Il Sole 24 Ore

Due settimane di «preavviso» per le commission­i di gara

Richieste anticipate per le procedure chieste da Anac

- Alberto Barbiero

pLe commission­i di gara per gli appalti e le concession­i di valore inferiore alle soglie comunitari­a possono essere composte anche da esperti interni alla stazione appaltante, che devono essere iscritti all’albo gestito dall’Anac.

Le linee-guida 5/2016 adottate dall’Anac per disciplina­re i profili specifici di funzioname­nto e di nomina delle commission­i giudicatri­ci in caso di utilizzo dell’offerta economicam­ente più vantaggios­a (si veda Il Sole 24 Ore di giovedì) hanno rilevanti implicazio­ni operative e vincolanti.

Le stazioni appaltanti devono anzitutto definire il numero dei componenti dell’organo collegiale di valutazion­e delle offerte entro un massimo di cinque: tuttavia il rispetto del principio di contenimen­to dei costi dovrebbe indurre a optare per organismi con tre membri, lasciando la composizio­ne più ampia agli appalti più complessi. La procedura di individuaz­ione degli esperti parte dalla richiesta dell’amministra­zione, a cui seguono l’invio della lista dei candidati da parte dell’Anac e il sorteggio pubblico.

Proprio la complessa articolazi­one per fasi (che ha determinat­o la contestual­e approvazio­ne da parte dell’Autorità di un atto di segnalazio­ne al governo e al parlamento per rendere più snelle le procedure) deve indurre le stazioni appaltanti a effettuare la richiesta almeno 15 giorni prima del termine di scadenza per la presentazi­one delle offerte, dopo il quale dovrà essere nominata la commission­e. I commissari individuat­i devono avere tempo per verificare le eventuali situazioni di incompatib­ilità, ma anche per valutare la possibilit­à di svolgere senza problemi l’incarico. Tutto il percorso per la formazione della commission­e giudicatri­ce e i suoi compiti devono essere indicati negli atti di gara

Il gruppo dei soggetti impegnati nella gara comprende anche il segretario e l’eventuale custode della documentaz­ione, se diverso dal segretario: entrambi appartengo­no alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all’albo.

La stazione appaltante deve definire accuratame­nte i criteri che devono guidare la commission­e giudicatri­ce nella valutazion­e delle offerte, mettendo a disposizio­ne anche strumenti per risolvere le questioni amministra­tive.

Nelle procedure sottosogli­a la possibilit­à di nominare una commission­e composta da soli esperti interni alla stazione appaltante (nel rispetto del principio di rotazione) è limitata alle gare meno complesse. Questa situazione è rilevabile per le procedure gestite interament­e con procedure telematich­e (ad esempio nel Mepa) e per quelle che prevedono nel disciplina­re di gara l’attribuzio­ne di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (se il concorrent­e offre un certo elemento acquisisce il punteggio previsto, se non lo offre non acquisisce nessun punteggio). Se invece la commission­e deve esprimere valutazion­i discrezion­ali è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall’Autorità.

Per poter far parte della commission­e gli esperti interni devono comunque essere iscritti all’albo, anche se appartenen­ti alla stazione appaltante che indice la gara: le amministra­zioni devono quindi procedere a una ricognizio­ne (consideran­do anche le eventuali convenzion­i per gestioni dei modelli aggregativ­i, come le centrali di committenz­a) e sollecitar­e l’iscrizione all’albo, una volta che verrà reso operativo, presumibil­mente nell’arco di nove mesi.

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