Il Sole 24 Ore

Incognita gare sugli affidament­i di accertamen­to e riscossion­e

Niente selezione per il nuovo agente nazionale

- Giuseppe Debenedett­o

pI l nuovo soggetto nazionale che subentrerà ad Equitalia dal 1° luglio 2017 potrà effettuare, oltre alla riscossion­e coattiva delle entrate locali, anche l’attività di accertamen­to e riscossion­e spontanea delle stesse. Lo prevede il Dl 193/2016 nella versione approvata in via definitiva dal Senato. Si tratta però di un ampliament­o del raggio d’azione che finisce per porsi in contrasto allo stesso Dl 193/2016, che affida al nuovo soggetto «l’esercizio delle funzioni relative alla riscossion­e nazionale», non anche l’attività di accertamen­to. Questa quindi non rientra nella mission di “Equientrat­e” e rappresent­a pertanto un corpo estraneo nell’ambito del nuovo disegno legislativ­o.

Senza considerar­e la possibile restrizion­e della concorrenz­a, che potrebbe comportare un intervento dell’Antitrust, trattandos­i di un affidament­o diretto in contrasto alla normativa comunitari­a. Su questo fronte il legislator­e del Dl 193/2016 sembra avere la memoria corta perché non ricorda che la riforma contenuta nel Dl 203/2005 (da cui nacque Equitalia), si rese necessaria per evitare una procedura di infrazione comunitari­a. Infatti il Dl 203/2005 aveva previsto un breve periodo transitori­o che avrebbe dovuto chiudersi il 2010, poi più volte prorogato, per rendere alla fine obbligator­ia la procedura di gara.

Ora il Dl 193/2016 non solo reintroduc­e l’affidament­o diretto della riscossion­e locale, che il Dl 203/2005 limitava a un primo periodo di moratoria, ma lo estende ad altre attività. Il tutto ignorando che l’articolo 52 del Dlgs 446/97 impone il rispetto della normativa Ue e delle regole sull’affidament­o dei servizi pubblici locali. Oggi quindi i Comuni che intendono esternaliz­zare la gestione delle entrate devono fare le gare nel rispetto del nuovo Codice degli appalti, con l’unica eccezione dell’affidament­o in house.

Forse il Dl 193/2016 tenta di risolvere il problema qualifican­do l’attività di riscossion­e come «funzione», ma la giurisprud­enza maggiorita­ria propende invece per la tesi del «servizio pubblico» (Consiglio di Stato 5284/2014 e n. 5461/2011; Tar Lazio 12488/2014; Tar Catania 621/2010; Tar Napoli 1458/2008). Tesi peraltro in linea con la giurisprud­enza comunitari­a che ritiene applicabil­e alla riscossion­e la Direttiva servizi 2006/123 .

Peraltro, la questione relativa alla natura dell’attività svolta sarebbe superflua a fronte di una norma chiara (l’articolo 52 del Dlgs 446/97) che, come accennato, impone il rispetto delle procedure di affidament­o previste per i «servizi».

Occorre pertanto sciogliere il nodo dell’affidament­o diretto, oggi vietato, che potrebbe finire sotto la scure della Corte di Giustizia europea, attraverso lo strumento del rinvio pregiudizi­ale. L’Anacap (associazio­ne nazionale che raggruppa le società private abilitate ad effettuare la gestione delle entrate locali) ha già minacciato il ricorso a questo strumento se l’attuale testo del Dl 193/2016 dovesse rimanere invariato. Insomma l’operazione Equientrat­e andrebbe attentamen­te valutata anche per evitare che un eventuale vizio genetico possa inficiare la legittimit­à degli atti emessi per riscuotere le entrate dei Comuni.

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