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, dopo il quale dovrà essere nominata la commissione. I commissari individuati devono avere tempo per verificare le eventuali situazioni di incompatibilità, ma anche per valutare la possibilità di svolgere senza problemi l’incarico. Tutto il percorso per la formazione della commissione giudicatrice e i suoi compiti devono essere indicati negli atti di gara
Il gruppo dei soggetti impegnati nella gara comprende anche il segretario e l’eventuale custode della documentazione, se diverso dal segretario: entrambi appartengono alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo.
La stazione appaltante deve definire accuratamente i criteri che devono guidare la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte, mettendo a disposizione anche strumenti per risolvere le questioni amministrative.
Nelle procedure sottosoglia la possibilità di nominare una commissione composta da soli esperti interni alla stazione appaltante (nel rispetto del principio di rotazione) è limitata alle gare meno complesse. Questa situazione è rilevabile per le procedure gestite interamente con procedure telematiche (ad esempio nel Mepa) e per quelle che prevedono nel disciplinare di gara l’attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (se il concorrente offre un certo elemento acquisisce il punteggio previsto, se non lo offre non acquisisce nessun punteggio). Se invece la commissione deve esprimere valutazioni discrezionali è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità.
Per poter far parte della commissione gli esperti interni devono comunque essere iscritti all’albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara: le amministrazioni devono quindi procedere a una ricognizione (considerando anche le eventuali convenzioni per gestioni dei modelli aggregativi, come le centrali di committenza) e sollecitare l’iscrizione all’albo, una volta che verrà reso operativo, presumibilmente nell’arco di nove mesi.