SICUREZZA NEI CANTIERI, I REQUISITI DEL GEOMETRA
Un mio cliente ha conseguito il diploma di geometra nel 1998, e da allora ha lavorato alle dipendenze di una società che si occupa di sicurezza nei cantieri edili. A ottobre del 2016 il mio cliente ha cessato il rapporto di lavoro subordinato con l’intenzione di aprire la partita Iva nel 2017, continuando a occuparsi di sicurezza nei cantieri. Preciso che il soggetto in questione non è iscritto all’Albo dei geometri e non ha sostenuto l’esame di abilitazione. L’intenzione sarebbe quella di aprire la partita Iva aderendo al regime forfettario con codice Ateco 74.90.29 (altra attività di consulenza in materia di sicurezza) e con iscrizione alla gestione separata Inps. Mi chiedo, tuttavia, se l’attività che il mio cliente intende esercitare rientra fra quelle che richiedono l’iscrizione all’Albo dei geometri. Qual è il parere dell’esperto?
Premesso che, per una risposta esaustiva, sarebbero necessarie informazioni più specifiche sul tipo di attività che il cliente del lettore intende svolgere, si può in generale affermare che l’attività di “consulenza” è consentita anche a chi non è iscritto ad alcun Albo od Ordine professionale, sebbene sia comunque necessario ricordare che, da un punto di vista della responsabilità nei confronti del cliente, il professionista è comunque tenuto ad adempiere al proprio incarico “diligentemente” e, quindi, mettendo in atto tutte le conoscenze tecniche proprie della professione considerata. Se però il geometra intendesse, per esempio, assumere il ruolo di “coordinatore della sicurezza” a norma del Dlgs 14 agosto 1996, n. 494 (“Attuazione della direttiva 92/57/Cee concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili“), allora, oltre ad avere il diploma di geometra, egli dovrebbe presentare l’attesta- sce controprova della circostanza – che se la liquidazione delle spese fosse stata inferiore, l’avvocato avrebbe correttamente preteso il maggiore importo pattuito.
A cura di Daniele Ciuti